Art. 387. 
Riconoscimento  dei  titoli  di  studio  e  professionali   e   delle
   qualifiche di mestiere acquisiti dai cittadini extracomunitari nei
   paesi di origine. 
 
  1.  Con   decreto   del   Presidente   della   Repubblica,   previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su  proposta  del  Ministro
della pubblica istruzione, e' disciplinato,  in  conformita'  con  la
normativa comunitaria, il  riconoscimento  dei  titoli  di  studio  e
professionali, nonche' delle qualifiche  di  mestiere  acquisite  dai
cittadini extracomunitari nei paesi  di  origine,  e  sono  istituiti
altresi' gli eventuali corsi di  adeguamento  e  di  integrazione  da
svolgersi presso istituti scolastici italiani.