Art. 38 
 
Misure  di  semplificazione  per  reti  e  servizi  di  comunicazioni
                            elettroniche 
 
  1. Al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 86, comma 3, dopo le parole: "e ad esse si  applica
la normativa vigente in materia" sono aggiunte le seguenti: ",  fatto
salvo quanto previsto dagli articoli 87 e  88  con  riferimento  alle
autorizzazioni per  la  realizzazione  della  rete  di  comunicazioni
elettroniche e degli elementi ad essa collegati per le quali si attua
il regime di semplificazione ivi previsto. Alla installazione di reti
di comunicazione elettronica mediante posa di  fibra  ottica  non  si
applica la disciplina edilizia e urbanistica"; 
  b) all'articolo 87-ter, comma  1,  dopo  le  parole  "nel  caso  di
modifiche delle caratteristiche  degli  impianti  gia'  provvisti  di
titolo abilitativo" sono inserite le  seguenti:  ",  ivi  incluse  le
modifiche relative al profilo radioelettrico"; in fine,  e'  aggiunto
il seguente periodo: "I medesimi organismi di cui al primo periodo si
pronunciano     entro     trenta     giorni      dal      ricevimento
dell'autocertificazione."; 
  c) dopo l'articolo 87-ter e' inserito il seguente: 
  "Art. 87-quater (Impianti temporanei di telefonia mobile): 
  1. Gli impianti temporanei di telefonia mobile,  necessari  per  il
potenziamento delle comunicazioni mobili in situazioni di  emergenza,
sicurezza, esigenze stagionali, manifestazioni,  spettacoli  o  altri
eventi, destinati  ad  essere  rimossi  al  cessare  delle  anzidette
necessita' e comunque entro e non oltre centoventi giorni dalla  loro
collocazione, possono essere installati previa comunicazione di avvio
lavori  all'amministrazione  comunale.   L'impianto   e'   attivabile
qualora, entro  trenta  giorni  dalla  presentazione  della  relativa
richiesta di attivazione all'organismo  competente  ad  effettuare  i
controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36,
non sia stato comunicato dal medesimo un provvedimento di diniego. 
  2.  L'installazione  di  impianti  di  telefonia  mobile,  la   cui
permanenza in esercizio non superi i sette  giorni,  e'  soggetta  ad
autocertificazione di attivazione, da  inviare  contestualmente  alla
realizzazione  dell'intervento,  all'ente  locale,   agli   organismi
competenti a effettuare i controlli  di  cui  all'articolo  14  della
legge  22  febbraio  2001,  n.  36,  nonche'  ad  ulteriori  enti  di
competenza, fermo restando il rispetto dei vigenti  limiti  di  campo
elettromagnetico. La disposizione di cui al presente comma  opera  in
deroga ai vincoli previsti dalla normativa vigente."; 
    d) all'articolo 88: 
  1) al comma 1, le parole "un'istanza unica" sono  soppresse  ed  e'
aggiunto infine il  seguente  periodo:  "L'istanza  cosi'  presentata
avra' valenza  di  istanza  unica  effettuata  per  tutti  i  profili
connessi agli interventi di cui al presente articolo."; 
  2) ai commi 4 e 9, le parole "gli atti di competenza delle  singole
amministrazioni"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "gli  atti   di
assenso, comunque denominati e necessari  per  l'effettuazione  degli
scavi e delle  eventuali  opere  civili  indicate  nel  progetto,  di
competenza delle amministrazioni, degli enti e dei gestori di beni  o
servizi pubblici interessati"; 
  3) al comma 7, terzo periodo, le parole "posa di cavi o tubi  aerei
su infrastrutture  esistenti,  allacciamento  utenti  il  termine  e'
ridotto a otto giorni" sono sostituite dalle seguenti: "posa di  cavi
o tubi aerei o altri  elementi  di  rete  su  infrastrutture  e  siti
esistenti, allacciamento utenti il termine e' ridotto a otto giorni",
e, dopo il terzo  periodo,  e'  aggiunto  il  seguente:  "I  predetti
termini si applicano  anche  alle  richieste  di  autorizzazione  per
l'esecuzione di attraversamenti e parallelismi su porti,  interporti,
aree del demanio idrico, marittimo, forestale e altri  beni  immobili
appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli enti locali e agli  altri
enti pubblici."; 
  e) all'articolo 105, comma 1, lettera p), il periodo "Rimane  fermo
l'obbligo di rendere la dichiarazione di cui  all'articolo  145."  e'
soppresso; 
  f) l'articolo 127 e' abrogato. Nella scheda tecnica  allegata  alla
determina  di  assegnazione  dei  diritti  d'uso  sono  riportate  le
caratteristiche tecniche degli apparati  necessari  al  funzionamento
degli impianti di cui all'articolo 126 del decreto legislativo n. 259
del 2003; 
  g) l'articolo 36, i commi 3 e 4 dell'articolo  145  e  il  comma  2
dell'articolo 37 dell'allegato n. 25, sono abrogati. 
  2.  All'articolo  82  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
  "2-bis. Al fine di dare esecuzione agli obiettivi di cui  al  comma
2, anche in deroga a  quanto  disposto  dal  decreto  legislativo  1°
agosto 2003, n. 259 e dai regolamenti  adottati  dagli  enti  locali,
alle  imprese  fornitrici  di  reti  e   servizi   di   comunicazioni
elettroniche  e'  consentito  effettuare  gli  interventi  di  scavo,
installazione e manutenzione di reti di comunicazione in fibra ottica
mediante la  presentazione  di  segnalazione  certificata  di  inizio
attivita' all'amministrazione  locale  competente  e  agli  organismi
competenti a effettuare i controlli contenente le informazioni di cui
ai modelli C e D dell'allegato n. 13 al decreto  legislativo  n.  259
del 2003. La segnalazione cosi' presentata ha valore di istanza unica
effettuata per tutti i  profili  connessi  alla  realizzazione  delle
infrastrutture oggetto dell'istanza medesima.  Per  il  conseguimento
dei permessi, autorizzazioni e atti abilitativi, comunque denominati,
relativi  alle  installazioni  delle  infrastrutture   per   impianti
radioelettrici di qualunque tecnologia e  potenza,  si  applicano  le
procedure semplificate  di  cui  all'articolo  87-  bis  del  decreto
legislativo n. 259 del 2003.". 
  3. L'installazione e l'esercizio di sistemi di videosorveglianza di
cui all'articolo  5,  comma  2,  lettera  a),  del  decreto-legge  20
febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla  legge  18
aprile 2017, n. 48,  da  parte  degli  enti  locali,  e'  considerata
attivita' libera e non soggetta ad  autorizzazione  generale  di  cui
agli articoli 99 e 104 del decreto legislativo  1°  agosto  2003,  n.
259. 
  4. All'articolo 7 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n.  33,
il comma 2-bis e' sostituito  dal  seguente:  "2-bis.  Qualora  siano
utilizzate infrastrutture fisiche esistenti e tecnologie di  scavo  a
basso  impatto  ambientale  in  presenza  di  sottoservizi,  ai  fini
dell'articolo 25, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 18
aprile del 2016 n. 50, e per gli immobili sottoposti a tutela ai  del
decreto legislativo 22 gennaio del 2004, n. 42, l'avvio dei lavori e'
subordinato esclusivamente alla trasmissione, da parte dell'Operatore
di comunicazione elettronica,  alla  soprintendenza  e  all'autorita'
locale   competente,   di   documentazione   cartografica    prodotta
dall'Operatore medesimo relativamente al proprio tracciato e a quello
dei  sottoservizi  e  delle  infrastrutture  esistenti,  nonche'   di
documentazione fotografica sullo stato attuale della  pavimentazione.
La disposizione si applica  anche  alla  realizzazione  dei  pozzetti
accessori alle infrastrutture stesse, qualora essi  siano  realizzati
in prossimita' dei medesimi sottoservizi preesistenti. L'operatore di
rete comunica, con un preavviso di almeno quindici  giorni,  l'inizio
dei lavori alla soprintendenza competente. Qualora la posa  in  opera
dei sottoservizi  interessi  spazi  aperti  nei  centri  storici,  e'
altresi'  depositato  presso  la  soprintendenza  apposito  elaborato
tecnico che dia conto delle modalita' di risistemazione  degli  spazi
oggetto degli interventi.". 
  5. Al fine di semplificare e  ridurre  i  termini  delle  procedure
autorizzative  per  l'istallazione  di  reti  di   telecomunicazioni,
all'articolo 5 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33,  dopo
il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
  "1-bis. Al  fine  di  favorire  lo  sviluppo  delle  infrastrutture
digitali e minimizzare l'impatto sul sedime stradale e  autostradale,
la posa  di  infrastrutture  a  banda  ultra  larga  da  parte  degli
operatori puo' essere  effettuata  con  la  metodologia  della  micro
trincea  attraverso  l'esecuzione  di   uno   scavo   e   contestuale
riempimento di ridotte dimensioni (larghezza da 2,00 a 4,00  cm,  con
profondita' regolabile da 10 cm fino a  massimo  35  cm),  in  ambito
urbano ed extraurbano, anche in prossimita' del bordo stradale o  sul
marciapiede. 
  1-ter. L'Ente titolare/gestore della  strada  o  autostrada,  ferme
restando le  caratteristiche  di  larghezza  e  profondita'  proposte
dall'operatore in funzione delle esigenze di posa dell'infrastruttura
a banda ultra larga, puo' concordare con l'operatore stesso ulteriori
accorgimenti in merito al  posizionamento  dell'infrastruttura  e  le
concrete  modalita'  di  lavorazione  allo  scopo  di  garantire   le
condizioni  di  sicurezza  e  non  alterare  le   prestazioni   della
sovrastruttura stradale. 
  1-quater. L'operatore e' tenuto a svolgere le attivita' di scavo  e
riempimento  a  regola  d'arte  in  modo  da   non   arrecare   danno
all'infrastruttura stradale o autostradale interessata dai lavori.". 
  6. All'articolo 8, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, il comma  6
e'  sostituito  dal  seguente:  "6.  I  comuni  possono  adottare  un
regolamento per assicurare il  corretto  insediamento  urbanistico  e
territoriale  degli  impianti  e  minimizzare   l'esposizione   della
popolazione  ai  campi  elettromagnetici  con  riferimento   a   siti
sensibili  individuati  in  modo  specifico,  con  esclusione   della
possibilita' di introdurre limitazioni alla  localizzazione  in  aree
generalizzate del territorio di  stazioni  radio  base  per  reti  di
comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di
incidere,  anche  in   via   indiretta   o   mediante   provvedimenti
contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi  elettrici,
magnetici ed elettromagnetici,  sui  valori  di  attenzione  e  sugli
obiettivi di qualita', riservati allo Stato  ai  sensi  dell'articolo
4.". 
  7. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle lettere e) e  g)  del
comma 1, valutati in 280.000 euro annui a decorrere  dall'anno  2020,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  del
Fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2020 - 2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva  e
speciali"  della  missione  "Fondi  da  ripartire"  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2020, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dello Sviluppo Economico.