Art. 38 
 
                             Biblioteche 
 
  1. Le Biblioteche pubbliche statali, articolazioni della  Direzione
generale Biblioteche  e  istituti  culturali,  svolgono  funzioni  di
conservazione  e   valorizzazione   del   patrimonio   bibliografico,
assicurandone  la  pubblica   fruizione.   Le   Biblioteche   possono
sottoscrivere, anche per fini  di  didattica,  convenzioni  con  enti
pubblici e istituti di studio e ricerca. 
  2. Con decreto ministeriale di natura non  regolamentare,  adottato
ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e),  della  legge  23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e  dell'articolo  4,
commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  e
successive modificazioni, sono individuate le  Biblioteche  pubbliche
statali aventi natura di uffici dirigenziali di livello non generale. 
 
          Note all'art. 38: 
 
              - Per l'art. 17, comma 4-bis,  della  legge  23  agosto
          1988, n. 400, si vedano le note alle premesse. 
              -  Per  l'art.  4,  commi  4  e  4-bis,   del   decreto
          legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  si  vedano  le  note
          all'art. 12.