Art. 39 Prima applicazione del procedimento negoziale 1. Fermo quanto disposto dall'articolo 11 della legge 28 luglio 1999, n. 266, in sede di prima applicazione del presente decreto, al fine di garantire il parallelismo temporale della disciplina del personale prefettizio rispetto a quella del comparto dei ministeri, il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 29, comma 5, riguarda il biennio 2000-2001 sia per gli aspetti economici che per quelli giuridici. 2. Ai fini dell'adozione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, il Ministro per la funzione pubblica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua la delegazione sindacale ed avvia il procedimento negoziale.
Nota all'art. 39: - Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 28 luglio 1999, n. 266 (per l'argomento vedasi nelle note alle premesse): "Art. 11 (Disposizione transitoria). - 1. Fino all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento dell'accordo previsto dall'art. 10, comma 1, lettera a), della presente legge, resta ferma l'applicazione dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, per il personale delle qualifiche direttive della carriera prefettizia, nonche' delle disposizioni in materia di adeguamento retributivo automatico del personale non contrattualizzato, per il personale delle qualifiche dirigenziali della medesima carriera prefettizia. 2. Gli incrementi corrisposti ai sensi del comma 1 sono riassorbiti dagli incrementi di cui all'art. 10, comma 1, lettera a). 3. Con il decreto del Presidente della Repubblica, di cui all'art. 10, comma 1, lettera a) si provvede all'abrogazione delle disposizioni incompatibili".