(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 387)
                 Art. 387. (Art. 78 del Testo Unico) 
                               VEICOLI 

 
  Devono essere caricati: 
    a) su veicoli  scoperti,  i  colli  contenenti  materie  del  3°.
Tuttavia i colli del peso massimo di 25 kg. possono  essere  caricati
anche sui veicoli coperti; 
    b) su veicoli coperti o su veicoli scoperti  tendonati,  i  colli
contenenti materie del 9°-a) e su veicoli coperti, i colli contenenti
materie del 9°b).