Art. 38 
 
            Imposta immobiliare sulle piattaforme marine 
 
  1. A decorrere dall'anno 2020 e'  istituita  l'imposta  immobiliare
sulle  piattaforme  marine  (IMPi)  in  sostituzione  di  ogni  altra
imposizione immobiliare locale ordinaria sugli stessi manufatti.  Per
piattaforma marina si intende la  piattaforma  con  struttura  emersa
destinata alla coltivazione di idrocarburi e sita entro i limiti  del
mare territoriale come individuato dall'articolo 2 del  Codice  della
Navigazione. 
  2. La base imponibile e'  determinata  in  misura  pari  al  valore
calcolato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto  legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, richiamato dall'articolo 13, comma  3,  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
  3. L'imposta e' calcolata ad aliquota pari al 10,6  per  mille.  E'
riservata  allo  Stato  la  quota  di  imposta  calcolata  applicando
l'aliquota pari al 7,6 per  mille;  la  restante  imposta,  calcolata
applicando l'aliquota del  3  per  mille,  e'  attribuita  ai  comuni
individuati ai sensi  del  comma  4.  E'  esclusa  la  manovrabilita'
dell'imposta da parte dei comuni per la quota loro spettante. 
  4.  I  comuni  cui  spetta  il   gettito   dell'imposta   derivante
dall'applicazione dell'aliquota del 3 per mille sono individuati  con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il
Ministro dell'interno, ((con il Ministro  della  difesa))  e  con  il
Ministro dello sviluppo economico, da  emanarsi  ((previa  intesa  in
sede  di))  Conferenza  Stato-Citta'  ed   autonomie   locali   entro
centottanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto. Nello stesso decreto sono stabiliti i criteri, le  modalita'
di  attribuzione  e  di  versamento  nonche'  la  quota  del  gettito
spettante ai comuni individuati. Qualora ricorra la condizione di cui
al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, il decreto medesimo e' comunque adottato. 
  5. Limitatamente  all'anno  2020,  il  versamento  dell'imposta  e'
effettuato in un'unica soluzione, entro il 16  dicembre,  allo  Stato
che provvedera' all'attribuzione del gettito  di  spettanza  comunale
sulla base del decreto di cui al comma 4. A tale fine,  le  somme  di
spettanza dei comuni per l'anno 2020  sono  riassegnate  ad  apposito
capitolo  istituito  nello  stato   di   previsione   del   Ministero
dell'interno. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento
delle Finanze,  comunica  al  Ministero  dell'interno  l'importo  del
gettito acquisito nell'esercizio finanziario 2020  di  spettanza  dei
comuni. 
  6.  Le  attivita'  di  accertamento  e  riscossione  relative  alle
piattaforme di cui al  comma  1  sono  svolte  dai  comuni  ai  quali
spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette
attivita' a titolo di imposta, interessi e sanzioni. 
  7. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo,  si
applicano le disposizioni relative ((alla deducibilita')) in  materia
di  imposta  municipale  propria   di   cui   all'articolo   13   del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e le altre  disposizioni  della
medesima imposta, in quanto compatibili. 
  8. Restano ferme le disposizioni relative ai manufatti  di  cui  al
comma 728 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre  2017,  n.  205  ai
quali si applicano esclusivamente i commi 3, 4, 5, 6 e 7 del presente
articolo. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 2 del  Codice
          della Navigazione: 
                «Art. 2  (Mare  territoriale).  -Sono  soggetti  alla
          sovranita' dello Stato i golfi, i seni e le  baie,  le  cui
          coste fanno parte del territorio della  Repubblica,  quando
          la distanza fra i punti estremi  dell'apertura  del  golfo,
          del seno o della baia non  supera  le  ventiquattro  miglia
          marine. Se tale distanza e' superiore a ventiquattro miglia
          marine, e' soggetta alla sovranita' dello Stato la porzione
          del golfo, del seno o della baia compresa  entro  la  linea
          retta tirata tra i due punti piu' foranei distanti tra loro
          ventiquattro miglia marine. 
                E' soggetta altresi' alla sovranita' dello  Stato  la
          zona di mare dell'estensione di dodici miglia marine  lungo
          le coste continentali ed insulari della Repubblica e  lungo
          le linee rette congiungenti i punti  estremi  indicati  nel
          comma precedente. Tale estensione  si  misura  dalla  linea
          costiera segnata dalla bassa marea. 
                Sono  salve  le  diverse   disposizioni   che   siano
          stabilite per determinati effetti da  leggi  o  regolamenti
          ovvero da convenzioni internazionali.» 
              Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo 5
          del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504  (Riordino
          della   finanza   degli   enti   territoriali,   a    norma
          dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421): 
                «Art. 5 (Base imponibile). - 1. - 2. Omissis. 
                3.  Per  i  fabbricati  classificabili   nel   gruppo
          catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti
          da imprese e distintamente  contabilizzati,  fino  all'anno
          nel  quale  i  medesimi  sono  iscritti  in   catasto   con
          attribuzione di rendita, il  valore  e'  determinato,  alla
          data  di  inizio  di  ciascun  anno   solare   ovvero,   se
          successiva, alla data di acquisizione,  secondo  i  criteri
          stabiliti nel penultimo periodo del comma 3,  dell'articolo
          7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  8  agosto   1992,   n.   359,
          applicando i seguenti coefficienti: per l'anno 1993:  1,02;
          per l'anno 1992: 1,03; per l'anno 1991:  1,05;  per  l'anno
          1990: 1,10; per l'anno 1989: 1,15; per l'anno  1988:  1,20;
          per l'anno 1987: 1,30; per l'anno 1986:  1,40;  per  l'anno
          1985: 1,50; per l'anno 1984: 1,60; per l'anno  1983:  1,70;
          per l'anno 1982 e anni  precedenti:  1,80.  I  coefficienti
          sono aggiornati con decreto del Ministro delle  finanze  da
          pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. In caso  di  locazione
          finanziaria il locatore o il locatario possono esperire  la
          procedura di cui al regolamento adottato  con  decreto  del
          Ministro delle finanze del 19  aprile  1994,  n.  701,  con
          conseguente determinazione del valore del fabbricato  sulla
          base della rendita proposta, a decorrere dal primo  gennaio
          dell'anno successivo a quello  nel  corso  del  quale  tale
          rendita  e'  stata  annotata  negli  atti   catastali,   ed
          estensione della procedura prevista nel terzo  periodo  del
          comma 1 dell'articolo 11; in mancanza di  rendita  proposta
          il  valore  e'  determinato  sulla  base  delle   scritture
          contabili del locatore, il quale  e'  obbligato  a  fornire
          tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per  il
          calcolo. 
                Omissis.» 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  13  del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.   214
          (Disposizioni urgenti  per  la  crescita,  l'equita'  e  il
          consolidamento dei conti pubblici): 
                «Art.  13  (Anticipazione  sperimentale  dell'imposta
          municipale propria). - 
                1. L'istituzione dell'imposta municipale  propria  e'
          anticipata, in  via  sperimentale,  a  decorrere  dall'anno
          2012, ed e' applicata in  tutti  i  comuni  del  territorio
          nazionale  in  base  agli  articoli  8  e  9  del   decreto
          legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed
          alle disposizioni che seguono. 
                2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il
          possesso di immobili; restano ferme le definizioni  di  cui
          all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
          504.  I  soggetti  richiamati  dall'articolo  2,  comma  1,
          lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504
          del 1992, sono individuati nei coltivatori diretti e  negli
          imprenditori agricoli professionali di cui  all'articolo  1
          del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e  successive
          modificazioni,   iscritti   nella   previdenza    agricola.
          L'imposta municipale propria non  si  applica  al  possesso
          dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa,
          ad  eccezione  di  quelle  classificate   nelle   categorie
          catastali A/1, A/8  e  A/9,  per  le  quali  continuano  ad
          applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione  di
          cui al comma  10.  Per  abitazione  principale  si  intende
          l'immobile, iscritto o  iscrivibile  nel  catasto  edilizio
          urbano  come  unica  unita'  immobiliare,  nel   quale   il
          possessore e il suo nucleo familiare dimorano  abitualmente
          e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui  i  componenti
          del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e
          la residenza anagrafica in  immobili  diversi  situati  nel
          territorio  comunale,  le  agevolazioni  per   l'abitazione
          principale e per le relative  pertinenze  in  relazione  al
          nucleo familiare si applicano per  un  solo  immobile.  Per
          pertinenze   dell'abitazione   principale   si    intendono
          esclusivamente   quelle   classificate   nelle    categorie
          catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unita'
          pertinenziale  per  ciascuna  delle   categorie   catastali
          indicate,  anche  se   iscritte   in   catasto   unitamente
          all'unita' ad uso abitativo. I comuni  possono  considerare
          direttamente  adibita  ad  abitazione  principale  l'unita'
          immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
          da anziani o disabili  che  acquisiscono  la  residenza  in
          istituti di ricovero  o  sanitari  a  seguito  di  ricovero
          permanente, a condizione che la stessa non risulti  locata.
          In  caso  di   piu'   unita'   immobiliari,   la   predetta
          agevolazione puo'  essere  applicata  ad  una  sola  unita'
          immobiliare.  A  partire  dall'anno  2015  e'   considerata
          direttamente adibita ad abitazione principale  una  ed  una
          sola unita' immobiliare posseduta  dai  cittadini  italiani
          non  residenti  nel  territorio  dello  Stato  e   iscritti
          all'Anagrafe degli italiani  residenti  all'estero  (AIRE),
          gia' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo
          di proprieta' o di usufrutto in Italia,  a  condizione  che
          non risulti locata o  data  in  comodato  d'uso.  L'imposta
          municipale propria non si applica, altresi': 
                  a)  alle  unita'  immobiliari   appartenenti   alle
          cooperative edilizie  a  proprieta'  indivisa,  adibite  ad
          abitazione  principale  e  relative  pertinenze  dei   soci
          assegnatari, ivi incluse le unita' immobiliari appartenenti
          alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa destinate a
          studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga  al
          richiesto requisito della residenza anagrafica; 
                  b) ai fabbricati di civile abitazione destinati  ad
          alloggi sociali come  definiti  dal  decreto  del  Ministro
          delle  infrastrutture  22  aprile  2008,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; 
                  c) alla casa  coniugale  assegnata  al  coniuge,  a
          seguito   di   provvedimento   di    separazione    legale,
          annullamento,  scioglimento  o  cessazione  degli   effetti
          civili del matrimonio; 
                  d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile  nel
          catasto edilizio  urbano  come  unica  unita'  immobiliare,
          posseduto, e non concesso in locazione,  dal  personale  in
          servizio permanente appartenente alle Forze armate  e  alle
          Forze di  polizia  ad  ordinamento  militare  e  da  quello
          dipendente delle Forze di polizia  ad  ordinamento  civile,
          nonche' dal personale del Corpo nazionale  dei  vigili  del
          fuoco, e, fatto salvo  quanto  previsto  dall'articolo  28,
          comma 1, del decreto legislativo 19 maggio  2000,  n.  139,
          dal personale appartenente alla carriera  prefettizia,  per
          il quale non sono  richieste  le  condizioni  della  dimora
          abituale e della residenza anagrafica. 
                3. La base imponibile dell'imposta municipale propria
          e' costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi
          dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto  legislativo
          30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e  5  del  presente
          articolo. La base imponibile e' ridotta del 50 per cento: 
                  0a) per le unita' immobiliari, fatta eccezione  per
          quelle classificate nelle categorie catastali  A/1,  A/8  e
          A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo  ai  parenti
          in linea retta entro il primo grado che le utilizzano  come
          abitazione principale, a condizione che  il  contratto  sia
          registrato e che il comodante possieda un solo immobile  in
          Italia   e   risieda   anagraficamente    nonche'    dimori
          abitualmente  nello  stesso  comune  in  cui   e'   situato
          l'immobile concesso in comodato; il  beneficio  si  applica
          anche nel caso  in  cui  il  comodante  oltre  all'immobile
          concesso in comodato possieda nello stesso comune un  altro
          immobile  adibito  a  propria  abitazione  principale,   ad
          eccezione  delle  unita'   abitative   classificate   nelle
          categorie catastali A/1, A/8 e A/9;  il  beneficio  di  cui
          alla presente lettera si estende,  in  caso  di  morte  del
          comodatario, al coniuge  di  quest'ultimo  in  presenza  di
          figli minori; 
                  a)  per  i  fabbricati  di  interesse   storico   o
          artistico di cui all'articolo  10  del  codice  di  cui  al
          decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 
                  b)  per  i  fabbricati   dichiarati   inagibili   o
          inabitabili e di fatto  non  utilizzati,  limitatamente  al
          periodo  dell'anno  durante  il  quale   sussistono   dette
          condizioni. L'inagibilita' o  inabitabilita'  e'  accertata
          dall'ufficio tecnico comunale  con  perizia  a  carico  del
          proprietario,  che  allega   idonea   documentazione   alla
          dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha  facolta'
          di presentare una dichiarazione sostitutiva  ai  sensi  del
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  rispetto  a  quanto
          previsto   dal    periodo    precedente.    Agli    effetti
          dell'applicazione della riduzione  alla  meta'  della  base
          imponibile,    i    comuni    possono    disciplinare    le
          caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del  fabbricato,
          non superabile con interventi di manutenzione. 
                4. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore e'
          costituito  da  quello  ottenuto  applicando  all'ammontare
          delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1°  gennaio
          dell'anno di imposizione, rivalutate del  5  per  cento  ai
          sensi dell'articolo 3, comma 48, della  legge  23  dicembre
          1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori: 
                  a. 160 per i  fabbricati  classificati  nel  gruppo
          catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con
          esclusione della categoria catastale A/10; 
                  b. 140 per i  fabbricati  classificati  nel  gruppo
          catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; 
                  b-bis.  80  per  i  fabbricati  classificati  nella
          categoria catastale D/5; 
                  c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria
          catastale A/10; 
                  d. 60 per  i  fabbricati  classificati  nel  gruppo
          catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella
          categoria catastale D/5; tale moltiplicatore e'  elevato  a
          65 a decorrere dal 1º gennaio 2013; 
                  e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria
          catastale C/1. 
                5. Per i terreni agricoli, il valore e' costituito da
          quello  ottenuto  applicando  all'ammontare   del   reddito
          dominicale risultante in catasto,  vigente  al  1°  gennaio
          dell'anno di imposizione, rivalutato del 25  per  cento  ai
          sensi dell'articolo 3, comma 51, della  legge  23  dicembre
          1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. 
                6. L'aliquota di base dell'imposta e' pari allo  0,76
          per  cento.  I  comuni  con  deliberazione  del   consiglio
          comunale, adottata ai sensi dell'articolo  52  del  decreto
          legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,  possono  modificare,
          in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a  0,3
          punti percentuali. 
                6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di
          cui  alla  legge  9  dicembre  1998,  n.  431,   l'imposta,
          determinata applicando l'aliquota stabilita dal  comune  ai
          sensi del comma 6, e' ridotta al  75  per  cento.  Ai  fini
          dell'applicazione delle disposizioni del presente comma, il
          soggetto  passivo  e'   esonerato   dall'attestazione   del
          possesso del requisito mediante il modello di dichiarazione
          indicato all'articolo 9, comma 6, del  decreto  legislativo
          14 marzo 2011, n. 23, nonche' da qualsiasi altro  onere  di
          dichiarazione o comunicazione. 
                7. L'aliquota e'  ridotta  allo  0,4  per  cento  per
          l'abitazione principale e per  le  relative  pertinenze.  I
          comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione,  la
          suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali. 
                8. L'aliquota e' ridotta allo 0,2  per  cento  per  i
          fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9,
          comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre  1993,  n.  557,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio
          1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota
          fino allo 0,1 per cento. Per l'anno 2012, la prima rata  e'
          versata nella misura del 30 per cento  dell'imposta  dovuta
          applicando l'aliquota di base e la seconda rata e'  versata
          a saldo dell'imposta complessivamente dovuta  per  l'intero
          anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno  2012,  il
          versamento  dell'imposta  complessivamente  dovuta  per   i
          fabbricati rurali di cui al comma 14-ter e'  effettuato  in
          un'unica soluzione entro il 16 dicembre.  Con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro  il
          10 dicembre 2012, si provvede,  sulla  base  dell'andamento
          del  gettito  derivante  dal  pagamento  della  prima  rata
          dell'imposta  di  cui  al  presente  comma,  alla  modifica
          dell'aliquota da applicare  ai  medesimi  fabbricati  e  ai
          terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non
          superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  rispettivamente   per   i
          fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni. 
                8-bis. 
                9. I comuni possono ridurre l'aliquota di  base  fino
          allo 0,4 per cento nel caso di immobili non  produttivi  di
          reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico
          di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  n.  917
          del  1986,  ovvero  nel  caso  di  immobili  posseduti  dai
          soggetti passivi dell'imposta sul reddito  delle  societa',
          ovvero nel caso di immobili locati. 
                9-bis. A decorrere dal 1° gennaio  2014  sono  esenti
          dall'imposta municipale propria i  fabbricati  costruiti  e
          destinati dall'impresa costruttrice alla vendita,  fintanto
          che permanga tale destinazione e non  siano  in  ogni  caso
          locati. 
                10.  Dall'imposta  dovuta  per  l'unita'  immobiliare
          adibita ad abitazione principale  del  soggetto  passivo  e
          classificata nelle  categorie  catastali  A/1,  A/8  e  A/9
          nonche' per le relative pertinenze, si detraggono,  fino  a
          concorrenza del  suo  ammontare,  euro  200  rapportati  al
          periodo  dell'anno  durante  il  quale  si   protrae   tale
          destinazione;  se  l'unita'  immobiliare  e'   adibita   ad
          abitazione  principale  da  piu'   soggetti   passivi,   la
          detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla
          quota per la quale la destinazione medesima si verifica.  I
          comuni possono  disporre  l'elevazione  dell'importo  della
          detrazione, fino a  concorrenza  dell'imposta  dovuta,  nel
          rispetto   dell'equilibrio   di   bilancio.   La   suddetta
          detrazione si applica agli alloggi  regolarmente  assegnati
          dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli
          enti   di   edilizia   residenziale   pubblica,    comunque
          denominati,  aventi  le  stesse   finalita'   degli   IACP,
          istituiti in attuazione dell'articolo 93  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 
                11. 
                12.   Il   versamento   dell'imposta,    in    deroga
          all'articolo 52 del decreto legislativo 15  dicembre  1997,
          n. 446,  e'  effettuato  secondo  le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.
          241, con  le  modalita'  stabilite  con  provvedimento  del
          direttore dell'Agenzia delle entrate nonche',  a  decorrere
          dal 1° dicembre 2012, tramite apposito  bollettino  postale
          al quale si applicano le  disposizioni  di  cui  al  citato
          articolo 17, in quanto compatibili. 
                12-bis. 
                12-ter.  I  soggetti  passivi  devono  presentare  la
          dichiarazione entro il 31 dicembre dell'anno  successivo  a
          quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio  o
          sono  intervenute  variazioni  rilevanti  ai   fini   della
          determinazione   dell'imposta,   utilizzando   il   modello
          approvato con il decreto di cui all'articolo  9,  comma  6,
          del  decreto  legislativo  14  marzo  2011,   n.   23.   La
          dichiarazione ha effetto  anche  per  gli  anni  successivi
          sempre che non si verifichino  modificazioni  dei  dati  ed
          elementi  dichiarati  cui  consegua  un  diverso  ammontare
          dell'imposta dovuta. Con il citato decreto,  sono  altresi'
          disciplinati i  casi  in  cui  deve  essere  presentata  la
          dichiarazione. Restano ferme le disposizioni  dell'articolo
          37, comma 55, del decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2006,
          n. 248, e  dell'articolo  1,  comma  104,  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296, e  le  dichiarazioni  presentate  ai
          fini  dell'imposta  comunale  sugli  immobili,  in   quanto
          compatibili.  Per  gli  immobili  per  i  quali   l'obbligo
          dichiarativo e' sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione
          deve  essere  presentata  entro  il  30  giugno   dell'anno
          successivo  a  quello  di  pubblicazione   nella   Gazzetta
          Ufficiale  del  decreto  di  approvazione  del  modello  di
          dichiarazione  dell'imposta  municipale  propria  e   delle
          relative istruzioni. 
                13. Restano ferme le disposizioni dell'articolo  9  e
          dell'articolo 14, commi 1 e 6 del  decreto  legislativo  14
          marzo 2011, n. 23. All'articolo 14, comma  9,  del  decreto
          legislativo 14 marzo  2011,  n.  23,  le  parole:  "dal  1°
          gennaio 2014", sono  sostituite  dalle  seguenti:  "dal  1°
          gennaio 2012". Al comma  4  dell'articolo  14  del  decreto
          legislativo 30 dicembre 1992, n.  504,  ai  commi  3  degli
          articoli 23, 53 e 76 del decreto  legislativo  15  novembre
          1993, n. 507 e al comma 31 dell'articolo 3 della  legge  28
          dicembre 1995, n.  549,  le  parole  "ad  un  quarto"  sono
          sostituite dalle  seguenti  "alla  misura  stabilita  dagli
          articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre  1997,
          n. 472". Ai fini del quarto comma  dell'articolo  2752  del
          codice civile il riferimento alla  "legge  per  la  finanza
          locale" si intende effettuato a tutte le  disposizioni  che
          disciplinano i singoli tributi comunali e  provinciali.  La
          riduzione dei trasferimenti erariali di cui ai commi  39  e
          46 dell'articolo 2 del decreto-legge  3  ottobre  2006,  n.
          262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
          2006, n. 286, e successive modificazioni, e' consolidata, a
          decorrere  dall'anno  2011,  all'importo  risultante  dalle
          certificazioni  di  cui  al  decreto  7  aprile  2010   del
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   emanato,   di
          concerto  con  il  Ministero  dell'interno,  in  attuazione
          dell'articolo 2, comma 24, della legge 23 dicembre 2009, n.
          191. 
                13-bis. A decorrere dall'anno  di  imposta  2013,  le
          deliberazioni  di  approvazione  delle  aliquote  e   delle
          detrazioni nonche' i  regolamenti  dell'imposta  municipale
          propria  devono  essere  inviati  esclusivamente  per   via
          telematica, mediante inserimento  del  testo  degli  stessi
          nell'apposita sezione del Portale del federalismo  fiscale,
          per  la  pubblicazione  nel   sito   informatico   di   cui
          all'articolo  1,  comma  3,  del  decreto  legislativo   28
          settembre 1998,  n.  360,  e  successive  modificazioni.  I
          comuni sono, altresi', tenuti ad  inserire  nella  suddetta
          sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo  le
          indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia  e  delle
          finanze   -    Dipartimento    delle    finanze,    sentita
          l'Associazione nazionale dei comuni  italiani.  L'efficacia
          delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di
          pubblicazione degli stessi nel predetto  sito  informatico.
          Il  versamento  della  prima  rata  di  cui  al   comma   3
          dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo  2011,  n.
          23, e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni
          dei dodici mesi dell'anno precedente. Il  versamento  della
          seconda rata di cui al medesimo articolo 9 e'  eseguito,  a
          saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con  eventuale
          conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli  atti
          pubblicati nel predetto sito alla data del  28  ottobre  di
          ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e'  tenuto  a
          effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine
          perentorio del 14 ottobre dello stesso  anno.  In  caso  di
          mancata pubblicazione entro il termine del 28  ottobre,  si
          applicano gli atti adottati per l'anno precedente. 
                14. Sono abrogate, a decorrere dal 1º  gennaio  2012,
          le seguenti disposizioni: 
                  a. l'articolo 1 del decreto-legge 27  maggio  2008,
          n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 24  luglio
          2008, n. 126, ad eccezione del  comma  4  che  continua  ad
          applicarsi per i soli comuni ricadenti nei territori  delle
          regioni a Statuto speciale e  delle  province  autonome  di
          Trento  e  di  Bolzano.   A   decorrere   dall'anno   2018,
          l'abrogazione disposta dal presente comma opera  anche  nei
          confronti dei comuni compresi nel territorio della  regione
          Friuli Venezia Giulia; 
                  b. il comma 3, dell'articolo 58 e le lettere d), e)
          ed h) del comma 1, dell'articolo 59 del decreto legislativo
          15 dicembre 1997, n. 446; 
                  c. l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo  8  e
          il comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo
          2011, n. 23; 
                  d.   il   comma   1-bis   dell'articolo   23    del
          decreto-legge 30 dicembre 2008,  n.  207,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14; 
                  d-bis.   i   commi   2-bis,   2-ter   e    2-quater
          dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio  2011,  n.  70,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio  2011,
          n. 106. 
                14-bis. Le  domande  di  variazione  della  categoria
          catastale   presentate,   ai   sensi   del   comma    2-bis
          dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio  2011,  n.  70,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio  2011,
          n. 106, anche dopo la scadenza dei termini  originariamente
          posti e fino alla data di entrata in vigore della legge  di
          conversione del presente  decreto,  producono  gli  effetti
          previsti in relazione al riconoscimento  del  requisito  di
          ruralita', fermo restando il classamento  originario  degli
          immobili rurali ad uso abitativo. Con decreto del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, da  emanare  entro  sessanta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione  del  presente  decreto,  sono   stabilite   le
          modalita' per  l'inserimento  negli  atti  catastali  della
          sussistenza del requisito di ruralita', fermo  restando  il
          classamento  originario  degli  immobili  rurali   ad   uso
          abitativo. 
                14-ter. I fabbricati rurali iscritti nel catasto  dei
          terreni, con esclusione di  quelli  che  non  costituiscono
          oggetto di inventariazione ai sensi dell'articolo 3,  comma
          3, del decreto del Ministro delle finanze 2  gennaio  1998,
          n. 28, devono essere dichiarati al catasto edilizio  urbano
          entro il 30 novembre 2012, con le modalita'  stabilite  dal
          decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. 
                14-quater.  Nelle  more  della  presentazione   della
          dichiarazione di aggiornamento catastale di  cui  al  comma
          14-ter, l'imposta  municipale  propria  e'  corrisposta,  a
          titolo di acconto e  salvo  conguaglio,  sulla  base  della
          rendita delle unita' similari gia' iscritte in catasto.  Il
          conguaglio dell'imposta e' determinato dai comuni a seguito
          dell'attribuzione della rendita catastale con le  modalita'
          di cui al decreto del  Ministro  delle  finanze  19  aprile
          1994, n. 701.  In  caso  di  inottemperanza  da  parte  del
          soggetto obbligato, si applicano  le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n.
          311, salva l'applicazione delle sanzioni  previste  per  la
          violazione degli articoli 20 e 28 del  regio  decreto-legge
          13 aprile 1939,  n.  652,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  11  agosto  1939,  n.  1249,   e   successive
          modificazioni. 
                15. A decorrere dall'anno di imposta 2020,  tutte  le
          delibere regolamentari e tariffarie relative  alle  entrate
          tributarie   dei   comuni   sono   inviate   al   Ministero
          dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze,
          esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del
          testo delle stesse nell'apposita sezione  del  portale  del
          federalismo  fiscale,  per  la   pubblicazione   nel   sito
          informatico di cui all'articolo 1,  comma  3,  del  decreto
          legislativo 28 settembre 1998,  n.  360.  Per  le  delibere
          regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie
          delle   province   e   delle   citta'   metropolitane,   la
          disposizione del  primo  periodo  si  applica  a  decorrere
          dall'anno di imposta 2021. 
                15-bis. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, di concerto con  il  Ministro  dell'interno,
          sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare  entro
          novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente disposizione, previa intesa in sede di  Conferenza
          Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  sono   stabilite   le
          specifiche tecniche del formato elettronico  da  utilizzare
          per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale  da
          consentire il  prelievo  automatizzato  delle  informazioni
          utili  per  l'esecuzione  degli  adempimenti  relativi   al
          pagamento dei tributi,  e  sono  fissate  le  modalita'  di
          attuazione, anche graduale, dell'obbligo di  effettuare  il
          predetto  invio  nel  rispetto  delle  specifiche  tecniche
          medesime. 
                15-ter. A decorrere dall'anno  di  imposta  2020,  le
          delibere e i regolamenti  concernenti  i  tributi  comunali
          diversi   dall'imposta   di   soggiorno,   dall'addizionale
          comunale all'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche
          (IRPEF),  dall'imposta  municipale  propria  (IMU)  e   dal
          tributo  per  i  servizi  indivisibili  (TASI)   acquistano
          efficacia dalla  data  della  pubblicazione  effettuata  ai
          sensi del comma 15, a condizione  che  detta  pubblicazione
          avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la  delibera  o
          il regolamento si riferisce;  a  tal  fine,  il  comune  e'
          tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al  comma  15
          entro il termine perentorio del  14  ottobre  dello  stesso
          anno. I versamenti  dei  tributi  diversi  dall'imposta  di
          soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU  e
          dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima  del
          1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati  sulla
          base  degli  atti  applicabili  per  l'anno  precedente.  I
          versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e'  fissata
          dal comune in data successiva al  1°  dicembre  di  ciascun
          anno  devono  essere  effettuati  sulla  base  degli   atti
          pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta
          per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto  gia'
          versato. In caso di mancata pubblicazione entro il  termine
          del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati  per  l'anno
          precedente. 
                15-quater. A decorrere dall'anno di imposta  2020,  i
          regolamenti e le delibere  di  approvazione  delle  tariffe
          relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco
          di cui all'articolo 4  del  decreto  legislativo  14  marzo
          2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo
          14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010,
          n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
          2010, n. 122, nonche' al contributo di cui all'articolo  1,
          comma 1129, della legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  hanno
          effetto dal primo giorno  del  secondo  mese  successivo  a
          quello della loro pubblicazione  effettuata  ai  sensi  del
          comma  15.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
          provvede  alla  pubblicazione  dei  regolamenti   e   delle
          delibere di cui al  periodo  precedente  entro  i  quindici
          giorni lavorativi successivi alla data di  inserimento  nel
          portale del federalismo fiscale. 
                15-quinquies. Ai  fini  della  pubblicazione  di  cui
          all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 6  maggio
          2011,  n.  68,  le  delibere  di  variazione  dell'aliquota
          dell'imposta sulle assicurazioni contro la  responsabilita'
          civile derivante dalla circolazione dei  veicoli  a  motore
          sono trasmesse con le modalita' di cui al comma 15. 
                16. All'articolo  1,  comma  4,  ultimo  periodo  del
          decreto legislativo 28 settembre 1998, n.  360,  le  parole
          "31 dicembre" sono sostituite dalle parole: "20  dicembre".
          All'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 13 agosto 2011,
          n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011,  n.  148,
          le  parole  da  "differenziate"  a  "legge  statale"   sono
          sostituite dalle seguenti: "utilizzando esclusivamente  gli
          stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta
          sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel
          rispetto del principio di progressivita'". L'Agenzia  delle
          Entrate    provvede     all'erogazione     dei     rimborsi
          dell'addizionale comunale  all'imposta  sul  reddito  delle
          persone fisiche gia'  richiesti  con  dichiarazioni  o  con
          istanze presentate entro la data di entrata in  vigore  del
          presente decreto, senza far valere l'eventuale prescrizione
          decennale del diritto dei contribuenti. 
                17.  Il  fondo  sperimentale  di  riequilibrio,  come
          determinato  ai   sensi   dell'articolo   2   del   decreto
          legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il  fondo  perequativo,
          come determinato ai sensi  dell'articolo  13  del  medesimo
          decreto legislativo n. 23  del  2011,  ed  i  trasferimenti
          erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana  e  della
          Regione Sardegna variano in ragione  delle  differenze  del
          gettito  stimato  ad  aliquota  di  base  derivanti   dalle
          disposizioni di  cui  al  presente  articolo.  In  caso  di
          incapienza ciascun comune versa  all'entrata  del  bilancio
          dello Stato le somme residue.  Con  le  procedure  previste
          dall'articolo 27 della legge  5  maggio  2009,  n.  42,  le
          regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta,  nonche'  le
          Province autonome di Trento e  di  Bolzano,  assicurano  il
          recupero al bilancio statale del predetto  maggior  gettito
          stimato dei comuni ricadenti nel proprio  territorio.  Fino
          all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso
          articolo 27, a valere sulle quote di  compartecipazione  ai
          tributi erariali, e' accantonato un importo pari al maggior
          gettito stimato di cui  al  precedente  periodo.  L'importo
          complessivo della riduzione del recupero di cui al presente
          comma e' pari per l'anno 2012 a 1.627 milioni di euro,  per
          l'anno 2013 a 1.762,4 milioni di euro e per l'anno  2014  a
          2.162 milioni di euro. 
                18. All'articolo 2, comma 3, del decreto  legislativo
          14 marzo 2011, n. 23 dopo le parole:  "gettito  di  cui  ai
          commi 1 e 2", sono aggiunte le seguenti: "nonche', per  gli
          anni 2012, 2013 e 2014, dalla compartecipazione di  cui  al
          comma 4". 
                19. Per gli anni  2012,  2013  e  2014,  non  trovano
          applicazione le disposizioni recate dall'ultimo periodo del
          comma 4 dell'articolo 2, nonche' dal comma 10 dell'articolo
          14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. 
                19-bis. Per gli anni 2012, 2013 e  2014,  il  decreto
          del  Presidente  del  Consiglio   dei   Ministri   di   cui
          all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo  14  marzo
          2011, n. 23, e' esclusivamente  finalizzato  a  fissare  la
          percentuale di compartecipazione  al  gettito  dell'imposta
          sul valore aggiunto, nel  rispetto  dei  saldi  di  finanza
          pubblica,  in  misura  finanziariamente  equivalente   alla
          compartecipazione del 2 per cento del gettito  dell'imposta
          sul reddito delle persone fisiche. 
                20. La dotazione del  fondo  di  solidarieta'  per  i
          mutui per l'acquisto della prima casa e' incrementata di 10
          milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013. 
                21.». 
              Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo 3
          del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione
          ed  ampliamento   delle   attribuzioni   della   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione,  per
          le materie ed i compiti di interesse comune delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali): 
                «3. Intese. 
                1. - 2. Omissis 
                3.  Quando  un'intesa  espressamente  prevista  dalla
          legge non e' raggiunta  entro  trenta  giorni  dalla  prima
          seduta della Conferenza Stato-regioni in cui  l'oggetto  e'
          posto all'ordine del  giorno,  il  Consiglio  dei  Ministri
          provvede con deliberazione motivata. 
                Omissis.». 
              Si riporta il testo vigente del comma 728 dell'articolo
          1 della citata legge n. 205 del 2017: 
                «Art. 1. - Commi 1. - 727. Omissis 
                728. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 30
          dicembre 1992, n. 504, all'articolo 13 del decreto-legge  6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 dicembre 2011, n.  214,  nonche'  all'articolo  1,
          commi 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
          si interpretano, ai sensi e per gli  effetti  dell'articolo
          1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212,  nel  senso
          che per i manufatti ubicati nel mare territoriale destinati
          all'esercizio dell'attivita' di  rigassificazione  del  gas
          naturale   liquefatto,   di   cui   all'articolo   46   del
          decreto-legge 1° ottobre  2007,  n.  159,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, aventi
          una propria  autonomia  funzionale  e  reddituale  che  non
          dipende dallo sfruttamento del sottofondo  marino,  rientra
          nella nozione di fabbricato assoggettabile  ad  imposizione
          la sola porzione del manufatto destinata ad uso abitativo e
          di servizi civili. 
                Omissis.»