(( Art. 38 bis 
 
Applicazione delle norme in materia di  anticipazioni  di  liquidita'
  agli enti territoriali per il pagamento dei debiti delle  pubbliche
  amministrazioni 
 
  1. All'articolo 1, comma 859, lettera a), della legge  30  dicembre
2018, n. 145,  dopo  le  parole:  «a  quello  del  secondo  esercizio
precedente» sono aggiunte le seguenti: «. In ogni  caso  le  medesime
misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto,  di
cui al citato articolo 33 del decreto legislativo  n.  33  del  2013,
rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non e' superiore  al  5
per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio». 
  2. All'articolo 1, comma 863, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Il  Fondo  di  garanzia
debiti commerciali accantonato nel risultato  di  amministrazione  e'
liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le
condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859». ))