Art. 38 
 
         Disposizioni urgenti per l'impiego del volontariato 
                        di protezione civile 
 
  1. Al fine di accelerare le procedure connesse  con  l'impiego  del
volontariato di protezione civile, in considerazione dell'eccezionale
mobilitazione disposta in conseguenza degli eventi sismici (( di  cui
all'articolo 1 )), ed a fare data dall'entrata in vigore del presente
decreto, i rimborsi di cui all'articolo 9, comma 5, del  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001,  n.  194,  relativamente
agli  importi   effettivamente   spettanti   determinati   in   esito
all'istruttoria  tecnica  di  competenza   del   Dipartimento   della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei  ministri,  sono
alternativamente riconosciuti, su  apposita  domanda  del  datore  di
lavoro, con le modalita' del credito di imposta. 
  2.  Il  credito  d'imposta  e'   utilizzabile   esclusivamente   in
compensazione ai sensi dell'articolo 17  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, ovvero e'  cedibile,
nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e  seguenti
del codice civile, previa  adeguata  dimostrazione  dell'effettivita'
del diritto al credito medesimo, a intermediari bancari, finanziari o
assicurativi. Tali cessionari possono utilizzare  il  credito  ceduto
esclusivamente in compensazione  con  i  propri  debiti  d'imposta  o
contributivi, ai sensi del citato  decreto  legislativo  n.  241  del
1997, e previa comunicazione della  cessione  al  Dipartimento  della
protezione  civile,  secondo   modalita'   stabilite   dal   medesimo
dipartimento. Per utilizzare il credito in compensazione, il  modello
F24  deve  essere  presentato  esclusivamente  attraverso  i  servizi
telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate,  pena  il
mancato riconoscimento dell'operazione di versamento. 
  3. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
stabiliti le condizioni, i termini e  le  modalita'  di  applicazione
delle disposizioni del presente articolo, nonche' le modalita' per il
versamento periodico, da  parte  del  Dipartimento  della  protezione
civile, delle somme corrispondenti ai crediti di imposta da fruire ai
sensi del comma 1, a valere  sulle  risorse  finanziarie  finalizzate
all'attuazione dell'articolo  9  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8  febbraio  2001,  n.  194,  nei  limiti  degli  ordinari
stanziamenti di bilancio. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 9  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 8  febbraio  2001,  n.  194
          (Regolamento recante nuova disciplina della  partecipazione
          delle organizzazioni  di  volontariato  alle  attivita'  di
          protezione civile): 
              «Art.  9   (Disciplina   relativa   all'impiego   delle
          organizzazioni   di   volontariato   nelle   attivita'   di
          pianificazione,   soccorso,   simulazione,   emergenza    e
          formazione teorico-pratica). - 1. Ai volontari aderenti  ad
          organizzazioni di volontariato inserite nell'elenco di  cui
          all'art. 1, comma 3, impiegati in attivita' di soccorso  ed
          assistenza in vista o in occasione degli eventi di  cui  al
          comma 2 dell'art. 1, anche su richiesta del  sindaco  o  di
          altre autorita' di protezione civile  competenti  ai  sensi
          della legge n. 225 del 1992, in conformita'  alle  funzioni
          trasferite ai sensi dell'art. 108 del  decreto  legislativo
          n. 112 del 1998, nonche' autorizzate dall'Agenzia,  vengono
          garantiti, entro i limiti delle disponibilita' di  bilancio
          esistenti, relativamente al periodo  di  effettivo  impiego
          che il datore di lavoro e'  tenuto  a  consentire,  per  un
          periodo non superiore a trenta giorni continuativi e fino a
          novanta giorni nell'anno: 
              a) il mantenimento  del  posto  di  lavoro  pubblico  o
          privato; 
              b)  il  mantenimento  del   trattamento   economico   e
          previdenziale da parte del  datore  di  lavoro  pubblico  o
          privato; 
              c)  la  copertura  assicurativa  secondo  le  modalita'
          previste dall'art. 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266,  e
          successivi decreti ministeriali di attuazione. 
              2. In occasione di eventi per i quali e' dichiarato  lo
          stato di emergenza nazionale, e per tutta la  durata  dello
          stesso, su autorizzazione dell'Agenzia, e  per  i  casi  di
          effettiva necessita' singolarmente  individuati,  i  limiti
          massimi  previsti  per  l'utilizzo  dei   volontari   nelle
          attivita' di soccorso ed assistenza possono essere  elevati
          fino a sessanta giorni continuativi e  fino  a  centottanta
          giorni nell'anno. 
              3. I benefici di cui ai commi 1 e 2 vengono  estesi  ai
          volontari singoli iscritti nei «ruolini» delle  Prefetture,
          previsti dall'art. 23  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 6 febbraio 1981, n.  66,  qualora  espressamente
          impiegati dal  Prefetto  in  occasione  di  eventi  di  cui
          all'art. 2, comma 1, lettera c), della  legge  n.  225  del
          1992. 
              4. Agli aderenti alle organizzazioni di volontariato di
          cui  all'art.  1,  comma  2,  impegnati  in  attivita'   di
          pianificazione,  di  simulazione   di   emergenza,   e   di
          formazione teorico-pratica, compresa  quella  destinata  ai
          cittadini,  e  autorizzate  preventivamente   dall'Agenzia,
          sulla base della segnalazione dell'autorita' di  protezione
          civile competente ai sensi della legge n. 225 del 1992,  in
          conformita' alle funzioni trasferite ai sensi dell'art. 108
          del decreto legislativo n. 112 del 1998, i benefici di  cui
          al comma 1 si applicano  per  un  periodo  complessivo  non
          superiore a dieci giorni continuativi e fino ad un  massimo
          di   trenta   giorni    nell'anno.    Limitatamente    agli
          organizzatori delle suddette iniziative, i benefici di  cui
          al comma 1 si applicano  anche  alle  fasi  preparatorie  e
          comunque connesse alla loro realizzazione. 
              5. Ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari
          di cui ai commi 1, 2, 3 e 4,  che  ne  facciano  richiesta,
          viene rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati  al
          lavoratore  legittimamente   impegnato   come   volontario,
          mediante le procedure indicate nell'art. 10. 
              6. Le attivita' di simulazione di emergenza,  quali  le
          prove di soccorso e le esercitazioni di protezione  civile,
          vengono programmate: 
              a) dall'Agenzia, per  le  esercitazioni  nazionali  che
          direttamente le organizza; 
              b) dalle altre  strutture  operative  istituzionali  di
          protezione civile. Gli  scenari  di  tali  attivita'  ed  i
          calendari-programma   delle   relative   operazioni,    con
          l'indicazione del numero dei volontari partecipanti  e  del
          preventivo delle spese rimborsabili ai sensi dell'art.  10,
          nonche' di quelle riferite al comma  1,  debbono  pervenire
          all'Agenzia, relativamente a  ciascun  anno,  entro  il  10
          gennaio, per le  esercitazioni  programmate  per  il  primo
          semestre, ed entro il 10 giugno per quelle previste per  il
          secondo  semestre.  L'Agenzia  si   riserva   la   relativa
          approvazione e autorizzazione fino a due mesi  prima  dello
          svolgimento  delle  prove  medesime,   nei   limiti   dello
          stanziamento sui relativi capitoli di spesa. 
              7. La richiesta al datore di lavoro per  l'esonero  dal
          servizio  dei  volontari  dipendenti,   da   impiegare   in
          attivita' addestrative o di simulazione di emergenza,  deve
          essere  avanzata  almeno  quindici   giorni   prima   dello
          svolgimento  della  prova,  dagli   interessati   o   dalle
          organizzazioni cui gli stessi aderiscono. 
              8. Dopo lo svolgimento delle attivita' di simulazione o
          di  addestramento  o  in   occasione   dell'emergenza,   le
          organizzazioni interessate fanno pervenire all'autorita' di
          protezione  civile  competente  una  relazione   conclusiva
          sull'attivita'  svolta,  sulle  modalita'  di  impiego  dei
          volontari indicati nominativamente e sulle spese sostenute,
          corredate della documentazione giustificativa. 
              9. Ai fini del rimborso della  somma  equivalente  agli
          emolumenti  versati  ai  propri  dipendenti   che   abbiano
          partecipato alle attivita' di cui ai commi 1, 2, 3 e 4,  il
          datore  di  lavoro  presenta   istanza   all'autorita'   di
          protezione civile territorialmente competente. La richiesta
          deve indicare analiticamente la qualifica professionale del
          dipendente,   la   retribuzione   oraria   o    giornaliera
          spettantegli, le giornate di assenza dal lavoro e  l'evento
          cui si riferisce  il  rimborso,  nonche'  le  modalita'  di
          accreditamento del rimborso richiesto. 
              10. Ai volontari lavoratori autonomi, appartenenti alle
          organizzazioni di volontariato indicate all'art.  1,  comma
          2, legittimamente  impiegati  in  attivita'  di  protezione
          civile,  e  che  ne  fanno  richiesta,  e'  corrisposto  il
          rimborso per  il  mancato  guadagno  giornaliero  calcolato
          sulla  base  della  dichiarazione  del  reddito  presentata
          l'anno precedente a quello in cui e' stata prestata l'opera
          di  volontariato,  nel   limite   di   L.   200.000   lorde
          giornaliere. 
              11. L'eventuale partecipazione delle organizzazioni  di
          volontariato, inserite nell'elenco di cui all'art. 1, comma
          3, alle attivita' di ricerca,  recupero  e  salvataggio  in
          acqua nonche' alle relative attivita'  esercitative,  tiene
          conto della normativa in materia di navigazione e si svolge
          nell'ambito  dell'organizzazione  nazionale  di  ricerca  e
          soccorso in mare facente capo al Ministero dei trasporti  e
          della navigazione. 
              12.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo,
          nonche' dell'art.  10,  si  applicano  anche  nel  caso  di
          iniziative  ed  attivita',   svolte   all'estero,   purche'
          preventivamente autorizzate dall'Agenzia.». 
              - Il testo vigente  dell'art.  17  del  citato  decreto
          legislativo n. 241 del 1997 e successive  modificazioni  e'
          riportato nelle Note all'art. 5. 
              - Si riporta il testo vigente  degli  articoli  1260  e
          seguenti del codice civile: 
              «Art. 1260 (Cedibilita' dei crediti).  -  Il  creditore
          puo' trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito,
          anche senza il consenso del debitore,  purche'  il  credito
          non   abbia   carattere   strettamente   personale   o   il
          trasferimento non sia vietato dalla legge. 
              Le parti possono escludere la cedibilita' del  credito;
          ma il patto non e' opponibile al  cessionario,  se  non  si
          prova che egli lo conosceva al tempo della cessione.». 
              «Art.  1261  (Divieti  di  cessione).  -  I  magistrati
          dell'ordine giudiziario, i funzionari delle  cancellerie  e
          segreterie  giudiziarie,  gli  ufficiali  giudiziari,   gli
          avvocati, i procuratori, i  patrocinatori  e  i  notai  non
          possono,   neppure   per   interposta   persona,   rendersi
          cessionari di diritti  sui  quali  e'  sorta  contestazione
          davanti l'autorita' giudiziaria di cui fanno parte o  nella
          cui giurisdizione esercitano le loro funzioni,  sotto  pena
          di nullita' e dei danni. 
              La disposizione del comma  precedente  non  si  applica
          alle cessioni di  azioni  ereditarie  tra  coeredi,  ne'  a
          quelle fatte in pagamento di debiti o per  difesa  di  beni
          posseduti dal cessionario.». 
              «Art. 1262 (Documenti  probatori  del  credito).  -  Il
          cedente  deve  consegnare  al   cessionario   i   documenti
          probatori del credito che sono in suo possesso. 
              Se e' stata ceduta  solo  una  parte  del  credito,  il
          cedente e' tenuto a dare al cessionario una copia autentica
          dei documenti.». 
              «Art. 1263 (Accessori del credito). - Per effetto della
          cessione, il credito e' trasferito  al  cessionario  con  i
          privilegi, con le garanzie personali  e  reali  e  con  gli
          altri accessori. 
              Il cedente non puo' trasferire al cessionario, senza il
          consenso del costituente, il possesso della  cosa  ricevuta
          in pegno; in caso di dissenso, il  cedente  rimane  custode
          del pegno. 
              Salvo patto contrario,  la  cessione  non  comprende  i
          frutti scaduti.». 
              «Art.  1264  (Efficacia  della  cessione  riguardo   al
          debitore ceduto). - La cessione ha  effetto  nei  confronti
          del debitore ceduto quando questi l'ha accettata  o  quando
          gli e' stata notificata. 
              Tuttavia, anche prima della notificazione, il  debitore
          che paga al cedente non  e'  liberato,  se  il  cessionario
          prova  che  il   debitore   medesimo   era   a   conoscenza
          dell'avvenuta cessione.». 
              «Art.  1265  (Efficacia  della  cessione  riguardo   ai
          terzi). - Se il medesimo credito ha formato oggetto di piu'
          cessioni a persone diverse, prevale la cessione  notificata
          per  prima  al  debitore,  o  quella  che  e'  stata  prima
          accettata dal debitore con atto di  data  certa,  ancorche'
          essa sia di data posteriore. 
              La stessa norma si osserva quando il credito ha formato
          oggetto di costituzione di usufrutto o di pegno.». 
              «Art. 1266 (Obbligo di garanzia del cedente). -  Quando
          la cessione e' a titolo oneroso, il  cedente  e'  tenuto  a
          garantire l'esistenza del credito al tempo della  cessione.
          La garanzia puo' essere esclusa per patto,  ma  il  cedente
          resta sempre obbligato per il fatto proprio. 
              Se la cessione e' a titolo  gratuito,  la  garanzia  e'
          dovuta solo nei casi e nei limiti in cui la  legge  pone  a
          carico del donante la garanzia per l'evizione.». 
              «Art. 1267 (Garanzia della solvenza del debitore). - Il
          cedente non risponde della solvenza del debitore, salvo che
          ne abbia assunto la garanzia. In questo caso egli  risponde
          nei  limiti   di   quanto   ha   ricevuto;   deve   inoltre
          corrispondere gli  interessi,  rimborsare  le  spese  della
          cessione e quelle che il cessionario abbia  sopportate  per
          escutere il debitore, e  risarcire  il  danno.  Ogni  patto
          diretto ad aggravare  la  responsabilita'  del  cedente  e'
          senza effetto. 
              Quando  il  cedente  ha  garantito  la   solvenza   del
          debitore, la garanzia cessa, se  la  mancata  realizzazione
          del credito  per  insolvenza  del  debitore  e'  dipesa  da
          negligenza del cessionario nell'iniziare o  nel  proseguire
          le istanze contro il debitore stesso.». 
              - Il citato decreto legislativo  n.  241  del  1997  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 luglio 1997, n. 174.