Art. 39.
                  Proroghe in materia radiotelevisiva

    1.  Fino  alla  ratifica  del  nuovo  accordo  tra  la Repubblica
  italiana e la Repubblica di San Marino in materia di collaborazione
  in  campo  radiotelevisivo  e,  comunque,  non oltre il 31 dicembre
  2008,   il  Dipartimento  per  l'informazione  e  l'editoria  della
  Presidenza del Consiglio dei Ministri e' autorizzato ad assicurare,
  nell'ambito delle risorse finanziarie del bilancio della Presidenza
  del  Consiglio  dei  Ministri,  la prosecuzione della fornitura dei
  servizi   previsti   dalla   apposita  convenzione  con  la  RAI  -
  Radiotelevisione Italiana S.p.A.
    2. Il diritto dei canali tematici satellitari di cui all'articolo
  1,  comma  1247,  secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n.
  296,  a  percepire  i contributi spettanti ai sensi della normativa
  vigente e' prorogato all'annualita' 2008.