(Allegato A-art. 38)
 
                              Art. 38. 
 
                       Durata dell'accoglienza 
 
    1. L'accoglienza nel Siproimi ha la durata  di  sei  mesi,  fatte
salve eventuali proroghe, debitamente  motivate,  nei  casi  previsti
dall'art. 39. 
    2. I minori  stranieri  non  accompagnati  richiedenti  asilo  al
compimento della maggiore  eta'  rimangono  nel  Siproimi  fino  alla
definizione della domanda di protezione internazionale. 
    3. Per  i  minori  stranieri  non  accompagnati  e'  previsto  il
protrarsi dell'accoglienza fino ai sei mesi successivi al  compimento
della maggiore eta' o per il periodo ulteriore disposto dal Tribunale
per i minorenni ai sensi dell'art. 13 della legge 7 aprile  2017,  n.
47. 
    4. L'accoglienza del neo maggiorenne e' assicurata all'interno di
strutture appositamente  adibite  o,  qualora  non  disponibili,  nel
progetto territoriale Siproimi per adulti piu' prossimo. 
    5. Al fine di supportare propedeuticamente i percorsi  di  uscita
dall'accoglienza dei beneficiari, la Direzione centrale favorisce  il
raccordo tra le attivita' e i servizi del Siproimi con  le  eventuali
progettualita', anche finanziate con risorse europee, facenti capo al
Ministero dell'interno e concorrenti al supporto  e  all'integrazione
dei destinatari dell'accoglienza.