(Convenzione-art. 38)
 
  Articolo 38 - Modifiche 
 
  1	Le modifiche agli articoli  della  presente  Convenzione  possono
essere proposte da una Parte qualsiasi,  dal  Comitato  di  follow-up
della Convenzione o dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa. 
  2	Eventuali proposte di  modifica  sono  comunicate  al  Segretario
generale del Consiglio d'Europa e dallo stesso trasmesse alle  Parti,
agli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli Stati non  membri  che
hanno partecipato all'elaborazione della presente Convenzione  o  che
godono dello status di  osservatori  presso  il  Consiglio  d'Europa,
all'Unione  europea,  agli  Stati  invitati  a  firmare  la  presente
Convenzione e al Comitato di follow-up della Convenzione  almeno  due
mesi prima della riunione  durante  la  quale  saranno  discusse.  Il
Comitato di follow-up della Convenzione  trasmette  al  Comitato  dei
Ministri il suo parere in merito alle modifiche proposte. 
  3	Il Comitato dei Ministri esamina la proposta  di  modifica  e  il
parere del Comitato di follow-up della Convenzione e puo' adottare la
modifica con la maggioranza prevista dall'articolo  20,  lettera  d),
dello statuto del Consiglio d'Europa. 
  4	Il testo di ogni modifica adottata dal Comitato dei  Ministri  in
conformita' al paragrafo 3 del presente articolo  e'  trasmesso  alle
Parti per l'accettazione. 
  5	Ogni modifica adottata conformemente al paragrafo 3 del  presente
articolo entra in vigore il primo giorno  del  mese  successivo  alla
scadenza di un periodo di un mese a  decorrere  dal  momento  in  cui
tutte  le  Parti,  dopo  l'espletamento  delle  rispettive  procedure
interne,  hanno  informato  il   Segretario   generale   della   loro
accettazione della modifica. 
  6	Se una modifica e' stata adottata dal Comitato dei  Ministri,  ma
non e' ancora entrata in vigore in conformita' al  paragrafo  5,  uno
Stato o l'Unione europea non puo' esprimere il suo consenso a  essere
vincolato dalla  Convenzione  senza  accettare  al  tempo  stesso  la
modifica.