Art. 38 
 
      Modifiche al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449 
 
  1. Al Titolo I, Capo I, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n.
449, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 3, il comma 3-bis  e'  sostituito  dal  seguente:
«3-bis. Agli  appartenenti  alla  carriera  dei  funzionari  la  pena
pecuniaria e' inflitta dal Capo del Dipartimento, previo  parere  del
consiglio  centrale  di  Disciplina   nella   composizione   di   cui
all'articolo 13, comma 1.»; 
    b) all'articolo 4, il comma 4-bis  e'  sostituito  dal  seguente:
«4-bis.  Agli  appartenenti   alla   carriera   dei   funzionari   la
deplorazione e' inflitta dal Capo del dipartimento,  previo  giudizio
del Consiglio  centrale  di  disciplina  nella  composizione  di  cui
all'articolo 13, comma 1.»; 
    c) all'articolo 5, comma 4, all'articolo 6, comma 6, all'articolo
20, commi 1 e 2, all'articolo 22, commi 2 e  3,  e  all'articolo  23,
comma  1,   le   parole:   «Direttore   generale   del   Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria» sono sostituite  dalle  seguenti:
«capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria»; 
    d) all'articolo 7, commi 1,  2  e  4,  la  parola  «Ministro»  e'
sostituita     dalle     seguenti:     «capo     del     Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria» e le parole: «Direttore  generale
dell'Amministrazione penitenziaria» sono sostituite  dalle  seguenti:
«Direttore generale del personale e delle risorse»; 
    e) l'articolo 13 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 13 (Consiglio centrale e consiglio regionale  disciplina).  -
1.  Con  decreto  del  capo  del  Dipartimento   dell'Amministrazione
penitenziaria e' costituito  il  consiglio  centrale  di  disciplina,
cosi' composto: 
    a)  dal  direttore  generale  di  una  direzione   generale   del
Dipartimento   dell'Amministrazione   penitenziaria   diversa   dalla
direzione generale del personale e delle risorse, che lo convoca o lo
presiede; 
    b) da un dirigente penitenziario che non presti  servizio  presso
la direzione generale del personale e delle risorse; 
    c)  da  un  dirigente  penitenziario  ovvero  appartenente   alla
carriera dei  funzionari  del  Corpo  di  polizia  penitenziaria  con
qualifica dirigenziale, che non presti servizio presso  la  direzione
generale del personale e delle risorse; 
    d) da un appartenente alla carriera dei funzionari del Corpo  con
funzioni di segretario. 
  2. Con le stesse modalita' si procede alla nomina di un pari numero
di supplenti per i membri di cui alle lettere a), b),  c)  e  d)  del
comma 1. 
  3. Con decreto del provveditore regionale e'  costituito,  in  ogni
provveditorato, il consiglio regionale di disciplina, composto da: 
    a) un dirigente penitenziario, che lo convoca e lo presiede,  con
esclusione  del   direttore   dell'istituto   ove   presta   servizio
l'incolpato; 
    b) due appartenenti alla carriera dei  funzionari  del  Corpo  di
polizia penitenziaria, che non prestino  servizio  presso  lo  stesso
istituto dell'incolpato; 
    c)  due  appartenenti  al  Corpo  di  polizia  penitenziaria  con
qualifica non inferiore a quella di ispettore capo, che non  prestino
servizio presso lo stesso istituto dell'incolpato. 
    d) un appartenente  al  ruolo  ispettori  del  Corpo  di  polizia
penitenziaria con funzioni di segretario. 
  4. Con le stesse modalita' si procede alla nomina di un pari numero
di supplenti per i membri di cui alle lettere a), b),  c)  e  d)  del
comma 3. 
  5. Il consiglio regionale di disciplina e' competente  a  giudicare
gli appartenenti al  Corpo  di  polizia  penitenziaria  che  prestano
servizio nell'ambito provveditoriale. 
  6. Il presidente o i membri  dei  consigli  di  disciplina  possono
essere ricusati e debbono astenersi ove si trovino  nelle  condizioni
di cui all'articolo 149 del decreto del Presidente  della  Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3.  Il  relativo  procedimento  e'  regolato  dal
suddetto articolo. 
  7. I componenti del consiglio di  cui  al  presente  articolo  sono
vincolati al segreto d'ufficio. 
  8. I componenti del consiglio centrale  e  dei  consigli  regionali
durano in carica tre anni.»; 
    f) all'articolo 15 il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2.  Le
predette  autorita',  ove   ritengano   che   l'infrazione   comporti
l'irrogazione di una delle predette sanzioni,  dispongono  che  venga
svolta  inchiesta  disciplinare  affidandone  lo  svolgimento  ad  un
funzionario istruttore che appartenga ad istituto, ufficio o servizio
diverso da quello dell'inquisito e che sia di  livello  dirigenziale,
qualora l'infrazione comporti la sanzione della  destituzione,  della
carriera dei funzionari del Corpo  di  polizia  penitenziaria,  negli
altri   casi,   purche'   avente   qualifica   superiore   a   quella
dell'incolpato»; 
    g) all'articolo 21, le parole: «Ministro di grazia  e  giustizia»
sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della giustizia.»; 
    h) all'articolo 22, comma 2; le parole:  «direttore  dell'ufficio
centrale  del  personale»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  parole
«direttore generale del personale e delle risorse»;. 
 
          Note all'art. 38: 
              - Si riportano gli articoli  3,  4,  7,  15  e  21  del
          decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449 (Determinazione
          delle sanzioni disciplinari per il personale del  Corpo  di
          polizia  penitenziaria  e  per  la   regolamentazione   dei
          relativi procedimenti, a norma dell'art. 21, comma 1, della
          legge 15  dicembre  1990,  n.  395),  come  modificati  dal
          presente decreto: 
              "Art. 3 (Pena pecuniaria).  -  1.  La  pena  pecuniaria
          consiste nella riduzione in misura non superiore  a  cinque
          trentesimi di una mensilita' dello stipendio e degli  altri
          assegni a carattere fisso e continuativo. 
              2.  Con  tale  sanzione  vengono  punite  le   seguenti
          infrazioni: 
              a) la recidiva in una mancanza punibile con la censura; 
              b) l'esercizio occasionale di commercio o  di  mestiere
          incompatibile; 
              c)  l'inosservanza   dell'obbligo   di   mantenere   la
          permanenza o la reperibilita'; 
              d)  la  manifesta  negligenza  nel   prendere   visione
          dell'ordine di servizio; 
              e) l'omessa o ritardata presentazione in servizio  fino
          ad un massimo di quarantotto ore; 
              f) la grave negligenza in servizio; 
              g) il ritardo o la  negligenza  nell'esecuzione  di  un
          ordine; 
              h) l'irregolarita'  nell'ordine  di  trattazione  degli
          affari; 
              i)   l'inosservanza    del    dovere    di    informare
          immediatamente i superiori della ricezione di un ordine  la
          cui esecuzione costituisce manifestamente reato; 
              l)  l'inosservanza   delle   norme   che   vietano   lo
          svolgimento di attivita' politica nei casi  previsti  dalla
          legge; 
              m) l'inosservanza delle norme che  regolano  i  diritti
          sindacali  degli   appartenenti   al   Corpo   di   polizia
          penitenziaria: 
              n) l'emanazione di un ordine non attinente al  servizio
          o alla disciplina o  eccedente  i  compiti  di  istituto  o
          lesivo della dignita' professionale; 
              o)  l'omissione  o  l'imprecisione  nell'emanazione  di
          ordini o di disposizioni di servizio; 
              p) l'inosservanza del divieto di influire, direttamente
          o indirettamente, sulla scelta del difensore da  parte  del
          detenuto o dell'internato; 
              q) il  contegno  sconveniente  con  i  detenuti  o  gli
          internati ed il servirsi  di  essi  per  scrivere  lettere,
          domande o rapporti; 
              r) le parzialita' manifeste, i modi inurbani, gli abusi
          di autorita' coi dipendenti o coi detenuti o gli internati,
          i motteggi e le ingiurie rivolti a questi ultimi; 
              s) la tolleranza  delle  indebite  introduzioni  e  dei
          traffici di generi nello stabilimento; 
              t) la trascuratezza nel sorvegliare i  detenuti  o  gli
          internati,  particolarmente  se   incaricati   di   servizi
          speciali, in modo da rendere possibili abusi da  parte  dei
          medesimi; 
              u) la infedelta' in servizio, manifestata col  rivelare
          ad estranei o a detenuti  o  internati  fatti  relativi  al
          servizio stesso  o  riguardanti  i  processi  in  corso,  o
          coll'occultare le  mancanze  dei  detenuti  o  internati  o
          coll'asportare dall'ufficio documenti o copie di  qualsiasi
          natura; 
              v) il procurare ai detenuti o  agli  internati  viveri,
          bevande, ed altri oggetti; 
              z)  il  ritardo  ingiustificato   nel   consegnare   ai
          superiori oggetti sequestrati ai detenuti o internati; 
              aa) il comprare  o  vendere,  il  dare  o  ricevere  in
          prestito  dai  detenuti  o  internati  qualsiasi  somma  od
          oggetto, al  di  fuori  dei  casi  rientranti  nei  compiti
          d'istituto; 
              bb)   il   turpiloquio   abituale   e   le   bestemmie,
          specialmente alla presenza dei detenuti o internati; 
              cc) l'ingerenza negli affari relativi ai  processi  dei
          detenuti, il far commissioni  di  qualsivoglia  natura  per
          conto dei detenuti o internati; 
              dd) il maltrattare i detenuti o internati; 
              ee) il servirsi senza permesso per uso  particolare  di
          oggetti di pertinenza dell'Amministrazione  o  destinati  a
          servizi o a vantaggio della medesima; 
              ff)  l'inesattezza  o  l'ingiustificato   ritardo   nel
          riferire sulle infrazioni dei dipendenti e dei  detenuti  o
          internati. 
              3. La pena  pecuniaria  e'  inflitta  dal  Provveditore
          regionale,  previo  giudizio  del  Consiglio  regionale  di
          disciplina. 
              3-bis. Agli appartenenti alla carriera  dei  funzionari
          la pena pecuniaria e' inflitta dal Capo  del  Dipartimento,
          previo parere del consiglio centrale  di  disciplina  nella
          composizione di cui all'articolo 13, comma 1.". 
              "Art. 4 (Deplorazione). - 1.  La  deplorazione  e'  una
          dichiarazione scritta di formale riprovazione, con la quale
          vengono punite le seguenti infrazioni: 
              a) la recidiva entro sei  mesi  delle  infrazioni  gia'
          punite con la pena pecuniaria; 
              b) il dare prove manifeste di negligenza nel comando  o
          nel mantenere la disciplina; 
              c)  il  frequentare   luoghi,   persone   o   compagnie
          sconvenienti  con  evidente  offesa  alla  dignita'   delle
          funzioni; 
              d) il contrarre debiti con i dipendenti; 
              e) l'alterco con  i  colleghi  o  con  altri  operatori
          penitenziari in presenza dei detenuti; 
              f)  il  fare  eseguire   ai   detenuti   lavori   senza
          autorizzazione; 
              g)  l'introdursi  nelle  sezioni  ove  sono   ristretti
          detenuti di sesso diverso, senza autorizzazione; 
              h) gli atti diretti ad impedire o limitare  l'esercizio
          dei diritti politici o sindacali o del mandato di difensore
          o di componente di  un  organo  collegiale  previsto  dalle
          norme del Corpo di polizia penitenziaria; 
              i)  la  negligenza  nel  governo  o  nella  cura  delle
          condizioni di vita o  di  benessere  del  personale  o  nel
          controllo sul comportamento disciplinare dei dipendenti; 
              l) la negligenza o l'imprudenza o la inosservanza delle
          disposizioni sull'impiego  del  personale  e  dei  mezzi  o
          nell'uso, nella custodia o  nella  conservazione  di  armi,
          mezzi, materiali, infrastrutture, carteggio e documenti. 
              m) l'addormentarsi in servizio; 
              n) le indebite osservazioni in servizio,  il  censurare
          l'operato dei superiori,  il  seminare  malcontento  fra  i
          colleghi; 
              o) la tolleranza di abusi commessi dai dipendenti. 
              2. Essa comporta il ritardo  di  un  anno  nell'aumento
          periodico dello stipendio o nella attribuzione della classe
          di stipendio superiore,  a  decorrere  dal  giorno  in  cui
          verrebbe a maturare il primo beneficio successivo alla data
          nella quale la mancanza e' stata rilevata. 
              3.  La  deplorazione  puo'  essere  inflitta  anche  in
          aggiunta alla pena pecuniaria, in relazione  alla  gravita'
          della mancanza. 
              4.  La  deplorazione  e'  inflitta   dal   Provveditore
          regionale,  previo  giudizio  del  consiglio  regionale  di
          disciplina. 
              4-bis. Agli appartenenti alla carriera  dei  funzionari
          la deplorazione e'  inflitta  dal  Capo  del  Dipartimento,
          previo giudizio del consiglio centrale di disciplina  nella
          composizione di cui all'articolo 13, comma 1.". 
              "Art.  7  (Sospensione   cautelare   in   pendenza   di
          procedimento penale).  -  1.  L'appartenente  al  Corpo  di
          polizia penitenziaria, in stato di arresto o di fermo o che
          si trovi, comunque, in stato di  custodia  cautelare,  deve
          essere sospeso dal servizio con provvedimento del Direttore
          generale del personale e delle risorse. 
              2. Fuori dei casi previsti nel comma 1,  l'appartenente
          ai ruoli del Corpo di polizia  penitenziaria  sottoposto  a
          procedimento  penale,  quando  la  natura  del  reato   sia
          particolarmente grave, puo' essere sospeso dal servizio con
          provvedimento      del      Capo      del      Dipartimento
          dell'Amministrazione   penitenziaria,   su   proposta   del
          Direttore generale del personale e delle risorse. 
              3. In caso di  mancata  convalida  dell'arresto  o  del
          fermo, e nei casi di cui al Capo V - Titolo I  -  Libro  IV
          del codice di  procedura  penale,  ove  le  circostanze  lo
          consiglino, la sospensione cautelare puo'  essere  revocata
          con effetto dal  giorno  successivo  a  quello  in  cui  il
          dipendente ha riacquistato la liberta'  e  con  riserva  di
          riesame del caso quando  sul  provvedimento  penale  si  e'
          formato il giudicato. 
              4. I relativi provvedimenti sono adottati dal Capo  del
          Dipartimento   dell'Amministrazione    penitenziaria,    su
          proposta del  Direttore  generale  del  personale  e  delle
          risorse. 
              5. Se il procedimento penale e' definito  con  sentenza
          la  quale  dichiari  che  il  fatto  non  sussiste  o   che
          l'imputato non lo ha commesso, la sospensione e' revocata a
          tutti gli effetti. 
              6. Quando da un procedimento penale  comunque  definito
          emergono fatti e circostanze che rendano l'appartenente  al
          Corpo  di  polizia  penitenziaria  passibile  di   sanzioni
          disciplinari, questi deve essere sottoposto a  procedimento
          disciplinare entro il termine di 120 giorni dalla  data  di
          pubblicazione della sentenza, oppure entro 40 giorni  dalla
          data    di    notificazione    della    sentenza     stessa
          all'Amministrazione. 
              7. Se il procedimento penale si conclude  con  sentenza
          di proscioglimento o di assoluzione per motivi  diversi  da
          quelli contemplati nel comma 5,  la  sospensione  cautelare
          puo' essere mantenuta qualora venga iniziato o  ripreso  il
          procedimento disciplinare.". 
              "Art. 15  (Istruttoria  per  l'irrogazione  della  pena
          pecuniaria,  della  deplorazione,  della  sospensione   dal
          servizio e della  destituzione).  -  1.  L'istruttoria  per
          irrogare  la   pena   pecuniaria,   la   deplorazione,   la
          sospensione dal servizio o la destituzione  deve  svolgersi
          attraverso le seguenti fasi: 
              a) il direttore dell'istituto, il capo  dell'ufficio  o
          del servizio che abbia notizia di un'infrazione commessa da
          un dipendente, per la quale sia prevista una sanzione  piu'
          grave della  censura,  informa  il  provveditore  regionale
          competente per la sede in cui lo  stesso  presta  servizio,
          qualora  l'infrazione  comporti  la  sanzione  della   pena
          pecuniaria  o  della  deplorazione;   informa   l'autorita'
          centrale  competente,  qualora  l'infrazione  comporti   la
          sanzione   della   sospensione   dal   servizio   o   della
          destituzione. 
              2.   Le   predette   autorita',   ove   ritengano   che
          l'infrazione comporti l'irrogazione di una  delle  predette
          sanzioni,   dispongono   che   venga    svolta    inchiesta
          disciplinare affidandone lo svolgimento ad  un  funzionario
          istruttore che appartenga ad istituto, ufficio  o  servizio
          diverso da quello  dell'inquisito  e  che  sia  di  livello
          dirigenziale, qualora  l'infrazione  comporti  la  sanzione
          della destituzione, della carriera dei funzionari del Corpo
          di polizia penitenziaria, negli altri casi, purche'  avente
          qualifica superiore a quella dell'incolpato. 
              3. Per il funzionario istruttore valgono le norme sulla
          astensione e sulla ricusazione dei componenti i consigli di
          disciplina. 
              4. Egli provvede, entro dieci giorni, a contestare  gli
          addebiti  al  trasgressore,  invitandolo  a  presentare  le
          giustificazioni nei termini  e  con  le  modalita'  di  cui
          all'articolo 14, e svolge, successivamente, tutti gli altri
          accertamenti  ritenuti  da  lui   necessari   o   richiesti
          dall'inquisito. 
              5. L'inchiesta deve essere conclusa entro il termine di
          quarantacinque  giorni,  prorogabili  una  sola  volta   di
          quindici giorni a richiesta motivata dell'istruttore. 
              6. Questi riunisce tutti  gli  atti  in  un  fascicolo,
          numerandoli  progressivamente  in  ordine   cronologico   e
          apponendo su ciascuno foglio la  propria  firma,  e  redige
          apposita relazione, alla quale allega  tutto  il  carteggio
          raccolto,  trasmettendola  all'autorita'  che  ha  disposto
          l'inchiesta. 
              7. Detta autorita', esaminati gli atti, se ritiene  che
          gli addebiti non sussistono, ne dispone l'archiviazione con
          provvedimento  motivato,  ovvero  li  trasmette,   con   le
          opportune osservazioni, all'organo competente ad infliggere
          una sanzione minore. 
              8.  Qualora  gli  addebiti  sussistano,  trasmette   il
          carteggio dell'inchiesta, con le opportune osservazioni, al
          consiglio di disciplina  competente  in  base  al  disposto
          degli articoli 3, 4, 5 e 6.". 
              "Art. 21 (Riesame delle sanzioni della sospensione  dal
          servizio e della destituzione). - 1.  Avverso  le  sanzioni
          della sospensione dal  servizio  e  della  destituzione  e'
          ammesso rivolgere istanza  di  riesame  al  Ministro  della
          giustizia. 
              2. L'esito del riesame e' fatto  risultare  da  decreto
          ministeriale.". 
              - Si riportano gli articoli 5, comma 4, 6, comma 6, 20,
          commi 1 e 2, 22, commi 2 e 3, e 23,  comma  1,  del  citato
          decreto legislativo n. 449 del 1992,  come  modificati  dal
          presente decreto: 
              "Art.  5  (Sospensione  del  servizio).  -  1.   -   3.
          (Omissis). 
              4. La sospensione dal servizio e' inflitta con  decreto
          del    Capo    del    Dipartimento     dell'Amministrazione
          penitenziaria, previo giudizio del  consiglio  centrale  di
          disciplina. 
              5. (Omissis).". 
              "Art. 6 (Destituzione). - 1. - 5. (Omissis). 
              6. La destituzione e' disposta con decreto del Capo del
          Dipartimento  dell'Amministrazione  penitenziaria,   previo
          giudizio del consiglio centrale di disciplina.". 
              "Art. 20 (Riesame delle sanzioni della pena  pecuniaria
          e della deplorazione). - 1. Avverso le sanzioni della  pena
          pecuniaria  e  della  deplorazione  e'  ammesso   rivolgere
          istanza   di   riesame    al    Capo    del    Dipartimento
          dell'Amministrazione penitenziaria. 
              2. L'esito del riesame e' fatto risultare  dal  decreto
          del    Capo    del    Dipartimento     dell'Amministrazione
          penitenziaria, adottato in conformita' della  deliberazione
          del consiglio centrale di disciplina  di  cui  all'articolo
          13. 
              3. (Omissis).". 
              "Art. 22 (Riapertura del procedimento disciplinare).  -
          1. (Omissis). 
              2. La riapertura del procedimento e' disposta dal  Capo
          del  Dipartimento  dell'Amministrazione  penitenziaria,  su
          relazione del Direttore  generale  del  personale  e  delle
          risorse, ed il nuovo procedimento  si  svolge  nelle  forme
          previste dal Titolo II. 
              3.  Il  Capo  del   Dipartimento   dell'Amministrazione
          penitenziaria,  qualora  non   ritenga   di   disporre   la
          riapertura del procedimento, provvede con decreto motivato,
          sentito il consiglio centrale di disciplina. 
              "Art. 23 (Effetti della riapertura del procedimento). -
          1.  In  caso  di  riapertura  del  procedimento,   ove   le
          circostanze  lo  consigliano,  il  Capo  del   Dipartimento
          dell'Amministrazione   penitenziaria   puo'   disporre   la
          sospensione degli effetti della sanzione gia' inflitta. 
              2. - 4. (Omissis).".