Art. 383. 
Equipollenza dei titoli di studio conseguiti all'estero dai profughi 
 
  1. I cittadini italiani ed i loro familiari a carico, anche  se  di
cittadinanza non italiana, con la qualifica di profugo  di  cui  all'
articolo 1 della legge 26 dicembre 1981, n.  763  e  dall'articolo  1
della legge 15 ottobre 1991, n. 344, in possesso di titoli finali  di
studio, possono ottenerne l'equipollenza con i corrispondenti  titoli
finali di studio italiani. Coloro i quali siano in possesso di titoli
di studio intermedi possono ottenerne l'equipollenza  coi  titoli  di
studio finali italiani di grado immediatamente inferiore. 
  2. Il provvedimento, con cui viene riconosciuta l'equipollenza,  e'
emanato dal provveditore agli studi della provincia nella  quale  gli
interessati hanno stabilito o intendono stabilire la loro  residenza.
Le modalita', le condizioni e  i  presupposti  per  l'emanazione  del
suddetto provvedimento sono stabiliti con decreto del Ministro  della
pubblica istruzione, sentito il Ministro degli affari esteri. 
  3. Sono fatte salve le  disposizioni  in  materia  di  prosecuzione
degli  studi  presso  le  scuole  italiane  statali,   pareggiate   o
legalmente riconosciute, di cui agli articoli 377 e 378.