(( Art. 38 quater 
 
                      Recepimento dell'accordo 
                tra il Governo e la Regione siciliana 
 
  1. I liberi consorzi  comunali  e  le  citta'  metropolitane  della
Regione siciliana, in deroga alle vigenti  disposizioni  generali  in
materia di contabilita'  pubblica,  sono  autorizzati  ad  applicare,
nell'anno  2019,  in  caso  di  esercizio  provvisorio   o   gestione
provvisoria,   l'articolo   163   del   testo   unico   delle   leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto  2000,  n.  267,  con  riferimento  all'ultimo   bilancio   di
previsione approvato e, al fine di utilizzare  le  risorse  pubbliche
trasferite per la realizzazione di  interventi  infrastrutturali,  ad
effettuare, con delibera consiliare,  le  necessarie  variazioni,  in
entrata e in uscita, per lo stesso  importo,  che  sono  recepite  al
momento  dell'elaborazione  e  dell'approvazione  del   bilancio   di
previsione. 
  2. In relazione alle disposizioni del comma 1,  i  liberi  consorzi
comunali e le citta' metropolitane della Regione siciliana, in deroga
alle  vigenti  disposizioni  generali  in  materia  di   contabilita'
pubblica, sono autorizzati a: 
  a) approvare il rendiconto della gestione  degli  esercizi  2018  e
precedenti anche se il relativo bilancio di previsione non  e'  stato
deliberato. In tal caso,  nel  rendiconto  della  gestione,  le  voci
riguardanti le «Previsioni definitive di competenza» e le «Previsioni
definitive  di  cassa»  sono  valorizzate   indicando   gli   importi
effettivamente   gestiti   nel   corso   dell'esercizio,   ai   sensi
dell'articolo 163, comma  1,  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
  b)  predisporre  un  bilancio  di  previsione  solo   annuale   per
l'esercizio 2019; 
  c) utilizzare nel 2019, ai sensi dell'articolo 187 del testo  unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche  in  sede
di   approvazione   del   bilancio   di   previsione,   l'avanzo   di
amministrazione  libero,  destinato  e  vincolato  per  garantire  il
pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti dall'articolo 162  del
medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. 
  3. All'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) dopo il comma 881 sono inseriti i seguenti: 
  «881-bis. Per un importo complessivo di 140  milioni  di  euro,  il
concorso alla finanza pubblica a carico della Regione  siciliana  per
l'anno 2019 di cui al comma 881, sulla  base  dell'accordo  raggiunto
tra il Governo e la  Regione  stessa  in  data  15  maggio  2019,  e'
assicurato utilizzando le risorse del Fondo  per  lo  sviluppo  e  la
coesione   -   Programmazione   2014-2020   gia'    destinate    alla
programmazione della Regione siciliana,  che  e'  corrispondentemente
ridotto. La medesima Regione propone al CIPE, per la presa d'atto, la
nuova programmazione nel limite delle disponibilita' residue. 
  881-ter. Alla Regione siciliana e'  attribuito  un  importo  di  10
milioni di euro per l'anno 2019 a titolo di riduzione del  contributo
alla finanza pubblica di cui al comma  881.  Agli  oneri  di  cui  al
presente comma si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del
Fondo per  interventi  strutturali  di  politica  economica,  di  cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»; 
  b) al comma 885 e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  "Il
contributo a favore dei liberi consorzi e delle citta'  metropolitane
di cui al periodo precedente e' incrementato,  per  l'anno  2019,  di
ulteriori 100 milioni di euro." ))