Art. 38 
 
 
(Disposizioni in materia di enti previdenziali e  di  gestione  degli
                         immobili pubblici ) 
 
  1. All'articolo 3,  del  decreto-legge  20  giugno  1996,  n.  323,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n.  425,  e
successive modificazioni, dopo il comma 12, e' inserito il  seguente:
"12-bis. Limitatamente agli oneri di cui all'articolo  37,  comma  3,
lett. c), della legge 9 marzo 1989, n. 88 e all'articolo 2, comma  4,
lett. a), della legge 12  novembre  2011,  n.  183,  l'assunzione  di
impegni  sui  capitoli  del  bilancio  dello  Stato   relativa   alle
erogazioni  a  favore  dell'INPS  e'  autorizzata  sulla   base   del
fabbisogno di cassa dell'ente approvato dal Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali. A tal fine, l'INPS presenta, entro  il  mese
di gennaio di ogni anno, il fabbisogno  annuale  con  evidenza  delle
esigenze mensili e il successivo aggiornamento non oltre il  mese  di
giugno.". 
  2. All'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  la
lettera  c)  e'  sostituita  dalla  seguente:   "c)   alla   completa
dismissione  del  proprio  patrimonio  immobiliare  da  reddito,  nel
rispetto dei vincoli di  legge  ad  esso  applicabili,  ivi  compresi
quelli  derivanti  dal  decreto-legge  25  settembre  2001,  n.  351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.  410,
anche attraverso il conferimento di parte del patrimonio a  fondi  di
investimento immobiliare costituiti dalla societa'  di  gestione  del
risparmio di cui all'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111, con l'obiettivo di perseguire una maggiore  efficacia  operativa
ed   una   maggiore   efficienza   economica.".    L'INPS    provvede
all'attuazione di quanto disposto dal presente comma nei limiti delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  3. All'articolo 1, comma 84, della legge 11 dicembre 2016, n.  232,
le parole: "al comma 82 del presente articolo e di quelli di  cui  ai
commi 8-ter e 8-quater" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi  1,
8-ter e 8-quater".