Art. 38 
 
Deroga alle regole sul contenimento della spesa degli enti pubblici e
                       disposizioni abrogative 
 
  1. All'articolo 118 del decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.
159, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «3-bis. Al fine di assicurare la piena  ed  efficace  realizzazione
dei compiti affidati all'Agenzia le disposizioni di cui  all'articolo
6, commi 7, 8, 9, 12 e 13 e 14, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
135, nonche' di cui all'articolo 2, commi da 618 a 623,  della  legge
24 dicembre 2007, n. 244,  non  trovano  applicazione  nei  confronti
dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e  la  destinazione  dei
beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata  fino  al
terzo  esercizio   finanziario   successivo   all'adeguamento   della
dotazione organica di cui all'articolo 113-bis, comma 1. Allo scadere
della deroga di cui al presente comma, entro 90 giorni,  con  decreto
del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze su proposta dell'Agenzia vengono  stabiliti  i  criteri
specifici per l'applicazione delle norme derogate  sulla  base  delle
spese sostenute nel triennio.». 
  2. Per l'attuazione del comma 1, e' autorizzata la spesa di  66.194
euro a decorrere dal 2018. Ai relativi oneri  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 39. 
  3. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, i commi 7  e  8
dell'articolo 52 sono abrogati. 
  4. L'articolo 1, comma 291, della legge 27 dicembre 2017,  n.  205,
e' abrogato.