(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 381)
                 Art. 381. (Art. 78 del Testo Unico) 
                PRECAUZIONI PER IL MANEGGIO DEI COLLI 

 
  I colli non  devono  essere  lasciati  ne'  sottoposti  a  urti.  I
recipienti devono essere stivati sui veicoli in modo da non poter ne'
rovesciarsi, ne' cadere; i colli destinati a  stare  coricati  devono
essere fermati con zeppe  o  legati  in  modo  da  non  spostarsi.  I
recipienti  contenenti  gas  dell'11°  devono  stare   in   posizione
verticale  ed   essere   protetti   contro   ogni   possibilita'   di
danneggiamento dovuto alla presenza degli altri colli. 
  In caso di trasporto dei gas  infiammabili  elencati  nell'articolo
460, e' vietato: 
    a) penetrare nei veicoli coperti con apparecchi di  illuminazione
diversi delle lampade portatili concepite e costruite in modo da  non
provocare la infiammazione dei gas  che  abbiano  potuto  diffondersi
all'interno dei veicoli; 
    b) fumare durante il maneggio dei colli, in prossimita' dei colli
sistemati in attesa  di  maneggio,  vicino  ai  veicoli  in  sosta  e
all'interno dei veicoli. 
  In caso di trasporto di  gas  compresi  o  di  gas  liquefatti  che
presentino pericolo  d'intossicazione  il  personale  di  bordo  deve
essere munito di una  maschera  a  gas  di  tipo  adatto  per  i  gas
trasportati. 
  E' inoltre vietato: 
    a) caricare e scaricare  su  suolo  pubblico,  all'interno  degli
abitati senza un permesso  speciale  delle  autorita'  competenti  le
sostanze seguenti: acido bromidrico anidro acido fluoridrico  anidro,
acido solfidrico, cloro anidride solforosa o protossido d'azoto (5°),
ossicloruro di carbonio (8°a) e acido cloridrico anidro (10°); 
    b) caricare e scaricare su suolo pubblico, fuori degli abitati le
sostanze elencate al precedente capoverso a) senza  che  siano  state
avvisate le autorita' competenti a meno che tali operazioni non siano
giustificate da un motivo grave attinente ala sicurezza. 
  Qualora per un motivo qualsiasi,  operazioni  di  maneggio  debbano
essere effettuate su suolo pubblico, e' fatto obbligo: 
    - di dividere le materie e oggetti di natura diversa; 
    - di maneggiare in posizione orizzontale i colli  muniti  a  tale
scopo di maniglie o tasselli.