Art. 39
            Prima applicazione del procedimento negoziale

  1.  Fermo  quanto  disposto  dall'articolo 11 della legge 28 luglio
1999,  n. 266, in sede di prima applicazione del presente decreto, al
fine  di  garantire  il  parallelismo  temporale della disciplina del
personale  prefettizio  rispetto a quella del comparto dei ministeri,
il  decreto  del  Presidente della Repubblica di cui all'articolo 29,
comma  5, riguarda il biennio 2000-2001 sia per gli aspetti economici
che per quelli giuridici.
  2.   Ai   fini  dell'adozione  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  di  cui al comma 1, il Ministro per la funzione pubblica,
entro  trenta  giorni  dalla  data  di entrata in vigore del presente
decreto,  individua la delegazione sindacale ed avvia il procedimento
negoziale.
 
          Nota all'art. 39:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  11  della  legge
          28 luglio  1999,  n. 266 (per l'argomento vedasi nelle note
          alle premesse):
              "Art.   11   (Disposizione   transitoria).  -  1.  Fino
          all'emanazione  del decreto del Presidente della Repubblica
          di recepimento dell'accordo previsto dall'art. 10, comma 1,
          lettera    a),    della   presente   legge,   resta   ferma
          l'applicazione  dell'art.  17  del  decreto  del Presidente
          della  Repubblica  24 aprile 1982, n. 340, per il personale
          delle  qualifiche  direttive  della  carriera  prefettizia,
          nonche'   delle  disposizioni  in  materia  di  adeguamento
          retributivo automatico del personale non contrattualizzato,
          per   il  personale  delle  qualifiche  dirigenziali  della
          medesima carriera prefettizia.
              2. Gli incrementi corrisposti ai sensi del comma 1 sono
          riassorbiti  dagli  incrementi di cui all'art. 10, comma 1,
          lettera a).
              3.  Con  il decreto del Presidente della Repubblica, di
          cui   all'art.   10,   comma  1,  lettera  a)  si  provvede
          all'abrogazione delle disposizioni incompatibili".