Art. 38 
 
                         Debiti enti locali 
 
  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018,  n.  145,  dopo  il
comma  932  e'  inserito  il  seguente:  «932-bis.  A  seguito  della
conclusione   delle   attivita'    straordinarie    della    gestione
commissariale di cui al comma 932: 
    a) Roma capitale provvede alla cancellazione dei residui attivi e
passivi nei confronti della gestione commissariale; 
    b) sono trasferiti a Roma Capitale i crediti di competenza  della
stessa gestione commissariale iscritti nella massa attiva  del  piano
di rientro dall'indebitamento pregresso di cui  all'articolo  78  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come definito  in  attuazione  del
comma 930, iscrivendo in bilancio un adeguato fondo crediti di dubbia
esigibilita', destinato ad essere conservato fino alla riscossione  o
cancellazione degli stessi crediti; la differenza e' finalizzata alla
copertura dell'eventuale disavanzo derivante dalla lettera a); 
    c) e' trasferita a Roma capitale  la  titolarita'  del  piano  di
estinzione dei debiti, ivi  inclusi  quelli  finanziari,  oggetto  di
ricognizione, come  approvato  con  il  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri di cui al comma 930, unitamente  alle  risorse
di cui al comma 14 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30  luglio  2010,  n.
122, non destinate annualmente (( alla copertura degli oneri  di  cui
al comma 1-sexies o ))  all'ammortamento  del  debito  finanziario  a
carico del Ministero dell'economia e delle finanze individuati  dallo
stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  di  cui  al
comma 930; 
    d) le posizioni debitorie derivanti da obbligazioni contratte  in
data anteriore al  28  aprile  2008  non  inserite  nella  definitiva
rilevazione della massa passiva di cui al comma 930, rientrano  nella
competenza di Roma Capitale. ». 
  (( 1-bis. Roma  Capitale  promuove  le  iniziative  necessarie  per
ottenere l'adesione dei possessori delle obbligazioni RomeCity  5,345
per cento con scadenza 27 gennaio 2048 (ISIN XS0181673798) per  1.400
milioni di euro all'accollo del prestito obbligazionario medesimo  da
parte dello Stato; in caso  di  adesione,  gli  oneri  derivanti  dal
pagamento degli  interessi  e  del  capitale  del  suddetto  prestito
obbligazionario sono assunti a carico del bilancio dello  Stato,  con
efficacia a partire dal pagamento della cedola successiva a quella in
corso al momento dell'adesione stessa. 
  1-ter. Per le finalita' di cui al comma 1-bis, e'  istituito  nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  un
fondo con una dotazione di 74,83 milioni di euro per  ciascuno  degli
anni dal 2020 al 2048. Al relativo onere si provvede: 
  a)  mediante  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni  dal
2022 al 2025, a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni  dal  2026
al 2030 e a 74,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al
2048; 
  b) mediante versamento all'entrata del bilancio dello  Stato  delle
risorse giacenti sulla contabilita' speciale di cui all'articolo  37,
comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014,  n.  66,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per un importo pari
a 74,83 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a  24,83
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al  2025  e  a  4,83
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030. Al fine  di
assicurarne la disponibilita'  in  ciascuno  dei  predetti  anni,  le
giacenze della contabilita' speciale possono essere utilizzate per le
finalita'  originarie  solo  per  la  parte  eccedente  gli   importi
complessivi rimasti da versare all'entrata del bilancio  dello  Stato
ai sensi della presente lettera. 
  1-quater. Agli oneri in termini di indebitamento netto e fabbisogno
derivanti dal comma 1-bis, pari a 74,83 milioni di euro per  ciascuno
degli anni dal 2020 al  2048,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione del limite alle somme che il Commissario straordinario  del
Governo per la gestione del piano di rientro del debito pregresso del
comune di Roma e' autorizzato annualmente a utilizzare a  valere  sui
contributi  pluriennali  di  cui  all'articolo  14,  comma  14,   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122.  Con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, adottato  ai  sensi  dell'articolo  4,
comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' rideterminato
il limite di cui al primo periodo del presente comma. 
  1-quinquies. In caso di mancata adesione da  parte  dei  possessori
delle obbligazioni di cui al comma 1-bis, la dotazione del  fondo  di
cui al comma 1-ter e' destinata alle finalita'  di  cui  all'articolo
14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
  1-sexies.In  caso  di  adesione  da  parte  dei  possessori   delle
obbligazioni di cui al comma 1-bis, un importo, pari a 200 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2042 al 2048, dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge  31  maggio
2010, n.78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, e' destinato al rimborso  della  quota  capitale  delle
obbligazioni di cui al citato comma 1-bis. 
  1-septies.Per gli anni dal 2020 al 2022, un importo commisurato  ai
minori   esborsi   eventualmente   derivanti   da    operazioni    di
rinegoziazione dei  mutui  in  essere  con  istituti  di  credito  di
competenza della Gestione commissariale di cui  all'articolo  78  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, effettuate dopo la data di entrata
in vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  e'
destinato ad  alimentare  un  fondo,  da  istituire  nello  stato  di
previsione del  Ministero  dell'interno,  denominato  «Fondo  per  il
concorso al pagamento del debito dei comuni  capoluogo  delle  citta'
metropolitane»; il  Commissario  straordinario  del  Governo  per  la
gestione del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma
promuove presso gli istituti di  credito  ogni  iniziativa  utile  al
raggiungimento  di  detto  obiettivo.  L'eventuale  conclusione   dei
contratti di rinegoziazione e'  comunque  subordinata,  in  deroga  a
quanto previsto dall'articolo 1, commi 751 e seguenti, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, all'emanazione di un decreto di autorizzazione
del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Fondo di cui al primo
periodo e' incrementato, anche in via pluriennale,  con  le  seguenti
modalita': 
  a) mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa
di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31  maggio  2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.
122. In tal caso, il limite alle  somme  che  il  citato  Commissario
straordinario e' autorizzato annualmente a utilizzare  a  valere  sui
contributi  pluriennali  di  cui  all'articolo  14,  comma  14,   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' corrispondentemente ridotto; 
  b) mediante riassegnazione  delle  somme  versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato da parte del citato Commissario straordinario  a
valere sulle disponibilita' giacenti sul conto corrente di  tesoreria
ad esso intestato. In tal caso,  l'importo  delle  somme  versate  e'
computato ai fini della verifica del rispetto del limite  di  cui  al
secondo periodo della lettera a). 
  1-octies. Ai fini del concorso nel pagamento delle rate in scadenza
dei mutui contratti per spese di investimento  da  parte  dei  comuni
capoluogo delle citta' metropolitane in dissesto finanziario  di  cui
all'articolo 244 del testo unico delle leggi  sull'ordinamento  degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,
alla data di entrata in vigore del presente decreto,  fermo  restando
quanto  previsto  dal  comma  1-septies  del  presente  articolo,  e'
riconosciuto ai medesimi comuni un contributo di 20 milioni  di  euro
per l'anno 2019 e di 35 milioni di euro per ciascuno degli  anni  dal
2020 al 2033. All'onere derivante  dal  presente  comma,  pari  a  20
milioni di euro per l'anno 2019 e a 35 milioni di euro  per  ciascuno
degli anni dal 2020 al 2033, si provvede: 
  a)  quanto  a  20  milioni  di  euro  per  l'anno  2019,   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2019-2021,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2019,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero; 
  b) quanto a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020  al
2033, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di  spesa
di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre  2017,  n.
205. 
  1-novies. All'articolo 18, comma 1, alinea,  del  decreto-legge  16
ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
dicembre 2017, n. 172, le parole:  «accantonata  per  l'anno  2017  e
2018» sono sostituite dalle seguenti: «accantonata per gli anni 2017,
2018 e 2019» e le parole: «Servizio sanitario  nazionale  per  l'anno
2017 e per l'anno 2018» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Servizio
sanitario nazionale per gli anni 2017, 2018 e 2019». Per l'anno 2019,
la somma accantonata ai sensi dell'articolo 18, comma 1,  del  citato
decreto-legge n. 148 del 2017, come modificato dal presente comma, e'
ripartita per le finalita' indicate alle lettere a) e b) del medesimo
articolo 18, comma  1,  secondo  gli  importi  definiti  in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano. 
  1-decies.Il  fondo  di  cui  al  comma  1-septies  e'   annualmente
ripartito,  su  richiesta  dei  comuni  interessati,  tra  i   comuni
capoluogo delle citta' metropolitane che hanno deliberato il  ricorso
alla  procedura  di  riequilibrio  finanziario   pluriennale   o   la
dichiarazione di dissesto finanziario, ai sensi rispettivamente degli
articoli 243-bis e 246 del testo unico delle  leggi  sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.
267, o che  hanno  deliberato  un  piano  di  interventi  pluriennale
monitorato dalla competente sezione della Corte dei conti.  Il  fondo
e' ripartito con decreto del Ministero dell'interno, di concerto  con
il Ministero dell'economia e delle  finanze,  sentita  la  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali,  entro  il  30  novembre  2019,  in
proporzione all'entita' delle rate annuali di rimborso del debito. 
  1-undecies.I comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti che
hanno dichiarato, in data successiva al 1°gennaio 2012, lo  stato  di
dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del  testo  unico  delle
leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali,  di  cui   al   decreto
legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  e  che  successivamente  hanno
deliberato la procedura di riequilibrio  finanziario  pluriennale  ai
sensi dell'articolo 243-bis  del  medesimo  testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo n. 267 del 2000, al fine di assicurare il ripiano
delle passivita' individuate nel piano di cui al comma 6 del medesimo
articolo 243-bis, sono autorizzati, a decorrere dalla data di entrata
in vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,  nella
salvaguardia di quanto previsto dagli articoli 95 e 97 del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
50, a ridurre gli importi dei contratti in essere, nonche' di  quelli
relativi a procedure di affidamento  per  cui  sia  gia'  intervenuta
l'aggiudicazione, anche provvisoria, aventi a oggetto l'acquisto o la
fornitura di beni e servizi, nella misura del 5 per cento, per  tutta
la durata residua dei contratti medesimi. Le parti hanno facolta'  di
rinegoziare il contenuto dei contratti, in  funzione  della  suddetta
riduzione. E' fatta salva la  facolta'  del  prestatore  dei  beni  o
servizi  di  recedere  dal  contratto,  entro  trenta  giorni   dalla
comunicazione  della  manifestazione  di  volonta'  di   operare   la
riduzione, senza alcuna penalita' da recesso verso l'amministrazione.
Il recesso e' comunicato all'amministrazione  e  ha  effetto  decorsi
trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione  da  parte
di quest'ultima. In caso di recesso, i  comuni  di  cui  al  presente
comma,  nelle  more  dell'espletamento  delle  procedure  per   nuovi
affidamenti,   possono,   al   fine   di   assicurare   comunque   la
disponibilita' di beni  e  servizi  necessari  alla  loro  attivita',
stipulare  nuovi  contratti  accedendo  a  convenzioni-quadro   della
societa' Consip Spa, a quelle di centrali di committenza regionale  o
tramite affidamento diretto nel rispetto della disciplina  europea  e
nazionale in materiadi contratti pubblici. 
  1-duodecies. Al comma 2-bis dell'articolo 222 del testo unico delle
leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali,  di  cui   al   decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «per la durata di  sei
mesi a decorrere  dalla  data  della  predetta  certificazione»  sono
sostituite dalle seguenti: «fino al raggiungimento dell'equilibrio di
cui all'articolo 259 e, comunque, per non oltre cinque anni, compreso
quello in cui e' stato deliberato il dissesto». 
  1-terdecies. La tabella di cui al comma 5-bis dell'articolo 243-bis
del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti  locali,  di
cui al decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,  e'  sostituita
dalla seguente: 
    

                                     Durata massima del piano
 Rapporto passivita'/impegni di cui  di riequilibrio
 al titolo I                         finanziario

                                     pluriennale

 Fino al 20 per cento                4 anni

 Superiore al 20 per cento e fino al
 60 per cento                        10 anni

 Superiore al 60 per cento e fino al
 100 per cento per i comuni fino a
 60.000 abitanti                     15 anni

 Oltre il 60 per cento per i comuni
 con popolazione superiore a 60.000
 abitanti e oltre il 100 per cento
 per tutti gli altri comuni          20 anni
 
    
  1-quaterdecies.Nell'ambito delle  misure  volte  ad  assicurare  la
realizzazione di iniziative prioritarie, e' riconosciuto al comune di
Alessandria un contributo in conto capitale di 10 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2020 e 2021.  All'onere  derivante  dal  presente
comma, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021,
si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 1, comma  1091,  della  legge  27  dicembre
2017, n. 205. 
  1-quinquiesdecies.I comuni interessati dagli eventi  sismici  della
provincia di Campobasso  e  della  citta'  metropolitana  di  Catania
individuati,  rispettivamente,  dalla  delibera  del  Consiglio   dei
ministri 6 settembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 213
del 13 settembre 2018, e dalla delibera del Consiglio dei ministri 28
dicembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio
2019, approvano il rendiconto della gestione  previsto  dall'articolo
227 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti  locali,
di cui al decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  relativo
all'esercizio 2018, entro il 31 luglio 2019  e  lo  trasmettono  alla
banca dati delle amministrazioni pubbliche entro trenta giorni  dalla
data dell'approvazione. )) 
  2.  Fino  alla  conclusione  delle  attivita'  straordinarie  della
Gestione commissariale di cui all'articolo 78 del  decreto-legge  del
25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133, al fine di sopperire  a  temporanee  carenze  di
liquidita' della Gestione  stessa  il  comune  di  Roma  Capitale  e'
autorizzato a concedere alla stessa anticipazioni di  liquidita'.  Le
modalita' di concessione, la misura dell'eventuale tasso di interesse
e la restituzione delle anticipazioni di liquidita' di cui al periodo
precedente, sono  disciplinate  con  apposita  convenzione  tra  Roma
Capitale e la Gestione Commissariale. 
  (( 2-bis.Gli enti locali che  hanno  proposto  la  rimodulazione  o
riformulazione del piano di riequilibrio ai  sensi  dell'articolo  1,
comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, entro la data del 14
febbraio 2019 di deposito della sentenza della  Corte  costituzionale
n. 18 del 2019,  anche  se  non  ancora  approvato  dalla  competente
sezione  regionale  della  Corte   dei   conti   ovvero   inciso   da
provvedimenti  conformativi  alla  predetta  sentenza  della  sezione
regionale competente, possono riproporre il piano per adeguarlo  alla
normativa vigente secondo la procedura dell'articolo 1, commi  888  e
889, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 
  2-ter.La riproposizione di cui al comma  2-bis  deve  contenere  il
ricalcolo  complessivo  del  disavanzo   gia'   oggetto   del   piano
modificato, nel rispetto della disciplina vigente, ferma restando  la
disciplina prevista per gli altri disavanzi. 
  2-quater. Le rimodulazioni di  cui  ai  commi  2-bis  e  2-ter  non
sospendono le  azioni  esecutive  e,  considerata  la  situazione  di
eccezionale urgenza, sono oggetto di approvazione o di diniego  della
competente sezione regionale della Corte dei conti entro venti giorni
dalla ricezione dell'atto deliberativo del consiglio comunale. Per  i
piani per cui e' pendente la fase istruttoria presso  la  Commissione
di cui all'articolo 155 del testo unico delle leggi  sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.
267,  la  Commissione  predetta  e'  tenuta  a  concludere  la   fase
istruttoria entro venti giorni dalla ricezione delle deliberazioni di
cui ai commi 2-bis e 2-ter. Entro  i  successivi  cinque  giorni,  la
Commissione invia le proprie  considerazioni  istruttorie  conclusive
alla competente sezione regionale della Corte dei conti, che provvede
alla approvazione o al diniego del piano di riequilibrio  riformulato
entro venti giorni dalla ricezione degli atti. 
  2-quinquies. A decorrere dall'anno  2019,  al  comune  di  Campione
d'Italia e' corrisposto un contributo nel limite massimo di 5 milioni
di euro annui, per esigenze di bilancio, con priorita' per  le  spese
di  funzionamento  dell'ente,  a  valere  sulle  somme  iscritte  nel
capitolo 1379, denominato  «Contributo  straordinario  al  comune  di
Campione  d'Italia»,  dello  stato  di  previsione  della  spesa  del
Ministero dell'interno. ))