Art. 38 
 
                      Modifiche all'articolo 47 
               del decreto legislativo n. 82 del 2005 
 
  1. All'articolo 47 del decreto legislativo  n.  82  del  2005  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la rubrica e' sostituita  dalla  seguente:  «Trasmissione  dei
documenti tra le pubbliche amministrazioni»; 
    b) al comma 1 aggiungere,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Il
documento   puo'   essere,   altresi',   reso   disponibile    previa
comunicazione delle modalita' di accesso telematico allo stesso.». 
 
          Note all'art. 38: 
              - si riporta  il  testo  dell'articolo  47  del  citato
          decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  come  modificato
          dal presente decreto: 
              « Art. 47 Trasmissione dei documenti tra  le  pubbliche
          amministrazioni 
              1. Le  comunicazioni  di  documenti  tra  le  pubbliche
          amministrazioni avvengono mediante l'utilizzo  della  posta
          elettronica o in cooperazione applicativa; esse sono valide
          ai fini del procedimento amministrativo una  volta  che  ne
          sia verificata la provenienza. Il  documento  puo'  essere,
          altresi',  reso  disponibile  previa  comunicazione   delle
          modalita' di accesso telematico alle stesso. 
              1-bis. L'inosservanza  della  disposizione  di  cui  al
          comma 1, ferma  restando  l'eventuale  responsabilita'  per
          danno erariale,  comporta  responsabilita'  dirigenziale  e
          responsabilita' disciplinare. 
              2.  Ai  fini  della  verifica  della   provenienza   le
          comunicazioni sono valide se: 
              a) sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di
          firma elettronica qualificata; 
              b) ovvero sono dotate di segnatura di protocollo di cui
          all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica
          28 dicembre 2000, n. 445; 
              c) ovvero e' comunque possibile  accertarne  altrimenti
          la provenienza, secondo  quanto  previsto  dalla  normativa
          vigente o dalle regole tecniche di cui all'articolo 71.  E'
          in ogni caso esclusa la trasmissione di documenti  a  mezzo
          fax; 
              d)  ovvero  trasmesse  attraverso  sistemi   di   posta
          elettronica certificata di cui al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68. 
              3. Le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti di
          cui all'articolo 2, comma  2,  provvedono  ad  istituire  e
          pubblicare nell'Indice  PA  almeno  una  casella  di  posta
          elettronica certificata per ciascun registro di protocollo.
          Le   pubbliche   amministrazioni    utilizzano    per    le
          comunicazioni tra l'amministrazione ed i propri  dipendenti
          la posta  elettronica  o  altri  strumenti  informatici  di
          comunicazione  nel  rispetto  delle  norme  in  materia  di
          protezione dei dati personali  e  previa  informativa  agli
          interessati  in  merito  al  grado  di  riservatezza  degli
          strumenti utilizzati.»