Art. 38 Modifiche al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449 1. Al Titolo I, Capo I, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 3, il comma 3-bis e' sostituito dal seguente: «3-bis. Agli appartenenti alla carriera dei funzionari la pena pecuniaria e' inflitta dal Capo del Dipartimento, previo parere del consiglio centrale di Disciplina nella composizione di cui all'articolo 13, comma 1.»; b) all'articolo 4, il comma 4-bis e' sostituito dal seguente: «4-bis. Agli appartenenti alla carriera dei funzionari la deplorazione e' inflitta dal Capo del dipartimento, previo giudizio del Consiglio centrale di disciplina nella composizione di cui all'articolo 13, comma 1.»; c) all'articolo 5, comma 4, all'articolo 6, comma 6, all'articolo 20, commi 1 e 2, all'articolo 22, commi 2 e 3, e all'articolo 23, comma 1, le parole: «Direttore generale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria» sono sostituite dalle seguenti: «capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria»; d) all'articolo 7, commi 1, 2 e 4, la parola «Ministro» e' sostituita dalle seguenti: «capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria» e le parole: «Direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore generale del personale e delle risorse»; e) l'articolo 13 e' sostituito dal seguente: «Art. 13 (Consiglio centrale e consiglio regionale disciplina). - 1. Con decreto del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e' costituito il consiglio centrale di disciplina, cosi' composto: a) dal direttore generale di una direzione generale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria diversa dalla direzione generale del personale e delle risorse, che lo convoca o lo presiede; b) da un dirigente penitenziario che non presti servizio presso la direzione generale del personale e delle risorse; c) da un dirigente penitenziario ovvero appartenente alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica dirigenziale, che non presti servizio presso la direzione generale del personale e delle risorse; d) da un appartenente alla carriera dei funzionari del Corpo con funzioni di segretario. 2. Con le stesse modalita' si procede alla nomina di un pari numero di supplenti per i membri di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1. 3. Con decreto del provveditore regionale e' costituito, in ogni provveditorato, il consiglio regionale di disciplina, composto da: a) un dirigente penitenziario, che lo convoca e lo presiede, con esclusione del direttore dell'istituto ove presta servizio l'incolpato; b) due appartenenti alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, che non prestino servizio presso lo stesso istituto dell'incolpato; c) due appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore a quella di ispettore capo, che non prestino servizio presso lo stesso istituto dell'incolpato. d) un appartenente al ruolo ispettori del Corpo di polizia penitenziaria con funzioni di segretario. 4. Con le stesse modalita' si procede alla nomina di un pari numero di supplenti per i membri di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 3. 5. Il consiglio regionale di disciplina e' competente a giudicare gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria che prestano servizio nell'ambito provveditoriale. 6. Il presidente o i membri dei consigli di disciplina possono essere ricusati e debbono astenersi ove si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 149 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Il relativo procedimento e' regolato dal suddetto articolo. 7. I componenti del consiglio di cui al presente articolo sono vincolati al segreto d'ufficio. 8. I componenti del consiglio centrale e dei consigli regionali durano in carica tre anni.»; f) all'articolo 15 il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Le predette autorita', ove ritengano che l'infrazione comporti l'irrogazione di una delle predette sanzioni, dispongono che venga svolta inchiesta disciplinare affidandone lo svolgimento ad un funzionario istruttore che appartenga ad istituto, ufficio o servizio diverso da quello dell'inquisito e che sia di livello dirigenziale, qualora l'infrazione comporti la sanzione della destituzione, della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, negli altri casi, purche' avente qualifica superiore a quella dell'incolpato»; g) all'articolo 21, le parole: «Ministro di grazia e giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della giustizia.»; h) all'articolo 22, comma 2; le parole: «direttore dell'ufficio centrale del personale» sono sostituite dalle seguenti: parole «direttore generale del personale e delle risorse»;.
Note all'art. 38: - Si riportano gli articoli 3, 4, 7, 15 e 21 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449 (Determinazione delle sanzioni disciplinari per il personale del Corpo di polizia penitenziaria e per la regolamentazione dei relativi procedimenti, a norma dell'art. 21, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395), come modificati dal presente decreto: "Art. 3 (Pena pecuniaria). - 1. La pena pecuniaria consiste nella riduzione in misura non superiore a cinque trentesimi di una mensilita' dello stipendio e degli altri assegni a carattere fisso e continuativo. 2. Con tale sanzione vengono punite le seguenti infrazioni: a) la recidiva in una mancanza punibile con la censura; b) l'esercizio occasionale di commercio o di mestiere incompatibile; c) l'inosservanza dell'obbligo di mantenere la permanenza o la reperibilita'; d) la manifesta negligenza nel prendere visione dell'ordine di servizio; e) l'omessa o ritardata presentazione in servizio fino ad un massimo di quarantotto ore; f) la grave negligenza in servizio; g) il ritardo o la negligenza nell'esecuzione di un ordine; h) l'irregolarita' nell'ordine di trattazione degli affari; i) l'inosservanza del dovere di informare immediatamente i superiori della ricezione di un ordine la cui esecuzione costituisce manifestamente reato; l) l'inosservanza delle norme che vietano lo svolgimento di attivita' politica nei casi previsti dalla legge; m) l'inosservanza delle norme che regolano i diritti sindacali degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria: n) l'emanazione di un ordine non attinente al servizio o alla disciplina o eccedente i compiti di istituto o lesivo della dignita' professionale; o) l'omissione o l'imprecisione nell'emanazione di ordini o di disposizioni di servizio; p) l'inosservanza del divieto di influire, direttamente o indirettamente, sulla scelta del difensore da parte del detenuto o dell'internato; q) il contegno sconveniente con i detenuti o gli internati ed il servirsi di essi per scrivere lettere, domande o rapporti; r) le parzialita' manifeste, i modi inurbani, gli abusi di autorita' coi dipendenti o coi detenuti o gli internati, i motteggi e le ingiurie rivolti a questi ultimi; s) la tolleranza delle indebite introduzioni e dei traffici di generi nello stabilimento; t) la trascuratezza nel sorvegliare i detenuti o gli internati, particolarmente se incaricati di servizi speciali, in modo da rendere possibili abusi da parte dei medesimi; u) la infedelta' in servizio, manifestata col rivelare ad estranei o a detenuti o internati fatti relativi al servizio stesso o riguardanti i processi in corso, o coll'occultare le mancanze dei detenuti o internati o coll'asportare dall'ufficio documenti o copie di qualsiasi natura; v) il procurare ai detenuti o agli internati viveri, bevande, ed altri oggetti; z) il ritardo ingiustificato nel consegnare ai superiori oggetti sequestrati ai detenuti o internati; aa) il comprare o vendere, il dare o ricevere in prestito dai detenuti o internati qualsiasi somma od oggetto, al di fuori dei casi rientranti nei compiti d'istituto; bb) il turpiloquio abituale e le bestemmie, specialmente alla presenza dei detenuti o internati; cc) l'ingerenza negli affari relativi ai processi dei detenuti, il far commissioni di qualsivoglia natura per conto dei detenuti o internati; dd) il maltrattare i detenuti o internati; ee) il servirsi senza permesso per uso particolare di oggetti di pertinenza dell'Amministrazione o destinati a servizi o a vantaggio della medesima; ff) l'inesattezza o l'ingiustificato ritardo nel riferire sulle infrazioni dei dipendenti e dei detenuti o internati. 3. La pena pecuniaria e' inflitta dal Provveditore regionale, previo giudizio del Consiglio regionale di disciplina. 3-bis. Agli appartenenti alla carriera dei funzionari la pena pecuniaria e' inflitta dal Capo del Dipartimento, previo parere del consiglio centrale di disciplina nella composizione di cui all'articolo 13, comma 1.". "Art. 4 (Deplorazione). - 1. La deplorazione e' una dichiarazione scritta di formale riprovazione, con la quale vengono punite le seguenti infrazioni: a) la recidiva entro sei mesi delle infrazioni gia' punite con la pena pecuniaria; b) il dare prove manifeste di negligenza nel comando o nel mantenere la disciplina; c) il frequentare luoghi, persone o compagnie sconvenienti con evidente offesa alla dignita' delle funzioni; d) il contrarre debiti con i dipendenti; e) l'alterco con i colleghi o con altri operatori penitenziari in presenza dei detenuti; f) il fare eseguire ai detenuti lavori senza autorizzazione; g) l'introdursi nelle sezioni ove sono ristretti detenuti di sesso diverso, senza autorizzazione; h) gli atti diretti ad impedire o limitare l'esercizio dei diritti politici o sindacali o del mandato di difensore o di componente di un organo collegiale previsto dalle norme del Corpo di polizia penitenziaria; i) la negligenza nel governo o nella cura delle condizioni di vita o di benessere del personale o nel controllo sul comportamento disciplinare dei dipendenti; l) la negligenza o l'imprudenza o la inosservanza delle disposizioni sull'impiego del personale e dei mezzi o nell'uso, nella custodia o nella conservazione di armi, mezzi, materiali, infrastrutture, carteggio e documenti. m) l'addormentarsi in servizio; n) le indebite osservazioni in servizio, il censurare l'operato dei superiori, il seminare malcontento fra i colleghi; o) la tolleranza di abusi commessi dai dipendenti. 2. Essa comporta il ritardo di un anno nell'aumento periodico dello stipendio o nella attribuzione della classe di stipendio superiore, a decorrere dal giorno in cui verrebbe a maturare il primo beneficio successivo alla data nella quale la mancanza e' stata rilevata. 3. La deplorazione puo' essere inflitta anche in aggiunta alla pena pecuniaria, in relazione alla gravita' della mancanza. 4. La deplorazione e' inflitta dal Provveditore regionale, previo giudizio del consiglio regionale di disciplina. 4-bis. Agli appartenenti alla carriera dei funzionari la deplorazione e' inflitta dal Capo del Dipartimento, previo giudizio del consiglio centrale di disciplina nella composizione di cui all'articolo 13, comma 1.". "Art. 7 (Sospensione cautelare in pendenza di procedimento penale). - 1. L'appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, in stato di arresto o di fermo o che si trovi, comunque, in stato di custodia cautelare, deve essere sospeso dal servizio con provvedimento del Direttore generale del personale e delle risorse. 2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, l'appartenente ai ruoli del Corpo di polizia penitenziaria sottoposto a procedimento penale, quando la natura del reato sia particolarmente grave, puo' essere sospeso dal servizio con provvedimento del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, su proposta del Direttore generale del personale e delle risorse. 3. In caso di mancata convalida dell'arresto o del fermo, e nei casi di cui al Capo V - Titolo I - Libro IV del codice di procedura penale, ove le circostanze lo consiglino, la sospensione cautelare puo' essere revocata con effetto dal giorno successivo a quello in cui il dipendente ha riacquistato la liberta' e con riserva di riesame del caso quando sul provvedimento penale si e' formato il giudicato. 4. I relativi provvedimenti sono adottati dal Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, su proposta del Direttore generale del personale e delle risorse. 5. Se il procedimento penale e' definito con sentenza la quale dichiari che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, la sospensione e' revocata a tutti gli effetti. 6. Quando da un procedimento penale comunque definito emergono fatti e circostanze che rendano l'appartenente al Corpo di polizia penitenziaria passibile di sanzioni disciplinari, questi deve essere sottoposto a procedimento disciplinare entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza, oppure entro 40 giorni dalla data di notificazione della sentenza stessa all'Amministrazione. 7. Se il procedimento penale si conclude con sentenza di proscioglimento o di assoluzione per motivi diversi da quelli contemplati nel comma 5, la sospensione cautelare puo' essere mantenuta qualora venga iniziato o ripreso il procedimento disciplinare.". "Art. 15 (Istruttoria per l'irrogazione della pena pecuniaria, della deplorazione, della sospensione dal servizio e della destituzione). - 1. L'istruttoria per irrogare la pena pecuniaria, la deplorazione, la sospensione dal servizio o la destituzione deve svolgersi attraverso le seguenti fasi: a) il direttore dell'istituto, il capo dell'ufficio o del servizio che abbia notizia di un'infrazione commessa da un dipendente, per la quale sia prevista una sanzione piu' grave della censura, informa il provveditore regionale competente per la sede in cui lo stesso presta servizio, qualora l'infrazione comporti la sanzione della pena pecuniaria o della deplorazione; informa l'autorita' centrale competente, qualora l'infrazione comporti la sanzione della sospensione dal servizio o della destituzione. 2. Le predette autorita', ove ritengano che l'infrazione comporti l'irrogazione di una delle predette sanzioni, dispongono che venga svolta inchiesta disciplinare affidandone lo svolgimento ad un funzionario istruttore che appartenga ad istituto, ufficio o servizio diverso da quello dell'inquisito e che sia di livello dirigenziale, qualora l'infrazione comporti la sanzione della destituzione, della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, negli altri casi, purche' avente qualifica superiore a quella dell'incolpato. 3. Per il funzionario istruttore valgono le norme sulla astensione e sulla ricusazione dei componenti i consigli di disciplina. 4. Egli provvede, entro dieci giorni, a contestare gli addebiti al trasgressore, invitandolo a presentare le giustificazioni nei termini e con le modalita' di cui all'articolo 14, e svolge, successivamente, tutti gli altri accertamenti ritenuti da lui necessari o richiesti dall'inquisito. 5. L'inchiesta deve essere conclusa entro il termine di quarantacinque giorni, prorogabili una sola volta di quindici giorni a richiesta motivata dell'istruttore. 6. Questi riunisce tutti gli atti in un fascicolo, numerandoli progressivamente in ordine cronologico e apponendo su ciascuno foglio la propria firma, e redige apposita relazione, alla quale allega tutto il carteggio raccolto, trasmettendola all'autorita' che ha disposto l'inchiesta. 7. Detta autorita', esaminati gli atti, se ritiene che gli addebiti non sussistono, ne dispone l'archiviazione con provvedimento motivato, ovvero li trasmette, con le opportune osservazioni, all'organo competente ad infliggere una sanzione minore. 8. Qualora gli addebiti sussistano, trasmette il carteggio dell'inchiesta, con le opportune osservazioni, al consiglio di disciplina competente in base al disposto degli articoli 3, 4, 5 e 6.". "Art. 21 (Riesame delle sanzioni della sospensione dal servizio e della destituzione). - 1. Avverso le sanzioni della sospensione dal servizio e della destituzione e' ammesso rivolgere istanza di riesame al Ministro della giustizia. 2. L'esito del riesame e' fatto risultare da decreto ministeriale.". - Si riportano gli articoli 5, comma 4, 6, comma 6, 20, commi 1 e 2, 22, commi 2 e 3, e 23, comma 1, del citato decreto legislativo n. 449 del 1992, come modificati dal presente decreto: "Art. 5 (Sospensione del servizio). - 1. - 3. (Omissis). 4. La sospensione dal servizio e' inflitta con decreto del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, previo giudizio del consiglio centrale di disciplina. 5. (Omissis).". "Art. 6 (Destituzione). - 1. - 5. (Omissis). 6. La destituzione e' disposta con decreto del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, previo giudizio del consiglio centrale di disciplina.". "Art. 20 (Riesame delle sanzioni della pena pecuniaria e della deplorazione). - 1. Avverso le sanzioni della pena pecuniaria e della deplorazione e' ammesso rivolgere istanza di riesame al Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. 2. L'esito del riesame e' fatto risultare dal decreto del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, adottato in conformita' della deliberazione del consiglio centrale di disciplina di cui all'articolo 13. 3. (Omissis).". "Art. 22 (Riapertura del procedimento disciplinare). - 1. (Omissis). 2. La riapertura del procedimento e' disposta dal Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, su relazione del Direttore generale del personale e delle risorse, ed il nuovo procedimento si svolge nelle forme previste dal Titolo II. 3. Il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, qualora non ritenga di disporre la riapertura del procedimento, provvede con decreto motivato, sentito il consiglio centrale di disciplina. "Art. 23 (Effetti della riapertura del procedimento). - 1. In caso di riapertura del procedimento, ove le circostanze lo consigliano, il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria puo' disporre la sospensione degli effetti della sanzione gia' inflitta. 2. - 4. (Omissis).".