Art. 38 Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 1. All'articolo 41 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, secondo periodo, le parole «e cooperazione applicativa» sono sostituite dalla seguente: «o integrazione» e le parole «dall'articolo 12, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 12 e 64-bis»; b) al comma 2-bis, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dagli interessati, nei limiti ed alle condizioni previste dalla disciplina vigente, attraverso i servizi di cui agli articoli 40-ter e 64-bis»; c) al comma 2-bis, secondo periodo, le parole «Le regole» sono sostituite dalle seguenti: «Le Linee guida», dopo la parola «identificazione» sono inserite le seguenti «, l'accessibilita' attraverso i suddetti servizi», dopo le parole «l'utilizzo del fascicolo» sono inserite le seguenti: «sono dettate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 e», e le parole «della cooperazione applicativa; regole tecniche specifiche possono essere dettate ai sensi dell'articolo 71» sono sostituite dalle seguenti: «dell'integrazione»; d) al comma 2-ter, lettera e-bis), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «apposto con modalita' idonee a consentirne l'indicizzazione e la ricerca attraverso il sistema di cui all'articolo 40-ter nel rispetto delle Linee guida»; e) al comma 2-quater, le parole «dei singoli documenti;» sono sostituite dalle seguenti: «dei singoli documenti. Il fascicolo informatico» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonche' l'immediata conoscibilita' anche attraverso i servizi di cui agli articoli 40-ter e 64-bis, sempre per via telematica, dello stato di avanzamento del procedimento, del nominativo e del recapito elettronico del responsabile del procedimento. AgID detta, ai sensi dell'articolo 71, Linee guida idonee a garantire l'interoperabilita' tra i sistemi di gestione dei fascicoli dei procedimenti e i servizi di cui agli articoli 40-ter e 64-bis».
Note all'art. 38: - Si riporta il testo dell'articolo 41 del citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal presente decreto: «Art. 41 (Procedimento e fascicolo informatico). - 1. Le pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi utilizzando in via prioritaria le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Per ciascun procedimento amministrativo di loro competenza, esse forniscono gli opportuni servizi di interoperabilita' o integrazione, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 12 e 64-bis. 1.bis 2. La pubblica amministrazione titolare del procedimento raccoglie in un fascicolo informatico gli atti, i documenti e i dati del procedimento medesimo da chiunque formati; all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunica agli interessati le modalita' per esercitare in via telematica i diritti di cui all'articolo 10 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241. 2-bis. Il fascicolo informatico e' realizzato garantendo la possibilita' di essere direttamente consultato ed alimentato da tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento e dagli interessati, nei limiti ed alle condizioni previste dalla disciplina vigente, attraverso i servizi di cui agli articoli 40-ter e 64-bis. Le Linee guida per la costituzione, l'identificazione, l'accessibilita' attraverso i suddetti servizi e l'utilizzo del fascicolo sono dettate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 e sono conformi ai principi di una corretta gestione documentale ed alla disciplina della formazione, gestione, conservazione e trasmissione del documento informatico, ivi comprese le regole concernenti il protocollo informatico ed il sistema pubblico di connettivita', e comunque rispettano i criteri dell'interoperabilita' e della cooperazione applicativa dell'integrazione. 2-ter. Il fascicolo informatico reca l'indicazione: a) dell'amministrazione titolare del procedimento, che cura la costituzione e la gestione del fascicolo medesimo; b) delle altre amministrazioni partecipanti; c) del responsabile del procedimento; d) dell'oggetto del procedimento; e) dell'elenco dei documenti contenuti, salvo quanto disposto dal comma 2-quater; e-bis) dell'identificativo del fascicolo medesimo apposto con modalita' idonee a consentirne l'indicizzazione e la ricerca attraverso il sistema di cui all'articolo 40-ter nel rispetto delle Linee guida dettate dall'AgiD. 2-quater. Il fascicolo informatico puo' contenere aree a cui hanno accesso solo l'amministrazione titolare e gli altri soggetti da essa individuati; esso e' formato in modo da garantire la corretta collocazione, la facile reperibilita' e la collocabilita', in relazione al contenuto ed alle finalita', dei singoli documenti. Il fascicolo informatico e' inoltre costituito in modo da garantire l'esercizio in via telematica dei diritti previsti dalla citata legge n. 241 del 1990 e dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonche' l'immediata conoscibilita' anche attraverso i servizi di cui agli articoli 40-ter e 64-bis, sempre per via telematica, dello stato di avanzamento del procedimento, del nominativo e del recapito elettronico del responsabile del procedimento. AGID detta, ai sensi dell'art. 71, Linee guida idonee a garantire l'interoperabilita' tra i sistemi di gestione dei fascicoli dei procedimenti e i servizi di cui agli articoli 40-ter e 64-bis. 3.».