Art. 384. 
Riconoscimento  dei  titoli  di  studio  conseguiti   dai   cittadini
   jugoslavi appartenenti alla minoranza italiana 
 
  1. Ai cittadini della ex  Jugoslavia  appartenenti  alla  minoranza
italiana, costretti a lasciare il loro Paese per eventi bellici o per
motivi  di  guerra  civile,  che   abbiano   ottenuto   il   permesso
straordinario di soggiorno ai sensi dell'articolo 1  della  legge  23
dicembre 1991 n. 423 e  successive  modificazioni,  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 383. 
  2. I soggetti di cui al  comma  1,  provenienti  da  scuole  aventi
riconoscimento  legale  secondo  l'ordinamento  scolastico  della  ex
Jugoslavia, che chiedono l'iscrizione  ad  una  classe  della  scuola
dell'obbligo, sono iscritti, indipendentemente dall'eta', alla classe
a cui si viene iscritti nella scuola italiana  dell'obbligo  dopo  un
numero di anni di  scolarita'  corrispondente  a  quelli  frequentati
all'estero con esito positivo. Il carattere legale  della  scuola  di
provenienza e' attestato dalla  competente  autorita'  diplomatica  o
consolare italiana. La disposizione  di  cui  al  presente  comma  si
applica anche ai cittadini italiani che sono costretti a lasciare  la
ex Jugoslavia per eventi bellici o per motivi di guerra civile. 
  3. Ai fini dell'iscrizione  a  classi  di  istituti  di  istruzione
secondaria superiore si applica l'articolo 378.