Art. 388. 
Riconoscimento reciproco dei titoli di studio conseguiti in Italia  e
                   nella Repubblica di San Marino 
 
  1. A norma dell'accordo tra la Repubblica Italiana e la  Repubblica
di San Marino, ratificato e reso esecutivo con la  legge  18  ottobre
1984 n. 760, i titoli di studio conseguiti in ciascuno dei due  Stati
sono  riconosciuti  nell'altro  Stato  secondo  le  disposizioni  ivi
previste. 
 
          Nota all'art. 388:
             - La legge n.  760/1984  reca  (Ratifica  ed  esecuzione
          dell'accordo  tra il Governo della Repubblica italiana e il
          Governo della Repubblica di San Marino  sul  riconoscimento
          reciproco  dei titoli di studio, firmato a San Marino il 28
          aprile 1983).