Art. 39
                 Convenzioni in materia di sicurezza

 1. Nell'ambito delle direttive impartite dal Ministro dell'interno
  per il potenziamento dell'attivita' di prevenzione, il Dipartimento
della  pubblica  sicurezza  puo'  stipulare  convenzioni con soggetti
pubblici  e  privati  dirette  a  fornire, con la contribuzione degli
stessi  soggetti,  servizi specialistici, finalizzati ad incrementare
la sicurezza pubblica.
  2.  La  contribuzione  puo'  consistere  nella fornitura dei mezzi,
attrezzature,  locali,  nella  corresponsione  dei  costi  aggiuntivi
sostenuti   dal   Ministero  dell'interno,  nella  corresponsione  al
personale  impiegato  di  indennita' commisurate a quelle vigenti per
servizi analoghi o determinate con decreto del Ministro dell'interno,
di  concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro   per   la  funzione  pubblica,  sentite  le  organizzazioni
sindacali del personale rappresentative sul piano nazionale.
  3. Per le convenzioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le
disposizioni dell'articolo 27, comma 2, della legge 23 dicembre 1999,
n. 488.
  4.  L'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 232, non si applica
alle convenzioni stipulate in attuazione del presente articolo.
 
             Note all'art. 39:
                 Comma 3.
                 - Il  testo  dell'art.  27,  comma 2, della legge 23
          dicembre  1999,  n. 488 (Disposizioni per la formazione del
          bilancio   annuale   e   pluriennale   dello  Stato.  Legge
          finanziaria 2000) e' il seguente:
                 "Art. 27 (Disposizioni varie di razionalizzazione in
          materia contabile). - (Omissis).
                 2.  Ferma  restando  la disposizione del comma 1, le
          somme  dovute  da  amministrazioni  ed  enti  pubblici o da
          privati  per  prestazioni  e  servizi  resi  dalle Forze di
          polizia  sono  versate  in  apposita unita' previsionale di
          base  dell'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per essere
          riassegnate,  con  decreti  del  Ministro  del  tesoro, del
          bilancio  e della programmazione economica, alle pertinenti
          unita'   previsionali   di   base   delle   amministrazioni
          interessate".
                 Comma 4.
                 - Il  testo  dell'art. 18 della legge 7 agosto 1990,
          n.  232 (Copertura per le spese derivanti dall'applicazione
          dell'accordo   per   il   triennio  1988-1990  relativo  al
          personale  della  Polizia di Stato ed estensione agli altri
          Corpi di polizia) e' il seguente:
                 "Art.  18 (Indennita' per il personale della polizia
          stradale  impiegato  nei  servizi  autostradali).  -  1. In
          occasione del rinnovo delle vigenti convenzioni intervenute
          tra  il Ministero dell'interno e le societa' concessionarie
          di  autostrade  per l'effettuazione del servizio di polizia
          sulle  autostrade, le maggiori somme introitate dallo Stato
          per  le  indennita'  di  cui  agli  articoli 1 e 3 della, e
          successive modificazioni, sono versate ad apposito capitolo
          del bilancio dello Stato.
                 2. Con successivi decreti del Ministro del tesoro le
          somme  di  cui al comma 1, detratta la quota utilizzabile a
          titolo  di  rivalutazione  delle  indennita'  nelle  misure
          attuali,  da  contenersi nel limite del tasso di inflazione
          programmato   in   sede   di   relazione   previsionale   e
          programmatica,  saranno  riassegnate  ad  apposito capitolo
          dello  stato  di  previsione del Ministero dell'interno per
          essere  ripartite  fra  il personale della polizia di Stato
          che   svolge  i  servizi  di  polizia  stradale  in  ambito
          autostradale.
                 3. I criteri e le modalita' per la ripartizione e la
          corresponsione  al personale delle somme di cui al comma 2,
          il  cui  importo giornaliero non potra', comunque, eccedere
          la  misura  di  L. 10.000 pro-capite, saranno stabiliti con
          decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con il
          Ministro  del  tesoro,  sentite le organizzazioni sindacali
          della  polizia  di  Stato maggiormente  rappresentative sul
          piano nazionale.
                 4.  L'eventuale  differenza tra le somme assegnate e
          quelle  ripartite  sara' devoluta al Fondo per il personale
          della polizia di Stato".