Art. 38 
 
       Rafforzamento dell'ecosistema delle start-up innovative 
 
  1. Per il rafforzamento, sull'intero  territorio  nazionale,  degli
interventi in favore delle start-up innovative, alla misura di cui al
decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  24  settembre  2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  264
del 13 novembre 2014, sono destinate risorse aggiuntive pari  a  euro
100 milioni per  l'anno  2020,  destinate  al  rifinanziamento  delle
agevolazioni concesse nella forma del finanziamento agevolato. 
  2.  Per  sostenere  le   start   up   innovative,   come   definite
dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
anche attraverso nuove azioni volte a facilitare  l'incontro  tra  le
stesse imprese e gli ecosistemi per l'innovazione,  per  l'anno  2020
sono destinati 10 milioni di euro per la concessione  alle  start  up
innovative di agevolazioni sotto forma di contributi a fondo  perduto
finalizzate  all'acquisizione  di  servizi  prestati  da   parte   di
incubatori, acceleratori, innovation hub,  business  angels  e  altri
soggetti pubblici o privati  operanti  per  lo  sviluppo  di  imprese
innovative. Le predette  agevolazioni  sono  concesse  ai  sensi  del
regolamento (UE)  n. 1407/2013  della  Commissione,  del  18 dicembre
2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato
sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de  minimis»,  alle
condizioni e con le modalita' e i termini definiti  con  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 60 giorni  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto. 
  3. Per le medesime finalita'  di  cui  al  comma  1,  al  Fondo  di
sostegno al venture capital,  istituito  ai  sensi  dell'articolo  1,
comma 209, della legge 30  dicembre  2018,  n.  145,  sono  assegnate
risorse aggiuntive pari  a  200  milioni  di  euro  per  l'anno  2020
finalizzate a sostenere investimenti nel capitale, anche  tramite  la
sottoscrizione  di  strumenti   finanziari   partecipativi,   nonche'
mediante l'erogazione di finanziamenti agevolati,  la  sottoscrizione
di obbligazioni convertibili, o altri strumenti finanziari di  debito
che prevedano la possibilita' del rimborso dell'apporto effettuato, a
beneficio esclusivo delle start-up innovative di cui all'articolo  25
del citato decreto-legge n. 179 del 2012 e delle  PMI  innovative  di
cui  all'articolo  4  del  decreto-legge  24  gennaio  2015,  n.   3,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.  Con
decreto del Ministro dello Sviluppo economico, da adottarsi entro  60
giorni dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  sono
individuate le modalita' di attuazione  delle  agevolazioni  previste
dal presente comma, ivi compreso il rapporto di  co-investimento  tra
le risorse di cui al presente  comma  e  le  risorse  di  investitori
regolamentati o qualificati. 
  4. Al fine di incentivare le attivita' di ricerca  e  sviluppo  per
fronteggiare l'emergenza derivante  dalla  diffusione  del  Covid-19,
all'articolo 1, comma 200, lettera c), della legge 27 dicembre  2019,
n. 160, dopo le parole: «universita'  e  istituti  di  ricerca»  sono
aggiunte le  seguenti:  «nonche'  con  start-up  innovative,  di  cui
all'articolo  25  del  decreto-legge  18  ottobre   2012,   n.   179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221». 
  5. Il termine di permanenza nella  sezione  speciale  del  registro
delle imprese delle start-up innovative di cui  all'articolo  25  del
citato decreto-legge n. 179  del  2012,  e'  prorogato  di  12  mesi.
Eventuali  termini  previsti  a  pena  di  decadenza  dall'accesso  a
incentivi pubblici e per la revoca dei medesimi sono prorogati di  12
mesi. Ai fini del presente comma, la proroga della  permanenza  nella
sezione speciale del registro delle imprese non rileva ai fini  della
fruizione delle agevolazioni fiscali e  contributive  previste  dalla
legislazione vigente. 
  6.  Ai  fini  del  rilascio  delle  garanzie  del  Fondo   di   cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre  1996,
n.  662,  in  favore  delle   start-up   innovative   come   definite
dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
e delle PMI innovative previste dell'articolo 4 del decreto-legge  24
gennaio 2015, n. 3, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
marzo 2015, n. 33, e' riservata una quota pari a 200 milioni di  euro
a valere sulle  risorse  gia'  assegnate  al  Fondo,  alla  quale  le
predette imprese accedono sulla base delle modalita', tempo per tempo
vigenti,   ivi   incluse   le   disposizioni   applicabili   previste
dall'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23. 
  7. Al decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo  l'articolo
29 e' inserito il seguente: 
    «Art. 29-bis  (Incentivi  in  «de  minimis»  all'investimento  in
start-up innovative) 
    1. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, in alternativa  a  quanto  previsto  dall'articolo  29,
dall'imposta lorda sul reddito delle persone  fisiche  si  detrae  un
importo pari al 50 per cento della somma investita  dal  contribuente
nel capitale sociale di una o piu' start-up  innovative  direttamente
ovvero per il tramite di organismi  di  investimento  collettivo  del
risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative. 
    2. La detrazione di cui al comma 1 si applica alle sole  start-up
innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle  imprese
al momento dell'investimento. La detrazione e' concessa ai sensi  del
Regolamento (UE)  n.  1407/2013  della  Commissione  europea  del  18
dicembre 2013 sugli aiuti de minimis. 
    3.  L'investimento  massimo  detraibile  non  puo'  eccedere,  in
ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 100.000  e  deve  essere
mantenuto per almeno tre anni; l'eventuale cessione, anche  parziale,
dell'investimento prima del decorso  di  tale  termine,  comporta  la
decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire
l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.». 
  8.  All'articolo  4  del  decreto-legge  24  gennaio  2015,  n.  3,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015 n. 33,  dopo
il comma 9-bis, e' inserito il seguente: 
  "9-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della  presente
disposizione, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si
detrae un importo pari al cinquanta per cento della  somma  investita
dal contribuente nel capitale sociale di una o  piu'  PMI  innovative
direttamente ovvero per  il  tramite  di  organismi  di  investimento
collettivo  del  risparmio  che  investano  prevalentemente  in   PMI
innovative;  la  detrazione  si  applica  alle  sole  PMI  innovative
iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al  momento
dell'investimento ed e' concessa ai sensi  del  Regolamento  (UE)  n.
1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 sugli  aiuti
de minimis. L'investimento massimo detraibile non puo'  eccedere,  in
ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 100.000  e  deve  essere
mantenuto per almeno tre anni; l'eventuale cessione, anche  parziale,
dell'investimento prima del decorso  di  tale  termine,  comporta  la
decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire
l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.". 
  9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta  giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  articolo,   sono
individuate le modalita' di attuazione  delle  agevolazioni  previste
dai commi 7 e 8. 
  10.  All'articolo  26-bis,  comma  1,  lettera  b),   del   decreto
legislativo 25 luglio  1998,  n.  286,  le  parole  "di  almeno  euro
1.000.000 in strumenti rappresentativi del capitale di  una  societa'
costituita e operante in Italia mantenuto per almeno due anni  ovvero
di almeno euro 500.000", sono sostituite dalle seguenti:  "di  almeno
euro  500.000  in  strumenti  rappresentativi  del  capitale  di  una
societa' costituita e operante in Italia  mantenuto  per  almeno  due
anni ovvero di almeno euro 250.000". 
  11. Le agevolazioni di cui al decreto del Ministro  dello  sviluppo
economico 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
264 del 13  novembre  2014,  in  favore  delle  start  up  innovative
localizzate nel territorio del cratere sismico aquilano sono altresi'
riconosciuti alle start up innovative localizzate nel territorio  dei
comuni colpiti dagli eventi sismici  del  2016  e  2017,  specificati
negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. 
  12.   Al   fine   di   sostenere   lo    sviluppo    dell'industria
dell'intrattenimento  digitale  a  livello  nazionale,  e'  istituito
presso  il  Ministero  dello  sviluppo   economico   il   fondo   per
l'intrattenimento digitale  denominato  «First  Playable  Fund»,  con
dotazione iniziale di 4 milioni di euro per l'anno 2020. 
  13. Il Fondo di cui al comma 12 e' finalizzato a sostenere le  fasi
di  concezione  e  pre-produzione  dei  videogames,  necessarie  alla
realizzazione di prototipi,  tramite  l'erogazione  di  contributi  a
fondo perduto, riconosciuti nella misura del 50 per cento delle spese
ammissibili, e per un importo compreso da 10.000 euro a 200.000  euro
per singolo prototipo. 
  14. I contributi erogati a valere sul Fondo  di  cui  al  comma  12
vengono assegnati dietro presentazione di una domanda da parte  delle
imprese che abbiano i requisiti di ammissione di  cui  al  successivo
comma 16. I contributi potranno essere utilizzati  esclusivamente  al
fine della realizzazione di prototipi. A tal fine si considerano come
spese ammissibili: 
    a) prestazioni lavorative svolte dal personale dell'impresa nelle
attivita' di realizzazione di prototipi; 
    b)   prestazioni    professionali    commissionate    a    liberi
professionisti o ad altre imprese finalizzate alla  realizzazione  di
prototipi; 
    c)   attrezzature   tecniche   (hardware)   acquistate   per   la
realizzazione dei prototipi; 
    d) licenze  di  software  acquistate  per  la  realizzazione  dei
prototipi. 
  15. In tutti i casi,  il  videogioco  deve  essere  destinato  alla
distribuzione commerciale. 
  16. Sono ammessi ai contributi di cui al comma 13, le imprese che: 
    a) abbiano sede legale nello Spazio Economico Europeo; 
    b) siano soggette a tassazione in Italia per effetto  della  loro
residenza fiscale, ovvero per la presenza di una  sede  operativa  in
Italia, cui sia riconducibile il prototipo di cui al comma 13; 
    c) abbiano capitale  sociale  minimo  interamente  versato  e  un
patrimonio netto non inferiori a diecimila  euro,  sia  nel  caso  di
imprese costituite sotto forma di societa' di capitale, sia nel  caso
di imprese individuali di produzione ovvero costituite sotto forma di
societa' di persone; 
    d) siano in possesso di classificazione ATECO 58.2 o 62. 
  17. L'impresa beneficiaria e' tenuta a realizzare il  prototipo  di
videogames  entro  il  termine  di   18   mesi   dal   riconoscimento
dell'ammissibilita' della domanda di cui al comma  14  da  parte  del
Ministero dello sviluppo economico. 
  18. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da  adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto, sono definite: le modalita' di presentazione delle  domande;
i criteri per la selezione delle stesse;  le  spese  ammissibili;  le
modalita' di erogazione del contributo;  le  modalita'  di  verifica,
controllo e rendicontazione delle spese;  le  cause  di  decadenza  e
revoca. 
  19. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari  a
314 milioni di euro per l'anno 2020, e delle minori entrate  valutate
in 70,8 milioni di euro per l'anno 2021 e in 40,5 milioni di  euro  a
decorrere dall'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 265.