Articolo 39 
Assunzioni obbligatorie delle  categorie  protette  e  tirocinio  per
                        portatori di handicap 
(Art.42 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall'art.19 del 
d.lgs n.546 del 1993 e modificato prima dall'art.43, comma 1 del 
d.lgs n.80 del 1998 e poi dall'art.22, comma 1 del  d.lgs  n.387  del
                                1998) 
 
   1. Le amministrazioni pubbliche promuovono o propongono  programmi
di assunzioni per portatori di handicap  ai  sensi  dell'articolo  11
della legge 12 marzo 1999, n.68, sulla base delle direttive impartite
dalla Presidenza del Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  della
funzione pubblica e dal Ministero del lavoro, della  salute  e  delle
politiche  sociali,  cui  confluisce  il  Dipartimento  degli  affari
sociali  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  ai   sensi
dell'articolo 45, comma 3 del decreto  legislativo  30  luglio  1999,
n.300 con le decorrenze previste dall'articolo 10, commi 3 e  4,  del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303. 
 
             Note all'art. 39:
                 -  Si  trascrive il testo vigente dell'art. 11 della
          legge  12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro
          dei disabili):
                 "Art.  11 (Convenzioni e convenzioni di integrazione
          lavorativa).   -  1.  Al  fine  di  favorire  l'inserimento
          lavorativo  dei  disabili,  gli  uffici competenti, sentito
          l'organismo  di  cui  all'art.  6,  comma  3,  del  decreto
          legislativo  23 dicembre  1997,  n.  469,  come  modificato
          dall'art.  6 della presente legge, possono stipulare con il
          datore   di   lavoro   convenzioni  aventi  ad  oggetto  la
          determinazione  di  un  programma  mirante al conseguimento
          degli obiettivi occupazionali di cui alla presente legge.
                 2.  Nella  convenzione  sono  stabiliti i tempi e le
          modalita'  delle  assunzioni  che  il  datore  di lavoro si
          impegna  ad effettuare. Tra le modalita' che possono essere
          convenute   vi   sono   anche   la  facolta'  della  scelta
          nominativa,   lo  svolgimento  di  tirocini  con  finalita'
          formative  o di orientamento, l'assunzione con contratto di
          lavoro  a  termine, lo svolgimento di periodi di prova piu'
          ampi  di  quelli previsti dal contratto collettivo, purche'
          l'esito  negativo  della prova, qualora sia riferibile alla
          menomazione  da cui e' affetto il soggetto, non costituisca
          motivo di risoluzione del rapporto di lavoro.
                 3.  La  convenzione  puo' essere stipulata anche con
          datori  di lavoro che non sono obbligati alle assunzioni ai
          sensi della presente legge.
                 4.  Gli  uffici  competenti  possono stipulare con i
          datori di lavoro convenzioni di integrazione lavorativa per
          l'avviamento   di   disabili   che  presentino  particolari
          caratteristiche  e  difficolta'  di  inserimento  nel ciclo
          lavorativo ordinario.
                 5.  Gli uffici competenti promuovono ed attuano ogni
          iniziativa  utile  a  favorire l'inserimento lavorativo dei
          disabili  anche  attraverso  convenzioni con le cooperative
          sociali di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge
          8 novembre 1991, n. 381, e con i consorzi di cui all'art. 8
          della  stessa  legge,  nonche'  con  le  organizzazioni  di
          volontariato   iscritte   nei  registri  regionali  di  cui
          all'art.  6  della legge 11 agosto 1991, n. 266, e comunque
          con  gli organismi di cui agli articoli 17 e 18 della legge
          5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con altri soggetti pubblici
          e  privati  idonei  a  contribuire alla realizzazione degli
          obiettivi della presente legge.
                 6.  L'organismo  di  cui  all'art.  6,  comma 3, del
          decreto   legislativo   23 dicembre   1997,  n.  469,  come
          modificato  dall'art. 6 della presente legge, puo' proporre
          l'adozione  di  deroghe  ai  limiti di eta' e di durata dei
          contratti  di  formazione-lavoro e di apprendistato, per le
          quali  trovano applicazione le disposizioni di cui al comma
          3  ed  al  primo  periodo  del  comma  6  dell'art.  16 del
          decreto-legge  16 maggio  1994,  n.  299,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  19 luglio  1994, n. 451. Tali
          deroghe devono essere giustificate da specifici progetti di
          inserimento mirato.
                 7.   Oltre   a   quanto  previsto  al  comma  2,  le
          convenzioni di integrazione lavorativa devono:
                   a) indicare     dettagliatamente    le    mansioni
          attribuite  al  lavoratore disabile e le modalita' del loro
          svolgimento;
                   b) prevedere le forme di sostegno, di consulenza e
          di  tutoraggio  da parte degli appositi servizi regionali o
          dei  centri di orientamento professionale e degli organismi
          di  cui all'art. 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al
          fine di favorire l'adattamento al lavoro del disabile;
                   c) prevedere  verifiche  periodiche sull'andamento
          del   percorso   formativo   inerente   la  convenzione  di
          integrazione  lavorativa,  da  parte  degli  enti  pubblici
          incaricati delle attivita' di sorveglianza e controllo".
                 -  Si trascrive il testo vigente dell'art. 45, comma
          3,  del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59):
                 "3.  Al  ministero  sono trasferite, con le inerenti
          risorse,  le  funzioni  dei  ministeri  del  lavoro e della
          previdenza sociale e della sanita', nonche' le funzioni del
          dipartimento  per  gli  affari  sociali, operante presso la
          Presidenza  del Consiglio dei Ministri, ivi comprese quelle
          in  materia  di immigrazione, eccettuate quelle attribuite,
          anche dal presente decreto, ad altri ministeri o agenzie, e
          fatte  in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli
          articoli  1,  comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della
          legge  15 marzo  1997,  n.  59, le funzioni conferite dalla
          vigente  legislazione  alle regioni ed agli enti locali. Il
          ministero  esercita la vigilanza sull'agenzia per i servizi
          sanitari  regionali, di cui al decreto legislativo 31 marzo
          1998,  n.  115, sull'agenzia per il servizio civile, di cui
          all'art.  10,  commi  6 e seguenti, del decreto legislativo
          sul  riordino  della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
          Il  ministero  esercita  altresi'  le funzioni di vigilanza
          spettanti  al  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale,   a   norma  dell'art.  88,  sull'agenzia  per  la
          formazione e l'istruzione professionale".
                 -  Si trascrive il testo vigente dell'art. 10, commi
          3  e  4,  del  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 303
          (Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a
          norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59):
                 "3.   A   decorrere   dalla  data  di  inizio  della
          legislatura  successiva a quella in cui il presente decreto
          entra in vigore, sono trasferiti al Ministero dell'interno,
          con  le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, i
          compiti svolti dagli uffici dei commissari di Governo nelle
          regioni.
                 4.  A  decorrere  dalla data di cui al comma 3, sono
          trasferiti  al  Ministero  del lavoro, della salute e delle
          politiche  sociali, secondo le disposizioni di cui all'art.
          45 del decreto legislativo sul riordinamento dei ministeri,
          i  compiti esercitati dal Dipartimento degli affari sociali
          della  Presidenza. Al Ministero stesso sono contestualmente
          trasferite  le  inerenti  risorse finanziarie, materiali ed
          umane".