(Codice Penale-art. 384)
                              Art. 384. 
 
                     (Casi di non punibilita'). 
 
  Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369,
371-bis, 371-ter, 372, 373,  374  e  378,  non  e'  punibile  chi  ha
commesso il fatto per esservi stato  costretto  dalla  necessita'  di
salvare se medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile
nocumento nella liberta' o nell'onore. 
 
  Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372  e  373,  la
punibilita' e' esclusa se il fatto e' commesso da chi per  legge  non
avrebbe dovuto essere richiesto di fornire informazioni ai fini delle
indagini o assunto come  testimonio,  perito,  consulente  tecnico  o
interprete ovvero non avrebbe potuto essere  obbligato  a  deporre  o
comunque  a  rispondere  o  avrebbe  dovuto  essere  avvertito  della
facolta'  di  astenersi  dal  rendere  informazioni,   testimonianza,
perizia, consulenza o interpretazione. (152) (175) ((215)) 
 
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AGGIORNAMENTO (152) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 27 dicembre 1996, n. 416
(in G.U. 1ª s.s. 3/1/1997, n.  1),  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 384, secondo comma, del codice penale, nella
parte in cui non prevede l'esclusione della punibilita' per  false  o
reticenti informazioni assunte dalla polizia giudiziaria, fornite  da
chi avrebbe dovuto essere avvertito della facolta' di  astenersi  dal
renderle, a norma dell'art. 199 del codice di procedura penale". 
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AGGIORNAMENTO (175) 
  La L. 1 marzo 2001, n. 63 ha disposto (con l'art. 26, comma 1)  che
"Nei processi penali in corso alla data di entrata  in  vigore  della
presente legge si applicano le disposizioni degli articoli precedenti
salvo quanto stabilito nei commi da 2 a 5". 
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AGGIORNAMENTO (215) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 11 - 20 marzo 2009, n. 75 (in
G.U. 1ª s.s.  25/3/2009,  n.  12),  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 384, secondo comma, del codice penale, nella
parte in cui non prevede l'esclusione della punibilita' per  false  o
reticenti informazioni assunte dalla polizia giudiziaria, fornite  da
chi non avrebbe potuto essere  obbligato  a  renderle  o  comunque  a
rispondere in  quanto  persona  indagata  per  reato  probatoriamente
collegato - a norma dell'art. 371, comma 2,  lettera  b),  codice  di
procedura penale - a quello, commesso da altri, cui le  dichiarazioni
stesse si riferiscono".