(Allegato-art. 38)
                              Art. 38. 
        Assenze previste da particolari disposizioni di legge 
 
    1. Il dirigente ha diritto, ove ne ricorrano  le  condizioni,  ad
assentarsi per fruire dei tre giorni di cui  all'art.  33,  comma  3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali assenze sono utili ai  fini
della maturazione delle ferie e della tredicesima mensilita'. 
    2. Al fine di garantire la funzionalita'  delle  strutture  e  la
migliore organizzazione dell'attivita',  il  dirigente,  che  fruisce
delle  assenze  di  cui  al  comma  1,  predispone,  di  norma,   una
programmazione mensile dei  giorni  in  cui  intende  assentarsi,  da
comunicare all'inizio di ogni mese  ovvero,  in  caso  di  orario  di
lavoro articolato in turni, in tempo  utile  per  la  predisposizione
della turnistica per il mese di riferimento. 
    3. In caso di necessita' ed urgenza, la comunicazione puo' essere
presentata nelle  ventiquattro  ore  precedenti  la  fruizione  dello
stesso e, comunque, non oltre  l'inizio  dell'orario  di  lavoro  del
giorno in cui il lavoratore utilizza il permesso. 
    4. Il dirigente  ha,  altresi',  diritto,  ove  ne  ricorrano  le
condizioni, ad assentarsi, con conservazione della  retribuzione  nei
casi previsti da specifiche disposizioni  di  legge  con  particolare
riferimento ai permessi per i donatori di sangue e di  midollo  osseo
rispettivamente previsti dall'art. 1 della legge 13  luglio  1967  n.
584 come sostituito dall'art. 13 della legge 4 maggio 1990 n.  107  e
l'art. 5, comma 1, della legge 6 marzo 2001 n. 52. 
    5. Per le medesime finalita' di cui al comma 2, il dirigente  che
fruisce dei permessi di cui al comma  4  comunica  i  giorni  in  cui
intende assentarsi con un preavviso di tre giorni, salve  le  ipotesi
di comprovata urgenza, in cui la comunicazione puo' essere presentata
nelle ventiquattro  ore  precedenti  la  fruizione  dello  stesso  e,
comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in  cui
il lavoratore utilizza il permesso. 
    6. Le aziende ed enti favoriscono la partecipazione dei dirigenti
alle attivita' delle associazioni di volontariato di cui  alla  legge
11 agosto 1991, n. 266 ed al regolamento approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  21  settembre  1994,  n.  613  per  le
attivita' di protezione  civile.  Le  aziende  ed  enti  favoriscono,
altresi', la partecipazione alle riunioni degli ordini  professionali
dei dirigenti che rivestono le  cariche  nei  relativi  organi  senza
riduzione del debito orario al fine di consentire loro l'espletamento
del proprio mandato.