Art. 381. (Art. 78 del Testo Unico) PRECAUZIONI PER IL MANEGGIO DEI COLLI I colli non devono essere lasciati ne' sottoposti a urti. I recipienti devono essere stivati sui veicoli in modo da non poter ne' rovesciarsi, ne' cadere; i colli destinati a stare coricati devono essere fermati con zeppe o legati in modo da non spostarsi. I recipienti contenenti gas dell'11° devono stare in posizione verticale ed essere protetti contro ogni possibilita' di danneggiamento dovuto alla presenza degli altri colli. In caso di trasporto dei gas infiammabili elencati nell'articolo 460, e' vietato: a) penetrare nei veicoli coperti con apparecchi di illuminazione diversi delle lampade portatili concepite e costruite in modo da non provocare la infiammazione dei gas che abbiano potuto diffondersi all'interno dei veicoli; b) fumare durante il maneggio dei colli, in prossimita' dei colli sistemati in attesa di maneggio, vicino ai veicoli in sosta e all'interno dei veicoli. In caso di trasporto di gas compresi o di gas liquefatti che presentino pericolo d'intossicazione il personale di bordo deve essere munito di una maschera a gas di tipo adatto per i gas trasportati. E' inoltre vietato: a) caricare e scaricare su suolo pubblico, all'interno degli abitati senza un permesso speciale delle autorita' competenti le sostanze seguenti: acido bromidrico anidro acido fluoridrico anidro, acido solfidrico, cloro anidride solforosa o protossido d'azoto (5°), ossicloruro di carbonio (8°a) e acido cloridrico anidro (10°); b) caricare e scaricare su suolo pubblico, fuori degli abitati le sostanze elencate al precedente capoverso a) senza che siano state avvisate le autorita' competenti a meno che tali operazioni non siano giustificate da un motivo grave attinente ala sicurezza. Qualora per un motivo qualsiasi, operazioni di maneggio debbano essere effettuate su suolo pubblico, e' fatto obbligo: - di dividere le materie e oggetti di natura diversa; - di maneggiare in posizione orizzontale i colli muniti a tale scopo di maniglie o tasselli.