Art. 39. 
                      (Riallocazione di fondi) 
 
  1. Le somme di cui all'articolo 2-bis, comma  1,  lettera  b),  del
decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 17 agosto 2005,  n.  168,  non  impegnate  alla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente   legge,   sono   destinate   al
cofinanziamento dei progetti di sviluppo di  reti  di  connettivita',
anche con tecnologie senza fili (wireless), e di  servizi  innovativi
di tipo amministrativo e didattico presentati dalle universita'. 
  2. Al fine di favorire le iniziative di creazione  di  imprese  nei
settori innovativi promosse da giovani ricercatori, la Presidenza del
Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  per  l'innovazione  e   le
tecnologie,   di   concerto   con   il   Ministro    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, definisce un programma di incentivi
e di agevolazioni, attuati in regime de minimis,  dando  priorita'  a
progetti in grado di contribuire al miglioramento qualitativo e  alla
razionalizzazione dei servizi offerti dalla pubblica amministrazione.
All'attuazione del  presente  comma  si  provvede  nel  limite  delle
risorse finanziarie disponibili, assegnate, ai sensi dell'articolo 27
della legge 16 gennaio 2003, n. 3, al progetto "Fondo di garanzia per
le piccole e medie imprese" con decreto dei Ministri delle  attivita'
produttive e per  l'innovazione  e  le  tecnologie  15  giugno  2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29  giugno  2004,  non
impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge. 
  3.  Le  risorse   finanziarie   assegnate   al   Dipartimento   per
l'innovazione e le tecnologie  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri  e  al  CNIPA  con  delibere  del  CIPE  adottate  ai  sensi
dell'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,  e  successive
modificazioni, non impegnate alla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge e non destinate all'attuazione di accordi di programma
quadro di cui all'articolo 2, comma  203,  della  legge  23  dicembre
1996,  n.   662,   e   successive   modificazioni,   possono   essere
riprogrammate dal CIPE in  favore  degli  interventi  proposti  dallo
stesso Dipartimento. Possono altresi' essere destinate alle finalita'
di cui al periodo precedente le risorse finanziarie per  l'anno  2009
di cui all'articolo 1, comma 892, della legge 27  dicembre  2006,  n.
296, non ancora programmate. 
  4. All'articolo 27, comma 1, della legge 16  gennaio  2003,  n.  3,
dopo le parole: "puo' inoltre promuovere e finanziare progetti"  sono
inserite le seguenti: ", anche di carattere internazionale,". 
 
          Note all'art. 39:
             -  Si  riporta  il testo del comma 1 dell'art. 2-bis del
          decreto-legge  30 giugno 2005, n. 115 (Disposizioni urgenti
          per  assicurare  la funzionalita' di settori della pubblica
          amministrazione),   convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 17 agosto 2005, n. 168:
             «1.  Allo  scopo  di  fornire alle universita' strumenti
          didattici innovativi fondati su reti di connettivita' senza
          fili nonche' di favorire l'acquisto da parte degli studenti
          di  personal  computer  idonei  a connettersi alle predette
          reti, sono stanziate:
              a)  la  somma  di  2,5  milioni di euro nell'anno 2005,
          destinata   al   cofinanziamento   di   progetti   per   la
          realizzazione  di  reti  di  connettivita' senza fili nelle
          universita';
              b)  la  somma  di  10  milioni  di euro nell'anno 2005,
          destinata  all'erogazione  di un contributo di 200 euro per
          l'acquisto di personal computer da parte degli studenti che
          usufruiscono  delle  esenzioni dalle tasse e dai contributi
          universitari;
              c)  la  somma  di  2,5  milioni di euro nell'anno 2005,
          destinata  alla costituzione di un fondo di garanzia per la
          copertura  dei  rischi  sui prestiti erogati da istituti di
          credito agli studenti universitari che intendono acquistare
          un personal computer.».
              -  Si  riporta  il testo dell'art. 27 della gia' citata
          legge n. 3 del 2003:
             «Art.   27   (Disposizioni  in  materia  di  innovazione
          tecnologica  nella  pubblica  amministrazione).  -  1.  Nel
          perseguimento   dei   fini   di   maggior   efficienza   ed
          economicita'   dell'azione   amministrativa,   nonche'   di
          modernizzazione  e  sviluppo  del  Paese,  il  Ministro per
          l'innovazione    e   le   tecnologie,   nell'attivita'   di
          coordinamento  e di valutazione dei programmi, dei progetti
          e  dei  piani di azione formulati dalle amministrazioni per
          lo  sviluppo  dei sistemi informativi, sostiene progetti di
          grande  contenuto  innovativo,  di rilevanza strategica, di
          preminente  interesse nazionale, con particolare attenzione
          per   i   progetti   di   carattere   intersettoriale,  con
          finanziamenti aggiuntivi a carico e nei limiti del Fondo di
          cui  al  comma  2;  puo'  inoltre  promuovere  e finanziare
          progetti del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie
          con le medesime caratteristiche.
             2.  Il Ministro, sentito il Comitato dei Ministri per la
          societa'  dell'informazione, individua i progetti di cui al
          comma 1, con l'indicazione degli stanziamenti necessari per
          la  realizzazione di ciascuno di essi. Per il finanziamento
          relativo  e'  istituito  il  «Fondo  di finanziamento per i
          progetti  strategici  nel settore informatico», iscritto in
          una  apposita  unita'  previsionale  di base dello stato di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
             3.  Per  il finanziamento del Fondo di cui al comma 2 e'
          autorizzata  la  spesa  di 25.823.000 euro per l'anno 2002,
          51.646.000  euro  per  l'anno  2003  e  77.469.000 euro per
          l'anno   2004.  Al  relativo  onere  si  provvede  mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
          fini   del   bilancio   triennale   2002-2004,  nell'ambito
          dell'unita'  previsionale  di base di conto capitale «Fondo
          speciale»   dello   stato   di   previsione  del  Ministero
          dell'economia  e  delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
          parzialmente   utilizzando   l'accantonamento  relativo  al
          medesimo Ministero.
             4.  Le  risorse di cui all'art. 29, comma 7, lettera b),
          secondo  periodo,  della  legge  28  dicembre 2001, n. 448,
          destinate  al  finanziamento  dei  progetti  innovativi nel
          settore informatico, confluiscono nel Fondo di cui al comma
          2  e  a  tal  fine vengono mantenute in bilancio per essere
          versate in entrata e riassegnate al Fondo medesimo.
             5.   Il   Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  ad  apportare con propri decreti le occorrenti
          variazioni di bilancio.
             6. A decorrere dall'anno 2005, l'autorizzazione di spesa
          puo'  essere  rifinanziata  ai sensi dell'art. 11, comma 3,
          lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
          modificazioni.
             7.   Il  Ministro  per  l'innovazione  e  le  tecnologie
          assicura  il  raccordo  con  il  Ministro  per  la funzione
          pubblica  relativamente  alle  innovazioni  che  riguardano
          l'ordinamento  organizzativo  e  funzionale delle pubbliche
          amministrazioni.
             8.  Entro  un anno dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge  sono  emanati  uno  o piu' regolamenti, ai
          sensi  dell'art.  117,  sesto  comma,  della Costituzione e
          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          per introdurre nella disciplina vigente le norme necessarie
          ai fini del conseguimento dei seguenti obiettivi:
              a)  diffusione dei servizi erogati in via telematica ai
          cittadini  e  alle  imprese,  anche  con  l'intervento  dei
          privati, nel rispetto dei principi di cui all'art. 97 della
          Costituzione e dei provvedimenti gia' adottati;
              b)   [diffusione   e  uso  della  carta  nazionale  dei
          servizi];
              c) diffusione dell'uso delle firme elettroniche;
              d)  ricorso  a  procedure  telematiche  da  parte della
          pubblica amministrazione per l'approvvigionamento di beni e
          servizi,   potenziando  i  servizi  forniti  dal  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  attraverso  la CONSIP Spa
          (concessionaria servizi informativi pubblici);
              e)   estensione   dell'uso   della   posta  elettronica
          nell'ambito  delle pubbliche amministrazioni e dei rapporti
          tra pubbliche amministrazioni e privati;
              f) generalizzazione del ricorso a procedure telematiche
          nella contabilita' e nella tesoreria;
              g)    alfabetizzazione    informatica    dei   pubblici
          dipendenti;
              h)   impiego   della   telematica  nelle  attivita'  di
          formazione dei dipendenti pubblici;
              i)  diritto  di  accesso e di reclamo esperibile in via
          telematica  da  parte  dell'interessato nei confronti delle
          pubbliche amministrazioni.
             9.  I  regolamenti  di  cui  al comma 8 sono adottati su
          proposta  congiunta dei Ministri per la funzione pubblica e
          per  l'innovazione  e  le  tecnologie,  di  concerto con il
          Ministro dell'economia e delle finanze.
             10.  all'art.  29  della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
          sono apportate le seguenti modificazioni:
              a) ...;
              b)  al  comma  7, lettera b), dopo le parole: «pubblica
          amministrazione  (AIPA)» sono inserite le seguenti: «, fino
          alla  data  di  entrata in vigore del regolamento di cui al
          comma 6».
             -  Per  il testo dell'art. 61 della gia' citata legge n.
          289  del 2002 si veda nelle note all'art. 14 della presente
          legge.
             -  Si  riporta  il testo del comma 203 dell'art. 2 della
          legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione
          della finanza pubblica), e successive modificazioni:
             «203.  Gli  interventi che coinvolgono una molteplicita'
          di  soggetti  pubblici  e  privati  ed  implicano decisioni
          istituzionali   e   risorse   finanziarie  a  carico  delle
          amministrazioni   statali,   regionali   e  delle  province
          autonome  nonche' degli enti locali possono essere regolati
          sulla base di accordi cosi' definiti:
              a)  «Programmazione  negoziata», come tale intendendosi
          la  regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra
          il  soggetto  pubblico  competente  e  la  parte o le parti
          pubbliche o private per l'attuazione di interventi diversi,
          riferiti  ad un'unica finalita' di sviluppo, che richiedono
          una valutazione complessiva delle attivita' di competenza;
              b)  «Intesa  istituzionale  di  programma»,  come  tale
          intendendosi   l'accordo   tra   amministrazione  centrale,
          regionale  o  delle province autonome con cui tali soggetti
          si  impegnano  a collaborare sulla base di una ricognizione
          programmatica  delle  risorse  finanziarie disponibili, dei
          soggetti   interessati  e  delle  procedure  amministrative
          occorrenti, per la realizzazione di un piano pluriennale di
          interventi  d'interesse  comune o funzionalmente collegati.
          La  gestione  finanziaria  degli interventi per i quali sia
          necessario il concorso di piu' amministrazioni dello Stato,
          nonche'   di  queste  ed  altre  amministrazioni,  enti  ed
          organismi  pubblici, anche operanti in regime privatistico,
          puo'  attuarsi secondo le procedure e le modalita' previste
          dall'art.  8 del decreto del Presidente della Repubblica 20
          aprile 1994, n. 367;
              c)   «Accordo   di   programma   quadro»,   come   tale
          intendendosi  l'accordo  con  enti locali ed altri soggetti
          pubblici  e  privati  promosso  dagli organismi di cui alla
          lettera  b),  in  attuazione di una intesa istituzionale di
          programma  per  la definizione di un programma esecutivo di
          interventi  di interesse comune o funzionalmente collegati.
          L'accordo  di programma quadro indica in particolare: 1) le
          attivita'  e  gli  interventi da realizzare, con i relativi
          tempi e modalita' di attuazione e con i termini ridotti per
          gli  adempimenti procedimentali; 2) i soggetti responsabili
          dell'attuazione  delle  singole attivita' ed interventi; 3)
          gli  eventuali  accordi  di programma ai sensi dell'art. 27
          della  legge  8  giugno  1990,  n.  142;  4)  le  eventuali
          conferenze   di   servizi   o  convenzioni  necessarie  per
          l'attuazione   dell'accordo;  5)  gli  impegni  di  ciascun
          soggetto,   nonche'   del  soggetto  cui  competono  poteri
          sostitutivi  in caso di inerzie, ritardi o inadempienze; 6)
          i  procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti
          tra  i  soggetti  partecipanti  all'accordo;  7) le risorse
          finanziarie   occorrenti   per   le  diverse  tipologie  di
          intervento,  a  valere  sugli stanziamenti pubblici o anche
          reperite  tramite finanziamenti privati; 8) le procedure ed
          i  soggetti  responsabili per il monitoraggio e la verifica
          dei  risultati. L'accordo di programma quadro e' vincolante
          per  tutti i soggetti che vi partecipano. I controlli sugli
          atti  e  sulle  attivita'  posti  in  essere  in attuazione
          dell'accordo   di   programma  quadro  sono  in  ogni  caso
          successivi. Limitatamente alle aree di cui alla lettera f),
          gli  atti  di  esecuzione  dell'accordo di programma quadro
          possono  derogare alle norme ordinarie di amministrazione e
          contabilita',     salve    restando    le    esigenze    di
          concorrenzialita'   e  trasparenza  e  nel  rispetto  della
          normativa  comunitaria in materia di appalti, di ambiente e
          di  valutazione  di  impatto ambientale. Limitatamente alle
          predette  aree  di  cui  alla  lettera  f),  determinazioni
          congiunte   adottate   dai  soggetti  pubblici  interessati
          territorialmente  e per competenza istituzionale in materia
          urbanistica  possono  comportare  gli effetti di variazione
          degli  strumenti  urbanistici  gia'  previsti dall'art. 27,
          commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142;
              d)   «Patto   territoriale»,   come  tale  intendendosi
          l'accordo,  promosso  da  enti  locali, parti sociali, o da
          altri  soggetti  pubblici  o privati con i contenuti di cui
          alla lettera c), relativo all'attuazione di un programma di
          interventi   caratterizzato   da   specifici  obiettivi  di
          promozione dello sviluppo locale;
              e)  «Contratto di programma», come tale intendendosi il
          contratto    stipulato    tra   l'amministrazione   statale
          competente,  grandi  imprese,  consorzi  di medie e piccole
          imprese  e  rappresentanze  di distretti industriali per la
          realizzazione   di  interventi  oggetto  di  programmazione
          negoziata;
              f)  «Contratto  di  area»,  come  tale  intendendosi lo
          strumento  operativo, concordato tra amministrazioni, anche
          locali,  rappresentanze  dei  lavoratori  e  dei  datori di
          lavoro,  nonche'  eventuali altri soggetti interessati, per
          la  realizzazione delle azioni finalizzate ad accelerare lo
          sviluppo  e  la  creazione  di  una  nuova  occupazione  in
          territori  circoscritti,  nell'ambito  delle  aree di crisi
          indicate  dal  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, su
          proposta  del Ministero del bilancio e della programmazione
          economica  e sentito il parere delle competenti Commissioni
          parlamentari,  che  si  pronunciano  entro  quindici giorni
          dalla richiesta, e delle aree di sviluppo industriale e dei
          nuclei  di industrializzazione situati nei territori di cui
          all'obiettivo  1  del  Regolamento  CEE n. 2052/88, nonche'
          delle aree industrializzate realizzate a norma dell'art. 32
          della  legge  14  maggio  1981,  n.  219  ,  che presentino
          requisiti  di  piu'  rapida  attivazione di investimenti di
          disponibilita'  di  aree  attrezzate e di risorse private o
          derivanti  da  interventi  normativi. Anche nell'ambito dei
          contratti  d'area dovranno essere garantiti ai lavoratori i
          trattamenti  retributivi  previsti  dall'art.  6,  comma 9,
          lettera  c),  del  decreto-legge  9  ottobre 1989, n. 338 ,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989,
          n. 389.».
             -  Si  riporta  il testo del comma 892 dell'art. 1 della
          gia' citata legge n. 296 del 2006:
             «892.  Al  fine  di  estendere  e  sostenere in tutto il
          territorio  nazionale  la  realizzazione di progetti per la
          societa'  dell'informazione, e' autorizzata una spesa di 10
          milioni  di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
          Con decreto di natura non regolamentare, entro quattro mesi
          dalla  data  di  entrata in vigore della presente legge, il
          Ministro  per  le  riforme  e le innovazioni nella pubblica
          amministrazione, di concerto con il Ministro per gli affari
          regionali e le autonomie locali per gli interventi relativi
          alle  regioni  e  agli  enti locali, individua le azioni da
          realizzare  sul  territorio nazionale, le aree destinatarie
          della   sperimentazione  e  le  modalita'  operative  e  di
          gestione di tali progetti.».
             -  Si  riporta  il  testo del comma 1 dell'art. 27 della
          gia'  citata  legge  n.  3  del 2003, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
             «1.  Nel perseguimento dei fini di maggior efficienza ed
          economicita'   dell'azione   amministrativa,   nonche'   di
          modernizzazione  e  sviluppo  del  Paese,  il  Ministro per
          l'innovazione    e   le   tecnologie,   nell'attivita'   di
          coordinamento  e di valutazione dei programmi, dei progetti
          e  dei  piani di azione formulati dalle amministrazioni per
          lo  sviluppo  dei sistemi informativi, sostiene progetti di
          grande  contenuto  innovativo,  di rilevanza strategica, di
          preminente  interesse nazionale, con particolare attenzione
          per   i   progetti   di   carattere   intersettoriale,  con
          finanziamenti aggiuntivi a carico e nei limiti del Fondo di
          cui  al  comma  2;  puo'  inoltre  promuovere  e finanziare
          progetti,    anche   di   carattere   internazionale,   del
          Dipartimento  per  l'innovazione  e  le  tecnologie  con le
          medesime caratteristiche.».