Articolo 39 (Disposizioni transitorie e finali) 1. Le sanzioni del presente decreto relative al sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188-bis, comma 2, lett. a), si applicano a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009 e successive modificazioni. 2. Al fine di graduare la responsabilita' nel primo periodo di applicazione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), i soggetti obbligati all'iscrizione al predetto sistema che omettono l'iscrizione o il relativo versamento nei termini previsti, fermo restando l'obbligo di adempiere all'iscrizione al predetto sistema con pagamento del relativo contributo, sono puniti, per ciascun mese o frazione di mese di ritardo: a) con una sanzione pari al 5 per cento dell'importo annuale dovuto per l'iscrizione se l'inadempimento si verifica nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 30 giugno del 2011; b) con una sanzione pari al 50 per cento dell'importo annuale dovuto per l'iscrizione se l'inadempimento si verifica o comunque si protrae nel periodo dal 1° luglio 2011 al 31 dicembre 2011. 3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati gli articoli 181-bis, 210 e 229 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche' l'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173. 4. Dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 184-bis, comma 2, e' abrogato l'articolo 186. 5. Gli allegati B, C, D ed I alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono sostituiti dai corrispondenti allegati al presente decreto. 6. Gli allegati A, G ed H alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono abrogati. 7. Dopo l'allegato I alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' aggiunto l'allegato L riportato in allegato al presente decreto. 8. Rimangono in vigore fino alla loro scadenza naturale, tutte le autorizzazioni in essere all'esercizio degli impianti di trattamento rifiuti che prevedono la produzione o l'utilizzo di CDR e CDR-Q, cosi' come gia' definiti dall' articolo 183, comma 1, lett. r) e s), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, precedentemente alle modifiche apportate dal presente decreto legislativo, ivi incluse le comunicazioni per il recupero semplificato del CDR di cui alle procedure del DM 5 febbraio 1998 art. 3, Allegato 1, Suballegato 1, voce 14 e art. 4, Allegato 2, Suballegato 1, voce 1, salvo modifiche sostanziali che richiedano una revisione delle stesse. 9. Fino al 31 dicembre 2011 sono esclusi dall'obbligo di iscrizione al sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI), di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), gli imprenditori agricoli che producono e trasportano ad una piattaforma di conferimento, oppure conferiscono ad un circuito organizzato di raccolta, i propri rifiuti pericolosi in modo occasionale e saltuario. Sono considerati occasionali e saltuari: a) i trasporti di rifiuti pericolosi ad una piattaforma di conferimento, effettuati complessivamente per non piu' di quattro volte l'anno per quantitativi non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l'anno; b) i conferimenti, anche in un'unica soluzione, di rifiuti ad un circuito organizzato di raccolta per quantitativi non eccedenti i cento chilogrammi o cento litri all'anno. 10. Gli imprenditori agricoli di cui al comma 9 conservano in azienda per cinque anni la copia della convenzione o del contratto di servizio stipulati con il gestore della piattaforma di conferimento o del circuito organizzato di raccolta come anche le schede SISTRI - Area Movimentazione, sottoscritte e trasmesse dal gestore della piattaforma di conferimento o dal circuito organizzato di raccolta. 11. Fatta salva la disciplina in materia di protezione dell'ambiente marino e le disposizioni in tema di sottoprodotto, laddove sussistano univoci elementi che facciano ritenere la loro presenza sulla battigia direttamente dipendente da mareggiate o altre cause comunque naturali, e' consentito l'interramento in sito della posidonia e delle meduse spiaggiate, purche' cio' avvenga senza trasporto ne' trattamento. 12. La raccolta degli elenchi telefonici e dei beni e prodotti che, dati in comodato d'uso e presentando rischi inferiori per l'ambiente, siano restituiti dal consumatore o utente, dopo l'utilizzo, al comodante, non rientra tra le operazioni di raccolta di rifiuti come definita dall'art. 183, comma 1, lett. o). 13. Le norme di cui all'articolo 184-bis si applicano anche al materiale che viene rimosso, per esclusive ragioni di sicurezza idraulica, dagli alvei di fiumi, laghi e torrenti. 14. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato ai sensi dell'articolo 184-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 come introdotto dal presente decreto, sono definite le condizioni alle quali sia da qualificarsi come sottoprodotto il materiale derivante dalle attivita' di estrazione e lavorazione di marmi e lapidei. 15. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possono essere individuate, in base al criterio della rappresentativita' sul piano nazionale, organizzazioni alle quali e' possibile delegare i compiti previsti dalla disciplina del Sistri ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, come modificato dall'articolo 9, comma 1, del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 9 luglio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 2010. 16. I decreti ministeriali di attuazione delle disposizioni del presente decreto sono adottati, salvo che non sia diversamente ed espressamente previsto, entro due anni dalla data di entrata in vigore delle relative disposizioni. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 3 dicembre 2010 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Frattini, Ministro degli affari esteri Alfano, Ministro della giustizia Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Galan, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali La Russa, Ministro della difesa Fazio, Ministro della salute Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Romani, Ministro dello sviluppo economico Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale Visto, il Guardasigilli: Alfano
Note all'art. 39 - Si riporta il testo del comma 2, dell'articolo 12, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, recante "Istituzione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 13 gennaio 2010, n. 9, (S.O.): <<2. Al fine di garantire l'adempimento degli obblighi di legge e la verifica della piena funzionalita' del sistema SISTRI, per un mese successivo all'operativita' del SISTRI come individuata agli articoli 1 e 2 i soggetti di cui ai medesimi articoli rimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.>> - Si riportano i testi degli articoli 210 e 229 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: <<Art. 210. Autorizzazioni in ipotesi particolari. 1. Coloro che alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto non abbiano ancora ottenuto l'autorizzazione alla gestione dell'impianto, ovvero intendano, comunque, richiedere una modifica dell'autorizzazione alla gestione di cui sono in possesso, ovvero ne richiedano il rinnovo presentano domanda alla regione competente per territorio, che si pronuncia entro novanta giorni dall'istanza. La procedura di cui al presente comma si applica anche a chi intende avviare una attivita' di recupero o di smaltimento di rifiuti in un impianto gia' esistente, precedentemente utilizzato o adibito ad altre attivita'. Ove la nuova attivita' di recupero o di smaltimento sia sottoposta a valutazione di impatto ambientale, si applicano le disposizioni previste dalla parte seconda del presente decreto per le modifiche sostanziali. 2. Resta ferma l'applicazione della normativa nazionale di attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento per gli impianti rientranti nel campo di applicazione della medesima, con particolare riferimento al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. 3. L'autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi di cui all'articolo 178 e contiene almeno i seguenti elementi: a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire o da recuperare; b) i requisiti tecnici, con particolare riferimento alla compatibilita' del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti ed alla conformita' dell'impianto alla nuova forma di gestione richiesta; c) le precauzioni da prendere in materia di sicurezza ed igiene ambientale; d) la localizzazione dell'impianto da autorizzare; e) il metodo di trattamento e di recupero; f) i limiti di emissione in atmosfera per i processi di trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico; g) le prescrizioni per le operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito; h) le garanzie finanziarie, ove previste dalla normativa vigente, o altre equivalenti; tali garanzie sono in ogni caso ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (Emas), e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001; l) la data di scadenza dell'autorizzazione, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 208, comma 12. 4. Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del presente decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione l'autorita' competente procede, secondo la gravita' dell'infrazione: a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze; b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente; c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente. 5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al deposito temporaneo effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 183, comma 1, lettera m), che e' soggetto unicamente agli adempimenti relativi al registro di carico e scarico di cui all'articolo 190 ed al divieto di miscelazione di cui all'articolo 187. 6. Per i rifiuti in aree portuali e per le operazioni di imbarco e sbarco in caso di trasporto transfrontaliero di rifiuti si applica quanto previsto dall'articolo 208, comma 14. 7. Per gli impianti mobili, di cui all'articolo 208, comma 15, si applicano le disposizioni ivi previste. 8. Ove l'autorita' competente non provveda a concludere il procedimento relativo al rilascio dell'autorizzazione entro i termini previsti dal comma 1, si applica il potere sostitutivo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 9. Le autorizzazioni di cui al presente articolo devono essere comunicate, a cura dell'amministrazione che li rilascia, all'Albo di cui all'articolo 212, comma 1, che cura l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al pubblico, degli elementi identificativi di cui all'articolo 212, comma 23, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.>> <<Art. 229. Combustibile da rifiuti e combustibile da rifiuti di qualita' elevata - cdr e cdr-q. 1. Ai sensi e per gli effetti della parte quarta del presente decreto, il combustibile da rifiuti (Cdr), di seguito Cdr, e il combustibile da rifiuti di qualita' elevata (CDR-Q) di seguito CDR-Q, come definito dall'articolo 183, comma 1, lettera s), sono classificati come rifiuto speciale. 2. 3. La produzione del CDR e del CDR-Q deve avvenire nel rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti e rimane comunque subordinata al rilascio delle autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio dell'impianto previste dalla parte quarta del presente decreto. Nella produzione del CDR e del CDR-Q e' ammesso per una percentuale massima del cinquanta per cento in peso l'impiego di rifiuti speciali non pericolosi. Per la produzione e l'impiego del CDR e' ammesso il ricorso alle procedure semplificate di cui agli articoli 214 e 216. 4. Ai fini della costruzione e dell'esercizio degli impianti di incenerimento o coincenerimento che utilizzano il CDR si applicano le specifiche disposizioni, comunitarie e nazionali, in materia di autorizzazione integrata ambientale e di incenerimento dei rifiuti. Per la costruzione e per l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica e per i cementifici che utilizzano CDR-Q si applica la specifica normativa di settore. 5. 6. >> - Si riporta il testo dell'articolo 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 recante: "Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della L. 27 dicembre 1997, n. 449." pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 giugno 1998, n. 129: <<Art.3. Smaltimento rifiuti agricoli. 1. Al fine di agevolare il conferimento di piccole quantita' di rifiuti pericolosi agli appositi centri di raccolta organizzati dal gestore del servizio pubblico, da concessionari di pubblico servizio o da consorzi obbligatori, l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , non e' richiesta per il trasporto ai predetti centri delle seguenti tipologie e quantita' di rifiuti effettuato direttamente dai produttori agricoli: a) due accumulatori esausti per singolo trasporto; b) quindici litri di olio esausto per singolo trasporto; c) cinque contenitori di prodotti fitosanitari per singolo trasporto. 2. Gli imprenditori agricoli sono tenuti ad effettuare la comunicazione al catasto, ai sensi degli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , dall'anno successivo a quello di entrata in vigore dell'apposito modello di registro di carico e scarico di cui all'articolo 18, comma 2, lettera m), del citato decreto legislativo n. 22 del 1997 , e per i rifiuti prodotti dalla data medesima.>> - L'articolo 186 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' riportato nelle note all'articolo 14. - Si riportano gli Allegati A, G ed H alla Parte IV del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: <<ALLEGATO A 1 - Categorie di rifiuti Q1 Residui di produzione o di consumo in appresso non specificati; Q2 Prodotti fuori norma; Q3 Prodotti scaduti; Q4 Sostanze accidentalmente riversate, perdute o aventi subito qualunque altro incidente, compresi tutti i materiali, le attrezzature, ecc., contaminati in seguito all'incidente in questione; Q5 Sostanze contaminate o insudiciate in seguito ad attivita' volontarie (a esempio residui di operazioni di pulizia, materiali da imballaggio, contenitori, ecc.); Q6 Elementi inutilizzabili (a esempio batterie fuori uso, catalizzatori esausti, ecc.); Q7 Sostanze divenute inadatte all'impiego (a esempio acidi contaminati, solventi contaminati, sali da rinverdimento esauriti, ecc.); Q8 Residui di processi industriali (a esempio scorie, residui di distillazione, ecc.); Q9 Residui di procedimenti antinquinamento (a esempio fanghi di lavaggio di gas, polveri di filtri dell'aria, filtri usati, ecc.); Q10 Residui di lavorazione/sagomatura (a esempio trucioli di tornitura o di fresatura, ecc.); Q11 Residui provenienti dall'estrazione e dalla preparazione delle materie prime (a esempio residui provenienti da attivita' minerarie o petrolifere, ecc.); Q12 Sostanze contaminate (a esempio olio contaminato da PCB, ecc.); Q13 Qualunque materia, sostanza o prodotto la cui utilizzazione e' giuridicamente vietata; Q14 Prodotti di cui il detentore non si serve piu' (a esempio articoli messi fra gli scarti dell'agricoltura, dalle famiglie, dagli uffici, dai negozi, dalle officine, ecc.); Q15 Materie, sostanze o prodotti contaminati provenienti da attivita' di riattamento di terreni; Q16 Qualunque sostanza, materia o prodotto che non rientri nelle categorie sopra elencate.>> <<ALLEGATO G Categorie o tipi generici di rifiuti pericolosi elencati in base alla loro natura o all'attivita' che li ha prodotti (I rifiuti possono presentarsi sotto forma di liquido, di solido o di fango) (*) Allegato G.1 Rifiuti che presentano una qualsiasi delle caratteristiche elencate nell'allegato I e che consistono in: 1. Sostanze anatomiche: rifiuti di ospedali o provenienti da altre attivita' mediche 2. Prodotti farmaceutici, medicinali, prodotti veterinari 3. Prodotti per la protezione del legno 4. Biocidi e prodotti fitosanitari 5. Residui di prodotti utilizzati come solventi 6. Sostanze organiche alogenate non utilizzate come solventi, escluse le sostanze polimerizzate inerti 7. Sali per rinvenimento contenenti cianuri 8. Oli e sostanze oleose minerali (ad esempio fanghi di lavorazione, ecc.) 9. Miscugli olio/acqua o idrocarburo/acqua, emulsioni 10. Sostanze contenenti PCB e/o PCT (ad esempio isolanti elettrici, ecc.) 11. Sostanze bituminose provenienti da operazioni di raffinazione, distillazione o pirolisi (ad esempio residui di distillazione, ecc.) 12. Inchiostri, coloranti, pigmenti, pitture, lacche, vernici 13. Resine, lattici, plastificanti, colle/adesivi 14. Sostanze chimiche non identificate e/o nuove provenienti da attivita' di ricerca, di sviluppo o di insegnamento, i cui effetti sull'uomo e/o sull'ambiente non sono noti (ad esempio rifiuti di laboratorio, ecc.) 15. Prodotti pirotecnici e altre sostanze esplosive 16. Prodotti di laboratori fotografici 17. Qualunque materiale contaminato da un prodotto della famiglia dei dibenzofurani policlorurati. 18. Qualunque materiale contaminato da un prodotto della famiglia delle dibenzoparadiossine policlorurate. Allegato G.2 Rifiuti contenenti uno qualunque dei costituenti elencati nell'allegato H, aventi una delle caratteristiche elencate nell'allegato I e consistenti in: 19. Saponi, corpi grassi, cere di origine animale o vegetale 20. Sostanze organiche non alogenate non utilizzate come solventi 21. Sostanze inorganiche senza metalli ne' composti metallici 22. Scorie e/o ceneri 23. Terre, argille o sabbie, compresi i fanghi di dragaggio 24. Sali per rinvenimento non contenenti cianuri 25. Polveri metalliche 26. Materiali catalitici usati 27. Liquidi o fanghi contenenti metalli o composti metallici 28. Rifiuti provenienti da trattamenti disinquinanti (ad esempio: polveri di filtri dell'aria, ecc.) salvo quelli previsti ai punti 29, 30 e 33 29. Fanghi provenienti dal lavaggio di gas 30. Fanghi provenienti dagli impianti di depurazione dell'acqua 31. Residui di decarbonazione 32. Residui di colonne scambiatrici di ioni 33. Fanghi residuati non trattati o non utilizzabili in agricoltura 34. Residui della pulitura di cisterne e/o di materiale 35. Materiale contaminato 36. Recipienti contaminati (ad esempio: imballaggi, bombole di gas, ecc.) che abbiano contenuto uno o piu' dei costituenti elencati nell'allegato H 37. Accumulatori e pile elettriche 38. Oli vegetali 39. Oggetti provenienti da una raccolta selettiva di rifiuti domestici e aventi una delle caratteristiche elencate nell'allegato I 40. Qualunque altro rifiuto contenente uno qualunque dei costituenti elencati nell'allegato H e aventi una delle caratteristiche elencate nell'allegato I. (*) alcune ripetizioni rispetto alle voci dell'allegato H sono fatte intenzionalmente. >> <<ALLEGATO H Costituenti che rendono pericolosi i rifiuti dell'allegato G.2 quando tali rifiuti possiedono le caratteristiche dell'allegato I : C1 Berillio, composti del berillio C2 Composti del vanadio C3 Composti del cromo esavalente C4 Composti del cobalto C5 Composti del nichel C6 Composti del rame C7 Composti dello zinco C8 Arsenico, composti dell'arsenico C9 Selenio, composti del selenio C10 Composti dell'argento C11 Cadmio, composti del cadmio C12 Composti dello stagno C13 Antimonio, composti dell'antimonio C14 Tellurio, composti del tellurio C15 Composti del bario, ad eccezione del solfato di bario C16 Mercurio, composti del mercurio C17 Tallio, composti del tallio C18 Piombo, composti del piombo C19 Solfuri inorganici C20 Composti inorganici del fluoro, escluso il fluoruro di calcio C21 Cianuri inorganici C22 I seguenti metalli alcalini o alcalino-terrosi: litio, sodio, potassio, calcio, magnesio sotto forma non combinata C23 Soluzioni acide o acidi sotto forma solida C24 Soluzioni basiche o basi sotto forma solida C25 Amianto (polvere e fibre) C26 Fosforo, composti del fosforo esclusi i fosfati minerali C27 Metallocarbonili Rifiuti aventi come costituenti: C28 Perossidi C29 Clorati C30 Perclorati C31 Azoturi C32 PCB e/o PCT C33 Composti farmaceutici o veterinari C34 Biocidi e sostanze fitosanitarie (ad esempio antiparassitari, ecc.) C35 Sostanze infettive C36 Oli di creosoto C37 Isocianati, tiocianati C38 Cianuri organici (ad esempio: nitrilli, ecc.) C39 Fenoli, composti fenolati C40 Solventi alogenati C41 Solventi organici, esclusi i solventi alogenati C42 Composti organo-alogenati, escluse le sostanze polimerizzate inerti e le altre sostanze indicate nel presente allegato C43 Composti aromatici, composti organici policiclici ed eterociclici C44 Ammine alifatiche C45 Ammine aromatiche C46 Eteri C47 Sostanze di carattere esplosivo, escluse le sostanze indicate in altri punti del presente allegato C48 Composti organici dello zolfo C49 Qualsiasi prodotto della famiglia dei dibenzofurani policlorati C50 Qualsiasi prodotto della famiglia delle dibenzo-paradiossine policlorate C51 Idrocarburi e loro composti ossigenati azotati e/o solforati non altrimenti indicati nel presente allegato.>> - Si riporta il testo delle lettere r) ed s) del comma 1, dell'articolo 183, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: <<Art. 183. Definizioni. 1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per: a) -q) (omissis) r) combustibile da rifiuti (CDR): il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come RDF di qualita' normale, che e' ottenuto dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi mediante trattamenti finalizzati a garantire un potere calorifico adeguato al suo utilizzo, nonche' a ridurre e controllare: 1) il rischio ambientale e sanitario; 2) la presenza di materiale metallico, vetri, inerti, materiale putrescibile e il contenuto di umidita'; 3) la presenza di sostanze pericolose, in particolare ai fini della combustione; s) combustibile da rifiuti di qualita' elevata (CDR-Q): il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come RDF di qualita' elevata;>> Il DM 5 febbraio 1998 (Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1998, n. 88, (S.O.)