Art. 39. 
         Ipotesi di difformi valutazioni degli Stati membri 
  1. Quando uno stesso medicinale veterinario e' stato oggetto di due
o piu' domande di AIC, di cui una presentata in Italia a norma  degli
articoli 12, 13, 14, 15, 16, e 17  e  gli  Stati  membri  interessati
hanno adottato decisioni divergenti in  merito  alla  autorizzazione,
alla sospensione o alla  revoca,  il  Ministero  della  salute  o  il
titolare  dell'AIC  possono  adire  il  Comitato  per  i   medicinali
veterinari affinche' si applichi la procedura di  cui  agli  articoli
40, 41 e 42. Dopo l'espletamento  di  tale  procedura,  il  Ministero
della salute adegua, ove necessario, le proprie  determinazioni  alla
decisione adottata in sede comunitaria,  entro  trenta  giorni  dalla
notifica della stessa. La disposizione di cui al  precedente  periodo
si applica, altresi', quando il Comitato e' adito direttamente  dalla
Commissione o da altro Stato membro o dal richiedente o dal  titolare
dell'AIC in altro Stato membro. 
  2. Allo scopo di promuovere l'armonizzazione  delle  autorizzazioni
dei medicinali  veterinari  nella  Unione  europea  e  di  rafforzare
l'efficacia delle disposizioni di cui  agli  articoli  10  e  1l,  il
Ministero della salute trasmette al Gruppo di coordinamento un elenco
dei medicinali per i  quali  dovrebbe  essere  redatto  un  riassunto
armonizzato delle caratteristiche del prodotto.  Il  Ministero  della
salute  adegua,  ove  necessario,  le  proprie  determinazioni   alle
decisioni adottate in sede comunitaria secondo la procedura di cui al
comma 1, entro 30 giorni dalla notifica delle stesse.