((Art. 38-bis)) 
 
 Riversamento del tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali 
 
  ((1. All'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 30  dicembre
1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo le parole: «tesoreria della provincia» sono  inserite  le
seguenti: «o della citta' metropolitana»; 
    b) sono aggiunti, in fine,  i  seguenti  periodi:  «Nel  caso  di
pagamenti  effettuati  attraverso  il  versamento  unitario  di   cui
all'articolo 17 del decreto legislativo 9  luglio  1997,  n.  241,  a
decorrere dal 1°  giugno  2020,  la  struttura  di  gestione  di  cui
all'articolo  22,  comma  3,  del  medesimo   decreto   provvede   al
riversamento  del  tributo  spettante   alla   provincia   o   citta'
metropolitana competente per territorio, al netto  della  commissione
di cui al comma 5 del presente articolo. Salva diversa  deliberazione
adottata dalla provincia o dalla citta' metropolitana, da  comunicare
all'Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio  2020,  in  deroga  al
comma  3  del  presente  articolo  e  all'articolo  52  del   decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,  a  decorrere  dal  1°  gennaio
2020, la misura del tributo di cui al presente articolo e' fissata al
5 per  cento  del  prelievo  collegato  al  servizio  di  raccolta  e
smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune  ai
sensi delle leggi vigenti in materia. Con  uno  o  piu'  decreti  del
Ministero dell'economia e delle  finanze,  da  emanare  entro  il  31
maggio 2020, previa intesa in  sede  di  Conferenza  Stato-citta'  ed
autonomie locali,  sono  stabiliti  i  criteri  e  le  modalita'  per
assicurare  il  sollecito  riversamento   del   tributo   anche   con
riferimento ai pagamenti effettuati tramite conto  corrente,  nonche'
eventuali  ulteriori  criteri  e  modalita'   di   attuazione   della
disposizione di cui al primo  periodo.  In  mancanza  dell'intesa,  i
decreti di cui al periodo precedente sono comunque emanati purche'  i
relativi schemi siano stati  sottoposti  all'esame  della  Conferenza
Stato-citta'  ed  autonomie  locali  almeno   trenta   giorni   prima
dell'emanazione».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo del comma 7  dell'articolo  19  del
          citato decreto legislativo n. 504 del 1992, come modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 19 (Istituzione e disciplina del tributo). - 1.
          - 6. Omissis 
                7. L'ammontare del  tributo,  riscosso  in  uno  alla
          tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani,  previa
          deduzione della corrispondente  quota  del  compenso  della
          riscossione, e'  versato  dal  concessionario  direttamente
          alla tesoreria della provincia o della citta' metropolitana
          nei termini e secondo le modalita' previste dal decreto del
          Presidente della Repubblica 28 gennaio  1988,  n.  43.  Nel
          caso  di  pagamenti  effettuati  attraverso  il  versamento
          unitario di cui all'articolo 17 del decreto  legislativo  9
          luglio 1997, n. 241, a decorrere dal  1°  giugno  2020,  la
          struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3,  del
          medesimo decreto,  provvede  al  riversamento  del  tributo
          spettante alla provincia o citta' metropolitana  competente
          per territorio, al netto della commissione di cui al  comma
          5 del presente articolo.  Salvo  diversa  deliberazione  da
          parte della provincia  o  della  citta'  metropolitana,  da
          comunicare all'Agenzia delle entrate entro il  28  febbraio
          2020,  in  deroga  al  comma  3  del  presente  articolo  e
          all'articolo 52 del decreto legislativo 15  dicembre  1997,
          n. 446, a decorrere dal 1°  gennaio  2020,  la  misura  del
          tributo di cui al presente articolo e'  fissata  al  5  per
          cento del prelievo collegato  al  servizio  rifiuti  solidi
          urbani stabilito da ciascun comune  ai  sensi  delle  leggi
          vigenti in materia. Con uno o piu'  decreti  del  Ministero
          dell'economia e delle  finanze,  da  emanare  entro  il  31
          maggio  2020,  previa  intesa   in   sede   di   Conferenza
          Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabiliti i  criteri
          e le modalita' per assicurare il sollecito riversamento del
          tributo  anche  con  riferimento  ai  pagamenti  effettuati
          tramite conto corrente, nonche' eventuali ulteriori criteri
          e modalita' di attuazione  della  disposizione  di  cui  al
          primo periodo. In mancanza dell'intesa i decreti di cui  al
          periodo precedente sono comunque emanati purche' i relativi
          schemi siano stati sottoposti  all'esame  della  Conferenza
          Stato-citta' ed autonomie locali almeno trenta giorni prima
          dell'emanazione.».