Art. 384. Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti dai cittadini jugoslavi appartenenti alla minoranza italiana 1. Ai cittadini della ex Jugoslavia appartenenti alla minoranza italiana, costretti a lasciare il loro Paese per eventi bellici o per motivi di guerra civile, che abbiano ottenuto il permesso straordinario di soggiorno ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1991 n. 423 e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 383. 2. I soggetti di cui al comma 1, provenienti da scuole aventi riconoscimento legale secondo l'ordinamento scolastico della ex Jugoslavia, che chiedono l'iscrizione ad una classe della scuola dell'obbligo, sono iscritti, indipendentemente dall'eta', alla classe a cui si viene iscritti nella scuola italiana dell'obbligo dopo un numero di anni di scolarita' corrispondente a quelli frequentati all'estero con esito positivo. Il carattere legale della scuola di provenienza e' attestato dalla competente autorita' diplomatica o consolare italiana. La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai cittadini italiani che sono costretti a lasciare la ex Jugoslavia per eventi bellici o per motivi di guerra civile. 3. Ai fini dell'iscrizione a classi di istituti di istruzione secondaria superiore si applica l'articolo 378.