Art. 39 
                              Personale 
 
  1. Il personale in servizio all'estero ha diritto ogni anno  a  una
licenza ordinaria di trenta  giorni  lavorativi,  nonche'  a  quattro
giornate di riposo  da  fruire  nell'anno  solare  ai  sensi  e  alle
condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n.  937.  Le  ferie
del  personale  civile  del  Ministero  della  difesa   in   servizio
all'estero sono regolate  secondo  le  disposizioni  vigenti  per  il
territorio nazionale. 
  2. Per il personale in servizio nelle sedi disagiate  e  in  quelle
particolarmente disagiate, stabilite per il personale  del  Ministero
degli affari esteri ai  sensi  del  comma  1  dell'articolo  144  del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio  1967,  n.  18,  il
periodo di licenza ordinaria  o  di  ferie  di  cui  al  comma  1  e'
rispettivamente aumentato di sette e di dieci giorni lavorativi. 
  3. Al personale di cui ai commi 1 e 2 si applicano le stesse  norme
sul trattamento economico per congedi ordinari o ferie e per rimborso
delle  relative  spese  di  viaggio  vigenti  per  il  personale  del
Ministero degli affari esteri in  servizio  all'estero,  compreso  il
periodo di tempo corrispondente ai giorni di  viaggio  per  andata  e
ritorno  dall'Italia,  stabilito  per  il  personale  del   Ministero
medesimo ai sensi del comma  3  dell'articolo  180  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. 
  4. Il limite  massimo  di  assenza  dal  servizio  all'estero,  con
esclusione dei periodi di licenza ordinaria o di ferie, nonche' delle
assenze connesse  al  servizio  stesso,  e'  fissato  in  complessivi
sessanta giorni in ragione d'anno, durante i quali spetta il seguente
trattamento economico: 
    a) in caso di assenza per infermita', l'indennita'  personale  e'
corrisposta per intero  per  i  primi  quarantacinque  giorni  ed  e'
sospesa per il restante periodo; 
    b)  in  caso  di  altre  assenze  consentite  dalle  disposizioni
applicabili ai pubblici dipendenti, per motivi diversi da  quelli  di
salute, la corresponsione dell'indennita' personale e' sospesa. 
  5. Il predetto limite  massimo  di  assenza  e'  aumentato  fino  a
quattro mesi nei casi in cui per infermita' il  personale  non  possa
essere trasferito senza danno, fermo restando la disposizione di  cui
al comma 4, lettera a). 
  6. Alle lavoratrici madri in astensione dal  lavoro  ai  sensi  del
decreto legislativo 26 marzo 2001,  n.  151,  nonche'  ai  lavoratori
padri ai sensi della stessa normativa, spetta il seguente trattamento
economico: 
    a) in caso di astensione obbligatoria, l'indennita' personale  e'
corrisposta per intero; 
    b) in caso di astensione facoltativa, l'indennita'  personale  e'
sospesa. 
  7. Trascorsi i periodi indicati ai commi  4  e  5,  nonche'  quelli
previsti dagli articoli 16, 17 e 21, del testo  unico  approvato  con
decreto legislativo 26 marzo 2001,  n.  151,  ulteriori  assenze  del
dipendente, pur se consentite dall'attuale ordinamento, comportano la
decadenza dall'organico dell'ufficio all'estero. 
  8. Al personale  di  cui  al  comma  2  del  presente  articolo  si
applicano le norme che regolano, per il personale del Ministero degli
affari esteri, il computo, ai fini del trattamento di quiescenza, del
servizio previsto nelle sedi disagiate e particolarmente disagiate. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di  modifica  da
parte del D.L. 6 luglio 2010, n. 102,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 3 agosto 2010, n. 126, e' visualizzabile  nell'aggiornamento
successivo dello stesso. 
 
          Note all' art. 39: 
             - La legge 23 dicembre 1977,  n.  937  (Attribuzione  di
          giornate  di   riposo   ai   dipendenti   delle   pubbliche
          amministrazioni) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
          30 dicembre 1977, n. 355. 
             - Il testo del comma 1 dell'articolo 144 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  5  gennaio   1967,   n.   18
          (Ordinamento  dell'Amministrazione  degli  affari  esteri),
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale del 18 febbraio 1967, n. 44, e' il seguente: 
             «1. Con decreto del Ministro  degli  affari  esteri,  di
          concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio  e  della
          programmazione economica sono  stabilite  le  residenze  da
          considerarsi disagiate per  le  condizioni  di  vita  o  di
          clima,  tenendo  anche  conto   della   notevole   distanza
          dall'Italia, e le residenze da considerarsi particolarmente
          disagiate per le piu'  gravose  condizioni  di  vita  o  di
          clima.». 
             - Il testo del comma 3 dell'articolo 180 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  5  gennaio   1967,   n.   18
          (Ordinamento  dell'Amministrazione  degli  affari  esteri),
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale del 18 febbraio 1967, n. 44, e' il seguente: 
             «3. L'indennita' personale compete inoltre per intero, e
          per non piu' di una volta all'anno, per il periodo di tempo
          corrispondente ai giorni di viaggio per  andare  e  tornare
          dall'Italia. Tale periodo e' stabilito per  ogni  sede  con
          decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto  con
          il Ministro per il tesoro.». 
             - Il testo degli  articoli  16,  17  e  21  del  decreto
          legislativo 26  marzo  2001,  n.  151  (Testo  unico  delle
          disposizioni legislative in materia di  tutela  e  sostegno
          della maternita' e della paternita', a norma  dell'articolo
          15  della  L.  8  marzo  2000,  n.  53),   pubblicato   nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 26 aprile
          2001, n. 96, e' il seguente: 
             «Art. 16 (Divieto di adibire al lavoro le donne).  -  1.
          E' vietato adibire al lavoro le donne: 
              a) durante i due mesi precedenti la data  presunta  del
          parto, salvo quanto previsto all'articolo 20; 
              b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo
          intercorrente tra la data presunta e la data effettiva  del
          parto; 
              c) durante i tre  mesi  dopo  il  parto,  salvo  quanto
          previsto all'articolo 20; 
              d) durante gli ulteriori giorni non  goduti  prima  del
          parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto
          a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo  di
          congedo di maternita' dopo il parto.». 
             «Art. 17 (Estensione del divieto). - 1.  Il  divieto  e'
          anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto  quando
          le lavoratrici sono occupate in lavori  che,  in  relazione
          all'avanzato  stato  di  gravidanza,  siano  da   ritenersi
          gravosi o pregiudizievoli. Tali lavori sono determinati con
          propri decreti dal Ministro per il lavoro e  la  previdenza
          sociale,  sentite  le  organizzazioni  sindacali  nazionali
          maggiormente rappresentative. Fino all'emanazione del primo
          decreto ministeriale, l'anticipazione del divieto di lavoro
          e'  disposta  dal  servizio  ispettivo  del  Ministero  del
          lavoro, competente per territorio. 
             2. Il servizio ispettivo del Ministero del  lavoro  puo'
          disporre, sulla base di  accertamento  medico,  avvalendosi
          dei competenti organi del Servizio sanitario nazionale,  ai
          sensi degli articoli 2  e  7  del  decreto  legislativo  30
          dicembre 1992, n.  502,  l'interdizione  dal  lavoro  delle
          lavoratrici in stato di  gravidanza,  fino  al  periodo  di
          astensione di cui alla lettera a), comma  1,  dell'articolo
          16, o fino ai periodi di astensione di cui all'articolo  7,
          comma 6, e  all'articolo  12,  comma  2,  per  uno  o  piu'
          periodi, la  cui  durata  sara'  determinata  dal  servizio
          stesso, per i seguenti motivi: 
              a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o  di
          preesistenti forme morbose che si  presume  possano  essere
          aggravate dallo stato di gravidanza; 
              b) quando le condizioni di lavoro  o  ambientali  siano
          ritenute pregiudizievoli alla  salute  della  donna  e  del
          bambino; 
              c) quando la lavoratrice non possa essere  spostata  ad
          altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7  e
          12. 
             3. L'astensione dal lavoro di cui alla  lettera  a)  del
          comma 2 e' disposta dal servizio  ispettivo  del  Ministero
          del lavoro, secondo le risultanze dell'accertamento  medico
          ivi previsto. In ogni caso il provvedimento  dovra'  essere
          emanato entro sette  giorni  dalla  ricezione  dell'istanza
          della lavoratrice. 
             4. L'astensione dal lavoro di cui alle lettere b)  e  c)
          del comma 2 puo' essere disposta dal servizio ispettivo del
          Ministero  del  lavoro,  d'ufficio  o  su   istanza   della
          lavoratrice, qualora nel corso della propria  attivita'  di
          vigilanza constati l'esistenza delle condizioni  che  danno
          luogo all'astensione medesima. 
             5. I provvedimenti dei servizi  ispettivi  previsti  dai
          presente articolo sono definitivi.». 
             «Art. 21 (Flessibilita' del congedo di maternita'). - 1.
          Ferma  restando  la  durata  complessiva  del  congedo   di
          maternita', le lavoratrici hanno la facolta'  di  astenersi
          dal lavoro a partire dal mese precedente la  data  presunta
          del parto  e  nei  quattro  mesi  successivi  al  parto,  a
          condizione che il medico specialista del Servizio sanitario
          nazionale o con esso convenzionato e il  medico  competente
          ai fini della prevenzione e tutela della salute nei  luoghi
          di  lavoro  attestino  che   tale   opzione   non   arrechi
          pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. 
             2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
          concerto con i Ministri della sanita' e per la solidarieta'
          sociale, sentite le parti sociali,  definisce  con  proprio
          decreto l'elenco dei lavori ai quali non  si  applicano  le
          disposizioni del comma 1.».