Art. 39. Proroghe in materia radiotelevisiva 1. Fino alla ratifica del nuovo accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino in materia di collaborazione in campo radiotelevisivo e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2008, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' autorizzato ad assicurare, nell'ambito delle risorse finanziarie del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la prosecuzione della fornitura dei servizi previsti dalla apposita convenzione con la RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A. 2. Il diritto dei canali tematici satellitari di cui all'articolo 1, comma 1247, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a percepire i contributi spettanti ai sensi della normativa vigente e' prorogato all'annualita' 2008.