Art. 39 
                     (Obblighi di comunicazione) 
 
   1. Il titolare del trattamento e' tenuto a comunicare  previamente
al Garante le seguenti circostanze: 
   a) comunicazione  di  dati  personali  da  parte  di  un  soggetto
pubblico ad altro soggetto pubblico non  prevista  da  una  norma  di
legge o di regolamento, effettuata in qualunque forma anche  mediante
convenzione; 
   b) trattamento di dati  idonei  a  rivelare  lo  stato  di  salute
previsto dal programma  di  ricerca  biomedica  o  sanitaria  di  cui
all'articolo 110, comma 1, primo periodo. 
   2. I trattamenti oggetto di comunicazione ai  sensi  del  comma  1
possono essere iniziati decorsi quarantacinque giorni dal ricevimento
della comunicazione salvo diversa determinazione anche successiva del
Garante. 
 
   3. La comunicazione di cui al comma 1 e'  inviata  utilizzando  il
modello predisposto e reso disponibile dal  Garante,  e  trasmessa  a
quest'ultimo  per  via  telematica   osservando   le   modalita'   di
sottoscrizione con firma digitale e conferma del ricevimento  di  cui
all'articolo  38,  comma  2,  oppure  mediante  telefax   o   lettera
raccomandata.