Art. 39 
(Ulteriore sospensione dei versamenti tributari  e  contributivi  nei
     confronti dei soggetti colpiti dal sisma del 6 aprile 2009) 
 
  1. Nei confronti dei soggetti  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,
dell'ordinanza del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  30
dicembre 2009, n. 3837, titolari di redditi di impresa  o  di  lavoro
autonomo, con volume  d'affari  non  superiore  a  200.000  euro,  il
termine  di  scadenza  della  sospensione  degli  adempimenti  e  dei
versamenti tributari, ivi previsto, e' prorogato al 15 dicembre 2010. 
Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato. 
  2. Le  disposizioni  di  cui  al  comma  1  non  si  applicano  con
riferimento alle ritenute da operare sui redditi diversi da quelli di
impresa e di lavoro autonomo e ai relativi versamenti. 
  3. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 e  con  riferimento
ai redditi indicati al medesimo comma 1, il termine di scadenza della
sospensione relativa ai contributi previdenziali ed  assistenziali  e
dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e  le
malattie professionali di cui all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2009, n. 3754 e di
cui all'articolo  1,  comma  1,  dell'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2009, n. 3837, e' prorogato al  15
dicembre 2010. Non si fa luogo a rimborso di quanto gia' versato. 
  4. E' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro  quale  contributo
al comune de L'Aquila per  far  fronte  al  disavanzo  pregresso  sul
bilancio 2009 in relazione alle  minori  entrate  verificatesi  nello
stesso anno a causa della situazione emergenziale connessa  al  sisma
in Abruzzo. Al predetto  Comune  non  si  applicano  le  disposizioni
recate dall'articolo 11, comma 1, dell'Ordinanza del Presidente del 
Consiglio dei Ministri n. 3877 del 12 maggio 2010."