Art. 386. (Art. 73 del Testo Unico) PRECAUZIONI PER IL MANEGGIO DEI COLLI E' vietato penetrare nei veicoli con apparecchi di illuminazione a fiamma. Inoltre gli apparecchi impiegati non devono presentare alcuna superficie metallica suscettibile di produrre scintille. E' vietato fumare durante il maneggio dei colli, in prossimita' dei colli sistemati in attesa di maneggio; vicino ai veicoli in sosta e all'interno dei veicoli. I colli devono essere sistemati nel veicoli in modo da evitare ogni attrito, scosse e urti, rovesciamento o caduta; durante il maneggio dei colli devono prenidersi precauzioni particolari per evitare il loro contatto con l'acqua.