((Art. 38-bis 
 
              Disposizioni in materia di finanza locale 
 
  1. All'articolo 1, comma 473-bis, della legge 11 dicembre 2016,  n.
232, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) le parole: «entro il termine perentorio di  cui  al  comma  470»
sono soppresse; 
  b) le parole: «31 gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30
giugno 2020». 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite massimo di  758.000
euro per  l'anno  2020,  si  provvede  a  valere  sulle  risorse  non
utilizzate di cui alla lettera b) del comma 479 dell'articolo 1 della
legge 11 dicembre 2016, n. 232. 
  3. All'articolo 1 della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 43: 
  1) al primo periodo, le parole: «e con  il  Ministro  dell'interno»
sono sostituite dalle seguenti: «, con il Ministro dell'interno e con
il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti»,  le  parole:  «31
gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti:  «31  marzo  2020»,  le
parole: «le modalita' di riparto» sono sostituite dalle seguenti: «le
modalita' di ammissibilita'  delle  istanze  e  di  assegnazione  dei
contributi» e le parole: «le modalita' di recupero»  sono  sostituite
dalle seguenti: «le modalita' di revoca, di recupero»; 
  2) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Le  istanze  per
la concessione dei contributi sono  presentate  entro  il  30  giugno
dell'anno precedente il triennio di riferimento, secondo modalita' di
trasmissione individuate con decreto del Ministero dell'interno, e  i
contributi sono concessi con decreto del Ministero  dell'interno,  di
concerto con il Ministero dell'economia e  delle  finanze  e  con  il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro  il  successivo
30 settembre»; 
  b) il comma 63 e' sostituito dal seguente: 
  «63.  Per  il  finanziamento  degli  interventi   di   manutenzione
straordinaria e incremento dell'efficienza energetica delle scuole di
province e  citta'  metropolitane  e'  autorizzata,  nello  stato  di
previsione del Ministero dell'istruzione, la spesa di 90  milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 225 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2022 al 2034»; 
  c) al  comma  64,  le  parole:  «con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
delle finanze e con i Ministri delle infrastrutture e dei  trasporti,
dell'interno e dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca»
sono sostituite dalle  seguenti:  «con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
delle finanze e con il  Ministro  dell'istruzione»,  le  parole:  «31
gennaio 2020, sono individuati le  risorse  per  ciascun  settore  di
intervento,» sono sostituite dalle seguenti:  «31  marzo  2020,  sono
individuati» e le parole: «Con decreto dei Ministeri  competenti,  di
concerto con  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  entro
trenta» sono sostituite dalle seguenti: «Con  decreto  del  Ministero
dell'istruzione, di concerto con il Ministero dell'economia  e  delle
finanze, entro novanta»; 
  d) il comma 548 e' abrogato. 
  4. Al comma 1076 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre  2017,  n.
205, le parole: «di 350 milioni di  euro  per  l'anno  2020,  di  400
milioni di euro per l'anno 2021, di 550 milioni di euro per  ciascuno
degli anni 2022 e 2023 e di 250 milioni di euro  per  ciascuno  degli
anni dal 2024 al  2034»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «di  360
milioni di euro per l'anno 2020, di 410 milioni di  euro  per  l'anno
2021, di 575 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di
275 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034». 
  5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 10 milioni di euro  per
ciascuno degli anni 2020 e 2021 e a 25 milioni di euro  per  ciascuno
degli anni dal 2022 al  2034,  si  provvede  mediante  corrispondente
utilizzo delle risorse di cui al comma 3, lettera b).)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo del comma 473-bis  dell'articolo  1
          della citata legge n. 232 del 2016, come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «473-bis.  Per  il  solo  anno   2017,   qualora   la
          certificazione trasmessa sia difforme dalle risultanze  del
          rendiconto di gestione, gli enti sono tenuti a inviare  una
          nuova certificazione, a rettifica della  precedente,  entro
          il termine perentorio del 30 giugno 2020.». 
              Si riporta il testo vigente del comma 479 dell'articolo
          1 della citata legge n. 232 del 2016: 
                «479. Ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della  legge
          24 dicembre 2012, n. 243, a decorrere dall'anno  2018,  con
          riferimento  ai  risultati   dell'anno   precedente   e   a
          condizione  del   rispetto   dei   termini   perentori   di
          certificazione di cui ai commi 470 e 473: 
                  a) alle regioni che rispettano il saldo di  cui  al
          comma 466 e che conseguono un saldo  finale  di  cassa  non
          negativo fra le entrate e le spese finali, sono  assegnate,
          con decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze,
          entro il 30 luglio di ciascun anno,  le  eventuali  risorse
          incassate dal bilancio dello Stato alla data del 30  giugno
          ai sensi del comma 475, lettera b),  per  essere  destinate
          alla  realizzazione  di  investimenti.  L'ammontare   delle
          risorse per ciascuna regione e' determinato mediante intesa
          in sede di Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano. Le regioni che conseguono il saldo finale di cassa
          non negativo trasmettono al Ministero dell'economia e delle
          finanze -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello
          Stato le informazioni concernenti  il  monitoraggio  al  31
          dicembre del saldo di cui al comma 466 e la  certificazione
          dei relativi risultati,  in  termini  di  competenza  e  in
          termini di cassa, secondo le modalita' previste dai decreti
          di cui al comma 469. Ai fini  del  saldo  di  cassa  rileva
          l'anticipazione erogata dalla tesoreria statale  nel  corso
          dell'esercizio   per   il   finanziamento   della   sanita'
          registrata nell'apposita voce delle  partite  di  giro,  al
          netto delle  relative  regolazioni  contabili  imputate  al
          medesimo esercizio; 
                  b) alle citta' metropolitane, alle  province  e  ai
          comuni, che rispettano il saldo di cui al comma 466  e  che
          conseguono un saldo finale di cassa  non  negativo  fra  le
          entrate finali e  le  spese  finali,  sono  assegnate,  con
          decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,  entro
          il  30  luglio  di  ciascun  anno,  le  eventuali   risorse
          derivanti  dalla  riduzione  del  fondo   sperimentale   di
          riequilibrio o del fondo di  solidarieta'  comunale  e  dai
          versamenti e recuperi, effettivamente incassati, di cui  al
          comma  475,  lettera  a),   per   essere   destinate   alla
          realizzazione di investimenti.  L'ammontare  delle  risorse
          per ciascuna citta' metropolitana, provincia  e  comune  e'
          determinato d'intesa  con  la  Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali. Le citta' metropolitane, le province e  i
          comuni che conseguono il saldo finale di cassa non negativo
          trasmettono al Ministero dell'economia e  delle  finanze  -
          Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato  le
          informazioni concernenti il monitoraggio al 31 dicembre del
          saldo di cui al comma 466 e la certificazione dei  relativi
          risultati, in termini di competenza e in termini di  cassa,
          secondo le modalita' previste dai decreti di cui  al  comma
          469; 
                  c) per le regioni e  le  citta'  metropolitane  che
          rispettano il saldo di cui al comma  466,  lasciando  spazi
          finanziari inutilizzati inferiori  all'1  per  cento  degli
          accertamenti delle entrate finali dell'esercizio nel  quale
          e' rispettato il medesimo saldo,  nell'anno  successivo  la
          spesa per rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo
          9, comma 28, del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122, puo' essere innalzata del 10 per cento della  spesa
          sostenibile ai sensi del predetto comma 28; 
                  d) per i comuni che rispettano il saldo di  cui  al
          comma  466,   lasciando   spazi   finanziari   inutilizzati
          inferiori all'1 per cento degli accertamenti delle  entrate
          finali dell'esercizio nel quale e' rispettato  il  medesimo
          saldo, nell'anno successivo  la  percentuale  stabilita  al
          primo periodo del comma 228 dell'articolo 1 della legge  28
          dicembre 2015, n. 208, e' innalzata al 90 per cento qualora
          il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia
          inferiore  al  rapporto  medio  dipendenti-popolazione  per
          classe demografica,  come  definito  triennalmente  con  il
          decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo  263,
          comma 2, del testo unico di cui al decreto  legislativo  18
          agosto 2000, n. 267.". 
              Si riporta il testo dei commi 43, 63 e 64 dell'articolo
          1 della citata legge n. 160 del 2019, come modificato dalla
          presente legge: 
                «43.  Ai  fini  dell'attuazione  del  comma  42,  con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con
          il  Ministro  dell'interno  e   con   il   Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti, previa intesa  in  sede  di
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, entro la  data
          del  31  marzo  2020,  sono  individuati  i  criteri  e  le
          modalita' di ammissibilita' delle istanze e di assegnazione
          dei contributi, ivi incluse le modalita'  di  utilizzo  dei
          ribassi  d'asta,  di  monitoraggio,  anche  in  termini  di
          effettivo  utilizzo  delle  risorse  assegnate  e  comunque
          tramite  il  sistema  di  cui  al  decreto  legislativo  29
          dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione  e  di  verifica,
          nonche' le modalita' di revoca, di  recupero  ed  eventuale
          riassegnazione delle somme non utilizzate. Le  istanze  per
          la concessione dei contributi sono presentate entro  il  30
          giugno dell'anno precedente  il  triennio  di  riferimento,
          secondo modalita' di trasmissione individuate  con  decreto
          del Ministero dell'interno, e i contributi  sono  concessi,
          con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con  il
          Ministero dell'economia e delle finanze e con il  Ministero
          delle infrastrutture e dei trasporti, entro  il  successivo
          30 settembre. 
                (Omissis). 
                63.  Per  il  finanziamento   degli   interventi   di
          manutenzione  straordinaria  e  incremento  dell'efficienza
          energetica delle scuole di province e citta'  metropolitane
          e' autorizzata, nello stato  di  previsione  del  Ministero
          dell'istruzione,  la  spesa  di  90  milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 225  milioni  di  euro
          per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034. 
                64. Ai fini dell'attuazione del comma 63, con decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto  con
          il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
          dell'istruzione,  previa  intesa  in  sede  di   Conferenza
          Stato-citta' ed autonomie locali,  entro  la  data  del  31
          marzo 2020, sono individuati i  criteri  di  riparto  e  le
          modalita'  di  utilizzo  delle  risorse,  ivi  incluse   le
          modalita' di utilizzo dei ribassi d'asta, di  monitoraggio,
          anche  in  termini  di  effettivo  utilizzo  delle  risorse
          assegnate e comunque tramite il sistema di cui  al  decreto
          legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione  e
          di verifica, nonche' le modalita' di recupero ed  eventuale
          riassegnazione delle somme non utilizzate. Con decreto  del
          Ministero dell'istruzione, di  concerto  con  il  Ministero
          dell'economia e delle finanze, entro novanta  giorni  dalla
          data  di  pubblicazione  del  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei  ministri  di  cui  al  primo  periodo,  sono
          individuati gli enti beneficiari, gli interventi ammessi al
          finanziamento e il relativo importo.». 
              Si riporta il testo  del  comma  1076  dell'articolo  1
          della citata legge n. 205 del 2017, come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «1076. Per il finanziamento degli interventi relativi
          a programmi straordinari di manutenzione della rete  viaria
          di province e citta' metropolitane e' autorizzata la  spesa
          di 120 milioni di euro per l'anno 2018, di 300  milioni  di
          euro per l'anno 2019, di 360 milioni  di  euro  per  l'anno
          2020, di 410 milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  di  575
          milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e  2023  e  di
          275 milioni di euro per ciascuno degli  anni  dal  2024  al
          2034.».