Art. 39. Modalita' di registrazione per i soggetti indicati nell'articolo 14, comma 1, lettere a), b), c) d) ed f) 1. Ai fini del rispetto degli obblighi di registrazione di cui all'articolo 36, i soggetti di cui all'articolo 14, comma 1, dalla lettera a) alla lettera d) e lettera f), utilizzano i sistemi informatici di cui sono dotati per lo svolgimento della propria attivita' elaborandone mensilmente le informazioni ivi contenute. 2. I dati e le informazioni registrate con le modalita' di cui al comma 1 sono rese disponibili entro tre giorni dalla relativa richiesta. 3. In alternativa alle modalita' di cui al comma 1, puo' essere istituito l'archivio unico informatico ovvero possono essere utilizzate le modalita' indicate nell'articolo 38. 4. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentite le associazioni di categoria, adotta specifiche tecniche del presente articolo, nonche' del comma 3 dell'articolo 24. 5. Per i destinatari del presente articolo il Ministero dell'economia e delle finanze puo' stabilire modalita' di registrazione differenti da quelle ivi previste, di concerto con il Ministero dell'interno.