Art. 38 
 
 
                Modifiche all'articolo 7 della legge 
                      28 dicembre 2015, n. 221 
 
  1. All'articolo 7 della  legge  28  dicembre  2015,  n.  221,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo le parole: «ad eccezione delle» sono inserite
le seguenti: «aziende agricole di cui all'articolo 17, comma 4, della
legge 11 febbraio 1992, n. 157, delle zone di cui alla lettera e) del
comma 8 dell'articolo 10 della medesima legge n. 157 del 1992,»; 
    b) al comma 2, dopo  la  parola:  «controllo»  sono  inserite  le
seguenti: «; il divieto non si applica alle aziende agricole  di  cui
all'articolo 17, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157,  alle
zone di cui alla lettera  e)  del  comma  8  dell'articolo  10  della
medesima legge n. 157 del 1992, alle aziende  faunistico-venatorie  e
alle aziende agri-turistico-venatorie adeguatamente recintate di  cui
al comma 1 del presente articolo». 
 
          Note all'art. 38: 
              - Si riporta il testo dell'art. 7 della citata legge 28
          dicembre 2015,  n.  221,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art.  7  (Disposizioni  per  il   contenimento   della
          diffusione del cinghiale nelle aree protette e  vulnerabili
          e modifiche alla legge n. 157 del 1992). -  1.  E'  vietata
          l'immissione di cinghiali su tutto il territorio nazionale,
          ad eccezione delle aziende agricole  di  cui  all'art.  17,
          comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157,  delle  zone
          di cui alla lettera e)  del  comma  8  dell'art.  10  della
          medesima    legge    n.    157    del     1992,     aziende
          faunistico-venatorie        e         delle         aziende
          agri-turistico-venatorie  adeguatamente   recintate.   Alla
          violazione di tale divieto si applica la sanzione  prevista
          dall'art. 30, comma 1, lettera l), della legge 11  febbraio
          1992, n. 157. 
              2.  E'  vietato  il  foraggiamento  di  cinghiali,   ad
          esclusione  di  quello  finalizzato   alle   attivita'   di
          controllo; il divieto non si applica alle aziende  agricole
          di cui all'art. 17, comma 4, della legge 11 febbraio  1992,
          n. 157, alle zone di  cui  alla  lettera  e)  del  comma  8
          dell'art. 10 della medesima legge n.  157  del  1992,  alle
          aziende     faunistico-venatorie     e     alle     aziende
          agri-turistico-venatorie adeguatamente recintate di cui  al
          comma 1 del presente  articolo.  Alla  violazione  di  tale
          divieto si applica la sanzione prevista dall'art. 30, comma
          1, lettera l), della citata legge n. 157 del 1992. 
              3. Fermi restando i divieti di cui  ai  commi  1  e  2,
          entro sei mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, le regioni e le province autonome di Trento
          e di Bolzano adeguano i piani  faunistico-venatori  di  cui
          all'art.  10  della  legge  11  febbraio  1992,   n.   157,
          provvedendo alla individuazione, nel territorio di  propria
          competenza, delle  aree  nelle  quali,  in  relazione  alla
          presenza o alla contiguita' con aree  naturali  protette  o
          con zone caratterizzate dalla localizzazione di  produzioni
          agricole particolarmente vulnerabili, e' fatto  divieto  di
          allevare e immettere la specie cinghiale (Sus scrofa). 
              4. All'art. 19-bis della legge  11  febbraio  1992,  n.
          157, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
              «6-bis. Ai fini dell'esercizio delle  deroghe  previste
          dall'art. 9 della direttiva  2009/147/CE,  le  regioni,  in
          sede di rilascio delle autorizzazioni per il prelievo dello
          storno (Sturnus vulgaris) ai sensi del  presente  articolo,
          con riferimento alla  individuazione  delle  condizioni  di
          rischio  e   delle   circostanze   di   luogo,   consentono
          l'esercizio dell'attivita' di  prelievo  qualora  esso  sia
          praticato in prossimita' di nuclei vegetazionali produttivi
          sparsi e sia finalizzato  alla  tutela  della  specificita'
          delle coltivazioni regionali.». 
              5. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono  apportate
          le seguenti modificazioni: 
              a) all'art. 2, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
              «2. Le norme della presente legge non si applicano alle
          talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti,  alle  nutrie,
          alle arvicole. In  ogni  caso,  per  le  specie  alloctone,
          comprese  quelle  di  cui  al   periodo   precedente,   con
          esclusione  delle  specie  individuate  dal   decreto   del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare 19 gennaio 2015, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          n. 31 del 7  febbraio  2015,  la  gestione  e'  finalizzata
          all'eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni;
          gli interventi di controllo o eradicazione sono  realizzati
          come disposto dall'art. 19.»; 
              b) all'art. 2, il comma 2-bis e' abrogato; 
              c)  all'art.  5,  dopo  il  comma  3  sono  inseriti  i
          seguenti: 
              «3-bis. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del  comma
          3  costituisce  titolo  abilitativo  e  condizione  per  la
          sistemazione del sito e l'istallazione  degli  appostamenti
          strettamente   funzionali   all'attivita',   che    possono
          permanere fino a scadenza dell'autorizzazione stessa e che,
          fatte salve le preesistenze a norma  delle  leggi  vigenti,
          non  comportino  alterazione  permanente  dello  stato  dei
          luoghi, abbiano natura precaria, siano realizzati in  legno
          o con altri materiali leggeri o tradizionali della zona,  o
          con strutture in ferro anche tubolari, o  in  prefabbricato
          quando  interrati  o  immersi,  siano  privi  di  opere  di
          fondazione e siano facilmente ed immediatamente rimuovibili
          alla scadenza dell'autorizzazione. 
              3-ter. Le regioni e le province autonome di Trento e di
          Bolzano definiscono con proprie  norme  le  caratteristiche
          degli appostamenti nel rispetto del comma 3-bis.»». 
              - Si riporta il testo degli articoli 10, comma 8, e  17
          della  legge  11  febbraio  1992,  n.  157  (Norme  per  la
          protezione  della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per   il
          prelievo venatorio) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  25
          febbraio 1992, n. 46: 
              «Art. 10 (Piani faunistico-venatori). - (Omissis). 
              8. I  piani  faunistico-venatori  di  cui  al  comma  7
          comprendono: 
              a) le oasi di protezione, destinate  al  rifugio,  alla
          riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica; 
              b) le zone di ripopolamento e cattura,  destinate  alla
          riproduzione della fauna selvatica allo stato  naturale  ed
          alla cattura della stessa per l'immissione  sul  territorio
          in tempi e condizioni  utili  all'ambientamento  fino  alla
          ricostituzione  e  alla  stabilizzazione   della   densita'
          faunistica ottimale per il territorio; 
              c)  i  centri  pubblici  di  riproduzione  della  fauna
          selvatica allo stato naturale, ai  fini  di  ricostituzione
          delle popolazioni autoctone; 
              d) i centri privati di riproduzione di fauna  selvatica
          allo  stato  naturale,  organizzati  in  forma  di  azienda
          agricola singola, consortile o cooperativa, ove e'  vietato
          l'esercizio dell'attivita' venatoria ed  e'  consentito  il
          prelievo  di  animali  allevati   appartenenti   a   specie
          cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola,  di
          dipendenti  della  stessa  e  di  persone   nominativamente
          indicate; 
              e)  le  zone   e   i   periodi   per   l'addestramento,
          l'allenamento e le gare di cani anche  su  fauna  selvatica
          naturale o  con  l'abbattimento  di  fauna  di  allevamento
          appartenente a specie  cacciabili,  la  cui  gestione  puo'
          essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero
          ad imprenditori agricoli singoli o associati; 
              f) i criteri per la determinazione del risarcimento  in
          favore  dei  conduttori  dei  fondi  rustici  per  i  danni
          arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni  agricole  e
          alle opere approntate su fondi vincolati per gli  scopi  di
          cui alle lettere a), b) e c); 
              g) i criteri per la corresponsione degli  incentivi  in
          favore dei proprietari  o  conduttori  dei  fondi  rustici,
          singoli o associati, che si impegnino  alla  tutela  ed  al
          ripristino degli habitat naturali  e  all'incremento  della
          fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere a) e b); 
              h) l'identificazione delle zone in cui sono collocabili
          gli appostamenti fissi. 
              (Omissis).» 
              «Art. 17 (Allevamenti). - 1.  Le  regioni  autorizzano,
          regolamentandolo, l'allevamento di fauna selvatica a  scopo
          alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale. 
              2. Le regioni, ferme restando le  competenze  dell'Ente
          nazionale per la cinofilia italiana, dettano altresi' norme
          per gli allevamenti dei cani da caccia. 
              3. Nel caso in cui l'allevamento di cui al comma 1  sia
          esercitato dal titolare di un'impresa agricola,  questi  e'
          tenuto  a  dare  semplice  comunicazione  alla   competente
          autorita' provinciale nel rispetto delle norme regionali. 
              4. Le regioni, ai fini dell'esercizio  dell'allevamento
          a scopo di ripopolamento, organizzato in forma  di  azienda
          agricola  singola,  consortile   o   cooperativa,   possono
          consentire al titolare,  nel  rispetto  delle  norme  della
          presente legge, il prelievo  di  mammiferi  ed  uccelli  in
          stato di cattivita' con i mezzi di cui all'art. 13.».