Articolo 39
             Interventi conservativi su beni dello Stato

   1.  Il  Ministero provvede alle esigenze di conservazione dei beni
culturali  di  appartenenza statale, anche se in consegna o in uso ad
amministrazioni diverse o ad altri soggetti, sentiti i medesimi.
   2.  Salvo  che non sia diversamente concordato, la progettazione e
l'esecuzione  degli  interventi  di  cui  al comma 1, relativi a beni
immobili,  sono assunte dall'amministrazione o dal soggetto medesimi,
ferma    restando   la   competenza   del   Ministero   al   rilascio
dell'autorizzazione sul progetto ed alla vigilanza sui lavori.
   3. Per l'esecuzione degli interventi di cui al comma 1, relativi a
beni immobili, il Ministero trasmette il progetto e comunica l'inizio
dei lavori al comune o alla citta' metropolitana.