Art. 38
Misure di semplificazione per reti e servizi di comunicazioni
elettroniche
1. Al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 86, comma 3, dopo le parole: "e ad esse si applica
la normativa vigente in materia" sono aggiunte le seguenti: ", fatto
salvo quanto previsto dagli articoli 87 e 88 con riferimento alle
autorizzazioni per la realizzazione della rete di comunicazioni
elettroniche e degli elementi ad essa collegati per le quali si attua
il regime di semplificazione ivi previsto. Alla installazione di reti
di comunicazione elettronica mediante posa di fibra ottica non si
applica la disciplina edilizia e urbanistica";
b) all'articolo 87-ter, comma 1, dopo le parole "nel caso di
modifiche delle caratteristiche degli impianti gia' provvisti di
titolo abilitativo" sono inserite le seguenti: ", ivi incluse le
modifiche relative al profilo radioelettrico"; in fine, e' aggiunto
il seguente periodo: "I medesimi organismi di cui al primo periodo si
pronunciano entro trenta giorni dal ricevimento
dell'autocertificazione.";
c) dopo l'articolo 87-ter e' inserito il seguente:
"Art. 87-quater (Impianti temporanei di telefonia mobile):
1. Gli impianti temporanei di telefonia mobile, necessari per il
potenziamento delle comunicazioni mobili in situazioni di emergenza,
sicurezza, esigenze stagionali, manifestazioni, spettacoli o altri
eventi, destinati ad essere rimossi al cessare delle anzidette
necessita' e comunque entro e non oltre centoventi giorni dalla loro
collocazione, possono essere installati previa comunicazione di avvio
lavori all'amministrazione comunale. L'impianto e' attivabile
qualora, entro trenta giorni dalla presentazione della relativa
richiesta di attivazione all'organismo competente ad effettuare i
controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36,
non sia stato comunicato dal medesimo un provvedimento di diniego.
2. L'installazione di impianti di telefonia mobile, la cui
permanenza in esercizio non superi i sette giorni, e' soggetta ad
autocertificazione di attivazione, da inviare contestualmente alla
realizzazione dell'intervento, all'ente locale, agli organismi
competenti a effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della
legge 22 febbraio 2001, n. 36, nonche' ad ulteriori enti di
competenza, fermo restando il rispetto dei vigenti limiti di campo
elettromagnetico. La disposizione di cui al presente comma opera in
deroga ai vincoli previsti dalla normativa vigente.";
d) all'articolo 88:
1) al comma 1, le parole "un'istanza unica" sono soppresse ed e'
aggiunto infine il seguente periodo: "L'istanza cosi' presentata
avra' valenza di istanza unica effettuata per tutti i profili
connessi agli interventi di cui al presente articolo.";
2) ai commi 4 e 9, le parole "gli atti di competenza delle singole
amministrazioni" sono sostituite dalle seguenti: "gli atti di
assenso, comunque denominati e necessari per l'effettuazione degli
scavi e delle eventuali opere civili indicate nel progetto, di
competenza delle amministrazioni, degli enti e dei gestori di beni o
servizi pubblici interessati";
3) al comma 7, terzo periodo, le parole "posa di cavi o tubi aerei
su infrastrutture esistenti, allacciamento utenti il termine e'
ridotto a otto giorni" sono sostituite dalle seguenti: "posa di cavi
o tubi aerei o altri elementi di rete su infrastrutture e siti
esistenti, allacciamento utenti il termine e' ridotto a otto giorni",
e, dopo il terzo periodo, e' aggiunto il seguente: "I predetti
termini si applicano anche alle richieste di autorizzazione per
l'esecuzione di attraversamenti e parallelismi su porti, interporti,
aree del demanio idrico, marittimo, forestale e altri beni immobili
appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli enti locali e agli altri
enti pubblici.";
e) all'articolo 105, comma 1, lettera p), il periodo "Rimane fermo
l'obbligo di rendere la dichiarazione di cui all'articolo 145." e'
soppresso;
f) l'articolo 127 e' abrogato. Nella scheda tecnica allegata alla
determina di assegnazione dei diritti d'uso sono riportate le
caratteristiche tecniche degli apparati necessari al funzionamento
degli impianti di cui all'articolo 126 del decreto legislativo n. 259
del 2003;
g) l'articolo 36, i commi 3 e 4 dell'articolo 145 e il comma 2
dell'articolo 37 dell'allegato n. 25, sono abrogati.
2. All'articolo 82 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
"2-bis. Al fine di dare esecuzione agli obiettivi di cui al comma
2, anche in deroga a quanto disposto dal decreto legislativo 1°
agosto 2003, n. 259 e dai regolamenti adottati dagli enti locali,
alle imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni
elettroniche e' consentito effettuare gli interventi di scavo,
installazione e manutenzione di reti di comunicazione in fibra ottica
mediante la presentazione di segnalazione certificata di inizio
attivita' all'amministrazione locale competente e agli organismi
competenti a effettuare i controlli contenente le informazioni di cui
ai modelli C e D dell'allegato n. 13 al decreto legislativo n. 259
del 2003. La segnalazione cosi' presentata ha valore di istanza unica
effettuata per tutti i profili connessi alla realizzazione delle
infrastrutture oggetto dell'istanza medesima. Per il conseguimento
dei permessi, autorizzazioni e atti abilitativi, comunque denominati,
relativi alle installazioni delle infrastrutture per impianti
radioelettrici di qualunque tecnologia e potenza, si applicano le
procedure semplificate di cui all'articolo 87- bis del decreto
legislativo n. 259 del 2003.".
3. L'installazione e l'esercizio di sistemi di videosorveglianza di
cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto-legge 20
febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
aprile 2017, n. 48, da parte degli enti locali, e' considerata
attivita' libera e non soggetta ad autorizzazione generale di cui
agli articoli 99 e 104 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.
259.
4. All'articolo 7 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33,
il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: "2-bis. Qualora siano
utilizzate infrastrutture fisiche esistenti e tecnologie di scavo a
basso impatto ambientale in presenza di sottoservizi, ai fini
dell'articolo 25, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 18
aprile del 2016 n. 50, e per gli immobili sottoposti a tutela ai del
decreto legislativo 22 gennaio del 2004, n. 42, l'avvio dei lavori e'
subordinato esclusivamente alla trasmissione, da parte dell'Operatore
di comunicazione elettronica, alla soprintendenza e all'autorita'
locale competente, di documentazione cartografica prodotta
dall'Operatore medesimo relativamente al proprio tracciato e a quello
dei sottoservizi e delle infrastrutture esistenti, nonche' di
documentazione fotografica sullo stato attuale della pavimentazione.
La disposizione si applica anche alla realizzazione dei pozzetti
accessori alle infrastrutture stesse, qualora essi siano realizzati
in prossimita' dei medesimi sottoservizi preesistenti. L'operatore di
rete comunica, con un preavviso di almeno quindici giorni, l'inizio
dei lavori alla soprintendenza competente. Qualora la posa in opera
dei sottoservizi interessi spazi aperti nei centri storici, e'
altresi' depositato presso la soprintendenza apposito elaborato
tecnico che dia conto delle modalita' di risistemazione degli spazi
oggetto degli interventi.".
5. Al fine di semplificare e ridurre i termini delle procedure
autorizzative per l'istallazione di reti di telecomunicazioni,
all'articolo 5 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, dopo
il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Al fine di favorire lo sviluppo delle infrastrutture
digitali e minimizzare l'impatto sul sedime stradale e autostradale,
la posa di infrastrutture a banda ultra larga da parte degli
operatori puo' essere effettuata con la metodologia della micro
trincea attraverso l'esecuzione di uno scavo e contestuale
riempimento di ridotte dimensioni (larghezza da 2,00 a 4,00 cm, con
profondita' regolabile da 10 cm fino a massimo 35 cm), in ambito
urbano ed extraurbano, anche in prossimita' del bordo stradale o sul
marciapiede.
1-ter. L'Ente titolare/gestore della strada o autostrada, ferme
restando le caratteristiche di larghezza e profondita' proposte
dall'operatore in funzione delle esigenze di posa dell'infrastruttura
a banda ultra larga, puo' concordare con l'operatore stesso ulteriori
accorgimenti in merito al posizionamento dell'infrastruttura e le
concrete modalita' di lavorazione allo scopo di garantire le
condizioni di sicurezza e non alterare le prestazioni della
sovrastruttura stradale.
1-quater. L'operatore e' tenuto a svolgere le attivita' di scavo e
riempimento a regola d'arte in modo da non arrecare danno
all'infrastruttura stradale o autostradale interessata dai lavori.".
6. All'articolo 8, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, il comma 6
e' sostituito dal seguente: "6. I comuni possono adottare un
regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e
territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della
popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti
sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della
possibilita' di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree
generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di
comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di
incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti
contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli
obiettivi di qualita', riservati allo Stato ai sensi dell'articolo
4.".
7. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle lettere e) e g) del
comma 1, valutati in 280.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2020 - 2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dello Sviluppo Economico.