Art. 39.

Modifica  all'articolo  17  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
                                165


   1.  All'articolo  17,  comma  1,  del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  dopo la lettera d) e' inserita la seguente: «d-bis) concorrono
all'individuazione   delle   risorse   e  dei  profili  professionali
necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti
anche  al  fine  dell'elaborazione  del  documento  di programmazione
triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 6, comma 4;
»;
   b) alla lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
anche  ai  sensi di quanto previsto all'articolo 16, comma 1, lettera
l-bis»;
   c)  dopo la lettera e) e' aggiunta seguente: «e-bis) effettuano la
valutazione  del  personale  assegnato ai propri uffici, nel rispetto
del  principio del merito, ai fini della progressione economica e tra
le   aree,   nonche'  della  corresponsione  di  indennita'  e  premi
incentivanti.».
 
          Nota all'art. 39:
             - Per il riferimento all'art. 17 del gia' citato decreto
          legislativo  n.  165  del  2001,  cosi' come modificato dal
          presente decreto legislativo, vedasi in note all'art. 7.