Art. 38 
 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. Agli oneri  derivanti  dall'attuazione  dell'articolo  13  della
presente legge,  pari  a  euro  233.565.000  per  l'anno  2017,  euro
233.985.572 per l'anno 2018 ed euro 233.565.000 a decorrere dall'anno
2019, si provvede: 
  a) quanto a euro  63.587.593  annui  a  decorrere  dall'anno  2017,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985,  n.  163,  concernente  il
Fondo unico per lo spettacolo, limitatamente alle quote relative alle
risorse per il finanziamento  delle  attivita'  di  produzione  e  di
promozione cinematografica; 
  b) quanto a euro  19.605.576  annui  a  decorrere  dall'anno  2017,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 12 del decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  28,
recante l'istituzione del Fondo per la produzione, la  distribuzione,
l'esercizio e le industrie tecniche; 
  c) quanto a euro 30.000.000 per l'anno 2017, a euro 150.792.403 per
l'anno 2018 e a euro 150.371.831 a decorrere dall'anno 2019, mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla  legge
27 dicembre 2004, n. 307; 
  d)  quanto  a  euro   120.371.831   per   l'anno   2017,   mediante
corrispondente riduzione  delle  proiezioni  dello  stanziamento  del
fondo speciale di conto  capitale  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2016, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero. 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  3. Dall'attuazione dei decreti legislativi previsti dalla  presente
legge non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica. In conformita'  all'articolo  17,  comma  2,  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive  modificazioni,  qualora
uno o piu' decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che
non trovino compensazione al  proprio  interno,  i  medesimi  decreti
legislativi  sono  emanati  solo  successivamente  o  contestualmente
all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che  stanzino  le
occorrenti risorse finanziarie. 
 
          Note all'art. 38: 
              Si riporta il testo  dell'articolo  1  della  legge  30
          aprile 1985, n.  163  (Nuova  disciplina  degli  interventi
          dello Stato a favore dello  spettacolo),  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 4 maggio 1985, n. 104: 
              "Art. 1. Fondo unico per lo spettacolo. 
              Per  il  sostegno  finanziario  ad  enti,  istituzioni,
          associazioni, organismi ed  imprese  operanti  nei  settori
          delle  attivita'  cinematografiche,  musicali,  di   danza,
          teatrali, circensi e dello spettacolo  viaggiante,  nonche'
          per la promozione  ed  il  sostegno  di  manifestazioni  ed
          iniziative di carattere e rilevanza nazionali  da  svolgere
          in Italia  o  all'estero,  e'  istituito,  nello  stato  di
          previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo, il
          Fondo unico per lo spettacolo.". 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  12  del  decreto
          legislativo  22  gennaio  2004,  n.   28   (Riforma   della
          disciplina in  materia  di  attivita'  cinematografiche,  a
          norma dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.  137),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 febbraio 2004, n. 29,
          S.O.: 
              "Art. 12. Fondo per  la  produzione,  la  distribuzione
          l'esercizio e le industrie tecniche. 
              1. E' istituito presso il Ministero  il  Fondo  per  la
          produzione, la distribuzione, l'esercizio  e  le  industrie
          tecniche. 
              2. Al Fondo di cui al comma 1  affluiscono  le  risorse
          finanziarie disponibili ed esistenti alla data  di  entrata
          in vigore del presente decreto: 
              a) sul fondo speciale  di  cui  all'articolo  27  della
          legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni; 
              b) sul fondo particolare di cui all'articolo  28  della
          legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni; 
              c) sul fondo di intervento di cui all'articolo 2  della
          legge 14 agosto 1971, n. 819, e successive modificazioni; 
              d) sul fondo di sostegno di cui  all'articolo  1  della
          legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive modificazioni; 
              e) sul fondo di garanzia di  cui  all'articolo  16  del
          decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito in  legge,
          con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153. 
              I fondi di cui alla citata  legge  n.  1213  del  1965,
          legge n. 819 del 1971, legge n. 378 del 1980 e legge n. 153
          del  1994,  sono  contestualmente  soppressi.  Il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
              3. Il Fondo di cui al comma 1 e' destinato: 
              a)  al  sostegno  degli  investimenti  promossi   dalle
          imprese  cinematografiche  per  la  produzione   di   opere
          filmiche,  anche  con  riferimento  alla  realizzazione  di
          colonne  sonore,  e  per  lo  sviluppo   di   sceneggiature
          originali di particolare rilievo culturale e sociale; 
              b)  alla  corresponsione  di  contributi  a  favore  di
          imprese di distribuzione  ed  esportazione,  anche  per  la
          realizzazione  di  versioni  dei   film   riconosciuti   di
          interesse culturale  in  lingua  diversa  da  quella  della
          ripresa sonora diretta; 
              c) alla corresponsione di  contributi  sugli  interessi
          dei mutui  ed  alla  concessione  di  contributi  in  conto
          capitale  a  favore  delle  imprese  di  esercizio  e   dei
          proprietari di sale cinematografiche, per la  realizzazione
          di nuove sale o il ripristino di sale inattive, nonche' per
          l'adeguamento  delle  strutture  e  per  il  rinnovo  delle
          apparecchiature, con particolare riguardo  all'introduzione
          di impianti automatizzati o di nuove tecnologie; 
              d)  alla  concessione  di  mutui  decennali   a   tasso
          agevolato o  contributi  sugli  interessi  a  favore  delle
          industrie tecniche cinematografiche, per la  realizzazione,
          la  ristrutturazione,  la  trasformazione  o  l'adeguamento
          strutturale  e  tecnologico   di   teatri   di   posa,   di
          stabilimenti di sviluppo e stampa, di sincronizzazione,  di
          post-produzione; 
              e)  alla  corresponsione  di  contributi  destinati  ad
          ulteriori   esigenze   del    settore    delle    attivita'
          cinematografiche, salvo diversa determinazione del Ministro
          con riferimento ad altri settori dello spettacolo. 
              3-bis. Alle risorse finanziarie del  Fondo  di  cui  al
          comma  1  non  si  applicano   le   disposizioni   di   cui
          all'articolo 72della legge 27  dicembre  2002,  n.  289,  e
          successive modificazioni. 
              4. Con decreto ministeriale, sentita la Consulta,  sono
          stabilite annualmente le quote percentuali del Fondo di cui
          al comma 1, in relazione alle finalita' di cui al comma 3. 
              5. Con decreto del Ministro sono stabilite, di concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze, le modalita'
          tecniche di gestione del Fondo di  cui  al  comma  1  e  di
          erogazione dei contributi, nonche' le modalita' tecniche di
          monitoraggio dell'impiego dei contributi concessi. 
              6. Le risorse giacenti sui fondi di cui al comma 2 alla
          data di entrata in vigore delle disposizioni contenute  nel
          presente decreto, nonche' la percentuale della quota cinema
          del fondo di  cui  alla  legge  30  aprile  1985,  n.  163,
          destinata alle imprese di produzione e distribuzione, nella
          misura residuata all'esito delle domande  valutate  secondo
          il regime transitorio di cui all'articolo 27,  confluiscono
          nel  Fondo  di  cui  al  comma  1.   Nel   medesimo   Fondo
          confluiscono, altresi', le  eventuali  risorse  relative  a
          rientri di finanziamenti erogati sui fondi di cui al  comma
          2, previo versamento dell'entrata del bilancio dello Stato.
          Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
          apportare le necessarie variazioni al bilancio dello Stato. 
              7. Il Ministero gestisce il Fondo di  cui  al  comma  1
          avvalendosi di appositi organismi e mediante la stipula  di
          convenzioni  con  uno   o   piu'   istituti   di   credito,
          selezionati, ai sensi delle disposizioni vigenti,  in  base
          ai criteri delle piu' vantaggiose  condizioni  di  gestione
          offerte    e    della    adeguatezza    delle     strutture
          tecnico-organizzative  ai  fini   della   prestazione   del
          servizio. Le risorse del medesimo  Fondo  sono  versate  su
          apposita  contabilita'  speciale,  intestata  all'organismo
          affidatario del servizio, per il funzionamento della  quale
          si applicano le modalita'  previste  dall'articolo  10  del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. 
              8. La gestione finanziaria del Fondo di cui al comma  1
          resta affidata,  fino  al  31  dicembre  2006,  alla  Banca
          nazionale del lavoro - Sezione di credito cinematografico e
          teatrale S.p.a.". 
              Si riporta il testo  dell'articolo  10,  comma  5,  del
          decreto-legge 29 novembre 2004,  n.  282,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre  2004,  n.   307
          (Disposizioni urgenti  in  materia  fiscale  e  di  finanza
          pubblica), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29  novembre
          2004, n. 280, S.O.: 
              "Art. 10. Proroga di termini in materia di  definizione
          di illeciti edilizi. 
              (Omissis). 
              5.  Al  fine  di  agevolare  il   perseguimento   degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito «Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 17,  comma  2,  della
          legge citata 31 dicembre 2009, n. 196: 
              "Art. 17. Copertura finanziaria delle leggi 
              (Omissis). 
              2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i  mezzi
          di copertura necessari per l'adozione dei relativi  decreti
          legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega,
          per  la  complessita'  della  materia  trattata,  non   sia
          possibile  procedere  alla  determinazione  degli   effetti
          finanziari   derivanti   dai   decreti   legislativi,    la
          quantificazione  degli  stessi  e'  effettuata  al  momento
          dell'adozione dei singoli decreti  legislativi.  I  decreti
          legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri  sono
          emanati solo  successivamente  all'entrata  in  vigore  dei
          provvedimenti  legislativi  che  stanzino   le   occorrenti
          risorse  finanziarie.  A   ciascuno   schema   di   decreto
          legislativo e' allegata una relazione tecnica,  predisposta
          ai sensi del comma  3,  che  da'  conto  della  neutralita'
          finanziaria  del  medesimo  decreto  ovvero  dei  nuovi   o
          maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi
          di copertura.".