Art. 38 
 
 
Modifiche all'articolo 59 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 59 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla rubrica, dopo le parole: "delle procedure" sono  inserite
le seguenti: "e oggetto del contratto"; 
    b) al comma 1, al terzo periodo, le parole: "Gli appalti relativi
ai lavori"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Fatto  salvo  quanto
previsto al comma 1-bis, gli appalti relativi ai lavori" e, al quarto
periodo, sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  ",  locazione
finanziaria, nonche' delle opere di urbanizzazione a scomputo di  cui
all'articolo 1, comma 2, lettera e). Si applica l'articolo 216, comma
4-bis."; 
    c) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: 
    "1-bis. Le stazioni appaltanti possono ricorrere  all'affidamento
della progettazione esecutiva e dell'esecuzione di lavori sulla  base
del progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice nei  casi
in cui  l'elemento  tecnologico  o  innovativo  delle  opere  oggetto
dell'appalto   sia   nettamente   prevalente   rispetto   all'importo
complessivo dei lavori. 
    1-ter. Il ricorso agli affidamenti di cui  al  comma  1-bis  deve
essere  motivato  nella  determina  a   contrarre.   Tale   determina
chiarisce, altresi', in modo puntuale la  rilevanza  dei  presupposti
tecnici  ed  oggettivi  che  consentono  il  ricorso  all'affidamento
congiunto e l'effettiva incidenza sui tempi della realizzazione delle
opere in caso di affidamento separato di lavori e progettazione."; 
    d) al comma 2, all'alinea, sono aggiunte le seguenti parole: ", e
con esclusione dei soggetti di cui al comma 4, lettere b) e d)"; 
    e) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: "2-bis. Al  fine  di
evitare pratiche elusive, nei casi di cui al comma 2, lettera b),  la
procedura competitiva  con  negoziazione  o  il  dialogo  competitivo
devono  riprodurre  nella   sostanza   le   condizioni   contrattuali
originarie."; 
    f) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
    "3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 83, comma 9, sono
considerate irregolari le offerte: 
      a) che non rispettano i documenti di gara; 
      b) che sono state  ricevute  in  ritardo  rispetto  ai  termini
indicati nel bando o nell'invito con cui si indice la gara; 
      c)   che   l'amministrazione   aggiudicatrice   ha    giudicato
anormalmente basse; 
    g) al comma 4, espungere le lettere a), e c)  e  conseguentemente
le lettere: "b), d) ed e)" sono sostituite dalle seguenti: "a), b)  e
c)"; 
    h) dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente: "5-bis. In relazione
alla natura dell'opera,  i  contratti  per  l'esecuzione  dei  lavori
pubblici sono stipulati a corpo o a misura, o in parte a corpo  e  in
parte a misura. Per le prestazioni a corpo il prezzo  offerto  rimane
fisso e non puo' variare in aumento  o  in  diminuzione,  secondo  la
qualita' e  la  quantita'  effettiva  dei  lavori  eseguiti.  Per  le
prestazioni a misura il prezzo convenuto puo' variare, in  aumento  o
in diminuzione, secondo la quantita' effettiva dei  lavori  eseguiti.
Per le prestazioni a misura il contratto fissa i  prezzi  invariabili
per l'unita' di misura.". 
 
          Note all'art. 38: 
              - Si riporta  l'art.  59  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art.  59  (Scelta  delle  procedure  e   oggetto   del
          contratto). - 1. Nell'aggiudicazione di  appalti  pubblici,
          le stazioni appaltanti utilizzano  le  procedure  aperte  o
          ristrette, previa pubblicazione di un  bando  o  avviso  di
          indizione di gara.  Esse  possono  altresi'  utilizzare  il
          partenariato  per   l'innovazione   quando   sussistono   i
          presupposti  previsti  dall'articolo   65,   la   procedura
          competitiva  con  negoziazione  e  il  dialogo  competitivo
          quando sussistono i presupposti previsti dal comma 2  e  la
          procedura negoziata senza previa pubblicazione di un  bando
          di  gara   quando   sussistono   i   presupposti   previsti
          dall'articolo 63. Fatto  salvo  quanto  previsto  al  comma
          1-bis,  gli  appalti  relativi  ai  lavori  sono  affidati,
          ponendo a base  di  gara  il  progetto  esecutivo,  il  cui
          contenuto,  come  definito  dall'articolo  23,   comma   8,
          garantisce  la  rispondenza  dell'opera  ai  requisiti   di
          qualita' predeterminati e il rispetto dei tempi e dei costi
          previsti. E' vietato il ricorso  all'affidamento  congiunto
          della  progettazione  e  dell'esecuzione   di   lavori   ad
          esclusione dei casi di affidamento a  contraente  generale,
          finanza   di   progetto,   affidamento   in    concessione,
          partenariato pubblico privato, contratto di disponibilita',
          locazione finanziaria nonche' delle opere di urbanizzazione
          a scomputo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera  e).  Si
          applica l'articolo 216, comma 4-bis. 
              1-bis.  Le  stazioni   appaltanti   possono   ricorrere
          all'affidamento    della    progettazione    esecutiva    e
          dell'esecuzione  di  lavori   sulla   base   del   progetto
          definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice nei casi  in
          cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto
          dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo
          complessivo dei lavori. 
              1-ter. Il ricorso agli  affidamenti  di  cui  al  comma
          1-bis deve essere motivato  nella  determina  a  contrarre.
          Tale determina chiarisce, altresi',  in  modo  puntuale  la
          rilevanza  dei  presupposti  tecnici   ed   oggettivi   che
          consentono   il   ricorso   all'affidamento   congiunto   e
          l'effettiva incidenza sui tempi della  realizzazione  delle
          opere  in  caso  di  affidamento  separato  di   lavori   e
          progettazione. 
              2.  Le  amministrazioni  aggiudicatrici  utilizzano  la
          procedura  competitiva  con  negoziazione  o   il   dialogo
          competitivo nelle seguenti ipotesi, e  con  esclusione  dei
          soggetti di cui al comma 4, lettere b) e d): 
              a)  per  l'aggiudicazione  di  contratti   di   lavori,
          forniture o  servizi  in  presenza  di  una  o  piu'  delle
          seguenti condizioni: 
              1)  le  esigenze  dell'amministrazione   aggiudicatrice
          perseguite con l'appalto  non  possono  essere  soddisfatte
          senza adottare soluzioni immediatamente disponibili; 
              2) implicano progettazione o soluzioni innovative; 
              3)  l'appalto  non  puo'   essere   aggiudicato   senza
          preventive negoziazioni a causa di circostanze  particolari
          in  relazione  alla  natura,  complessita'  o  impostazione
          finanziaria e giuridica dell'oggetto dell'appalto o a causa
          dei rischi a esso connessi; 
              4) le specifiche tecniche non possono essere  stabilite
          con     sufficiente     precisione     dall'amministrazione
          aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione
          tecnica  europea,  una  specifica  tecnica  comune   o   un
          riferimento  tecnico  ai  sensi  dei  punti  da   2   a   5
          dell'allegato XIII; 
              b)  per  l'aggiudicazione  di  contratti   di   lavori,
          forniture o servizi per i quali, in esito a  una  procedura
          aperta o ristretta, sono state presentate soltanto  offerte
          irregolari o inammissibili  ai  sensi  rispettivamente  dei
          commi  3  e  4.  In  tali  situazioni,  le  amministrazioni
          aggiudicatrici non sono tenute a  pubblicare  un  bando  di
          gara  se  includono  nella  ulteriore  procedura  tutti,  e
          soltanto, gli offerenti in possesso dei  requisiti  di  cui
          agli articoli dal 80 al 90 che, nella  procedura  aperta  o
          ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi  ai
          requisiti formali della procedura di appalto. 
              2-bis. Al fine di evitare pratiche elusive, nei casi di
          cui al comma 2, lettera b), la  procedura  competitiva  con
          negoziazione o il  dialogo  competitivo  devono  riprodurre
          nella sostanza le condizioni contrattuali originarie. 
              3. Fermo  restando  quanto  previsto  all'articolo  83,
          comma 9, sono considerate irregolari le offerte: 
              a) che non rispettano i documenti di gara; 
              b) che sono  state  ricevute  in  ritardo  rispetto  ai
          termini indicati nel bando o nell'invito con cui si  indice
          la gara; 
              c) che l'amministrazione  aggiudicatrice  ha  giudicato
          anormalmente basse. 
              4. Sono considerate inammissibili le offerte: 
              a) in relazione alle quali la commissione  giudicatrice
          ritenga  sussistenti  gli  estremi  per  informativa   alla
          Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni
          collusivi; 
              b) che non hanno la qualificazione necessaria; 
              c)   il   cui    prezzo    supera    l'importo    posto
          dall'amministrazione  aggiudicatrice  a   base   di   gara,
          stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di
          appalto. 
              5. La gara e' indetta mediante un bando di gara redatto
          a norma dell'articolo 71. Nel caso  in  cui  l'appalto  sia
          aggiudicato  mediante  procedura  ristretta   o   procedura
          competitiva   con    negoziazione,    le    amministrazioni
          aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera  c),
          possono, in deroga al primo  periodo  del  presente  comma,
          utilizzare un  avviso  di  preinformazione  secondo  quanto
          previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 70. Se  la  gara  e'
          indetta  mediante  un  avviso   di   preinformazione,   gli
          operatori economici  che  hanno  manifestato  interesse  in
          seguito  alla  pubblicazione   dell'avviso   stesso,   sono
          successivamente  invitati  a  confermarlo   per   iscritto,
          mediante un invito a confermare interesse,  secondo  quanto
          previsto dall'articolo 75. 
              5-bis. In relazione alla natura dell'opera, i contratti
          per l'esecuzione dei lavori pubblici sono stipulati a corpo
          o a misura, o in parte a corpo e in parte a misura. Per  le
          prestazioni a corpo il prezzo offerto rimane  fisso  e  non
          puo' variare  in  aumento  o  in  diminuzione,  secondo  la
          qualita' e la quantita' effettiva dei lavori eseguiti.  Per
          le prestazioni a misura il prezzo convenuto  puo'  variare,
          in aumento o in diminuzione, secondo la quantita' effettiva
          dei  lavori  eseguiti.  Per  le  prestazioni  a  misura  il
          contratto  fissa  i  prezzi  invariabili  per  l'unita'  di
          misura.".