Art. 38 Modifiche all'articolo 77 del codice della giustizia contabile - Sequestro conservativo in appello 1. All'articolo 77 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole «dei beni mobili e immobili» sono inserite le seguenti: «della controparte»; b) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2. Quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento, sulla domanda provvede il presidente della sezione d'appello, con decreto motivato, procedendo contestualmente a fissare l'udienza di comparizione delle parti innanzi al giudice monocratico designato entro un termine non superiore a quarantacinque giorni, nonche' ad assegnare al procuratore generale un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la notificazione della domanda e del decreto. Si applicano i termini e le modalita' di cui all'articolo 74, commi 3 e 4. 3. L'ordinanza del giudice designato e' reclamabile al collegio secondo le modalita' e i termini previsti dall'articolo 76.».
Note all'art. 38: - Si riporta l'articolo 77 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 77 (Sequestro conservativo in appello). - 1. Quando vi sia il fondato timore che nelle more della decisione di appello le garanzie patrimoniali del credito vengano meno, il pubblico ministero, contestualmente alla proposizione del gravame, o con separato atto, puo' chiedere alla sezione d'appello davanti alla quale pende il giudizio il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili della controparte, comprese somme e cose alla stessa dovute, nei limiti di legge. 2. Quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento, sulla domanda provvede il presidente della sezione d'appello, con decreto motivato, procedendo contestualmente a fissare l'udienza di comparizione delle parti innanzi al giudice monocratico designato entro un termine non superiore a quarantacinque giorni, nonche' ad assegnare al procuratore generale un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la notificazione della domanda e del decreto. Si applicano i termini e le modalita' di cui all'articolo 74, commi 3 e 4. 3. L'ordinanza del giudice designato e' reclamabile al collegio secondo le modalita' e i termini previsti dall'articolo 76.».