Articolo 39 
 
 
                 (Disposizioni transitorie e finali) 
 
  1.  Le  sanzioni  del  presente  decreto  relative  al  sistema  di
controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di  cui  all'art.
188-bis, comma 2,  lett.  a),  si  applicano  a  partire  dal  giorno
successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 12, comma 2,
del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare in data 17 dicembre 2009 e successive modificazioni. 
  2. Al fine di graduare la  responsabilita'  nel  primo  periodo  di
applicazione  del  sistema  di  controllo  della  tracciabilita'  dei
rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2,  lett.  a),  i
soggetti obbligati all'iscrizione al predetto  sistema  che  omettono
l'iscrizione o il relativo versamento  nei  termini  previsti,  fermo
restando l'obbligo di adempiere all'iscrizione  al  predetto  sistema
con pagamento del relativo contributo, sono puniti, per ciascun  mese
o frazione di mese di ritardo: 
    a) con una sanzione pari al  5  per  cento  dell'importo  annuale
dovuto per l'iscrizione se l'inadempimento si  verifica  nel  periodo
dal 1° gennaio 2011 al 30 giugno del 2011; 
    b) con una sanzione pari al 50  per  cento  dell'importo  annuale
dovuto per l'iscrizione se l'inadempimento si verifica o comunque  si
protrae nel periodo dal 1° luglio 2011 al 31 dicembre 2011. 
  3. Dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  sono
abrogati gli articoli 181-bis, 210 e 229 del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, nonche' l'articolo 3 del decreto legislativo  30
aprile 1998, n. 173. 
  4. Dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di  cui
all'articolo 184-bis, comma 2, e' abrogato l'articolo 186. 
  5. Gli allegati B, C, D ed I alla Parte IV del decreto  legislativo
3 aprile 2006, n. 152 sono sostituiti dai corrispondenti allegati  al
presente decreto. 
  6. Gli allegati A, G ed H alla Parte IV del decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152 sono abrogati. 
  7. Dopo l'allegato I alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e' aggiunto  l'allegato  L  riportato  in  allegato  al
presente decreto. 
  8. Rimangono in vigore fino alla loro scadenza naturale,  tutte  le
autorizzazioni in essere all'esercizio degli impianti di  trattamento
rifiuti che prevedono la produzione o  l'utilizzo  di  CDR  e  CDR-Q,
cosi' come gia' definiti dall' articolo 183, comma 1, lett. r) e  s),
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  precedentemente  alle
modifiche apportate dal presente decreto legislativo, ivi incluse  le
comunicazioni per il  recupero  semplificato  del  CDR  di  cui  alle
procedure del DM 5 febbraio 1998 art. 3, Allegato 1,  Suballegato  1,
voce 14 e art. 4, Allegato 2, Suballegato 1, voce 1, salvo  modifiche
sostanziali che richiedano una revisione delle stesse. 
  9. Fino al 31 dicembre 2011 sono esclusi dall'obbligo di iscrizione
al sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI), di
cui  all'articolo  188-bis,  comma  2,  lett.  a),  gli  imprenditori
agricoli  che  producono  e  trasportano  ad   una   piattaforma   di
conferimento, oppure  conferiscono  ad  un  circuito  organizzato  di
raccolta,  i  propri  rifiuti  pericolosi  in  modo   occasionale   e
saltuario. Sono considerati occasionali e saltuari: 
    a) i trasporti  di  rifiuti  pericolosi  ad  una  piattaforma  di
conferimento, effettuati complessivamente per  non  piu'  di  quattro
volte l'anno per quantitativi non eccedenti i  trenta  chilogrammi  o
trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri
l'anno; 
    b) i conferimenti, anche in un'unica soluzione, di rifiuti ad  un
circuito organizzato di raccolta per  quantitativi  non  eccedenti  i
cento chilogrammi o cento litri all'anno. 
  10. Gli imprenditori agricoli di  cui  al  comma  9  conservano  in
azienda per cinque anni la copia della convenzione o del contratto di
servizio stipulati con il gestore della piattaforma di conferimento o
del circuito organizzato di raccolta come anche le  schede  SISTRI  -
Area Movimentazione,  sottoscritte  e  trasmesse  dal  gestore  della
piattaforma di conferimento o dal circuito organizzato di raccolta. 
  11.  Fatta  salva  la   disciplina   in   materia   di   protezione
dell'ambiente marino e le  disposizioni  in  tema  di  sottoprodotto,
laddove sussistano univoci elementi che  facciano  ritenere  la  loro
presenza sulla battigia direttamente dipendente da mareggiate o altre
cause comunque naturali, e' consentito l'interramento in  sito  della
posidonia e delle  meduse  spiaggiate,  purche'  cio'  avvenga  senza
trasporto ne' trattamento. 
  12. La raccolta degli elenchi telefonici e dei beni e prodotti che,
dati in comodato d'uso e presentando rischi inferiori per l'ambiente,
siano restituiti  dal  consumatore  o  utente,  dopo  l'utilizzo,  al
comodante, non rientra tra le operazioni di raccolta di rifiuti  come
definita dall'art. 183, comma 1, lett. o). 
  13. Le norme di cui all'articolo  184-bis  si  applicano  anche  al
materiale che viene  rimosso,  per  esclusive  ragioni  di  sicurezza
idraulica, dagli alvei di fiumi, laghi e torrenti. 
  14. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore  del  presente  decreto,
con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, adottato ai sensi dell'articolo  184-bis,  comma  2,  del
decreto legislativo n. 152 del  2006  come  introdotto  dal  presente
decreto, sono definite le condizioni alle quali sia  da  qualificarsi
come  sottoprodotto  il  materiale  derivante  dalle   attivita'   di
estrazione e lavorazione di marmi e lapidei. 
  15. Con decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare possono essere individuate, in base al criterio
della rappresentativita' sul  piano  nazionale,  organizzazioni  alle
quali e' possibile delegare i compiti previsti dalla  disciplina  del
Sistri ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto  del  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  in  data  17
dicembre 2009, come modificato dall'articolo 9, comma 1, del  decreto
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare
in data 9 luglio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del
13 luglio 2010. 
  16. I decreti ministeriali di  attuazione  delle  disposizioni  del
presente decreto sono adottati, salvo che  non  sia  diversamente  ed
espressamente previsto, entro due  anni  dalla  data  di  entrata  in
vigore delle relative disposizioni. 
    Il presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 3 dicembre 2010 
 
                             NAPOLITANO 
    

                                  Berlusconi,     Presidente      del
                                  Consiglio dei Ministri

                                  Prestigiacomo,             Ministro
                                  dell'ambiente e  della  tutela  del
                                  territorio e del mare

                                  Frattini,  Ministro  degli   affari
                                  esteri

                                  Alfano, Ministro della giustizia

                                  Tremonti, Ministro dell'economia  e
                                  delle finanze

                                  Galan,  Ministro  delle   politiche
                                  agricole alimentari e forestali

                                  La Russa, Ministro della difesa

                                  Fazio, Ministro della salute

                                  Matteoli,      Ministro       delle
                                  infrastrutture e dei trasporti

                                  Romani,  Ministro  dello   sviluppo
                                  economico

                                  Fitto, Ministro per i rapporti  con
                                  le  regioni  e  per   la   coesione
                                  territoriale


    
Visto, il Guardasigilli: Alfano 
 
          Note all'art. 39 
              - Si riporta il testo del comma  2,  dell'articolo  12,
          del decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e del mare in data  17  dicembre  2009,  recante
          "Istituzione del sistema di controllo della  tracciabilita'
          dei  rifiuti,  ai  sensi  dell'articolo  189  del   decreto
          legislativo n. 152 del  2006  e  dell'articolo  14-bis  del
          decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni,
          dalla legge n. 102 del  2009",  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale. 13 gennaio 2010, n. 9, (S.O.): 
              <<2. Al fine di garantire l'adempimento degli  obblighi
          di legge  e  la  verifica  della  piena  funzionalita'  del
          sistema SISTRI, per un mese successivo all'operativita' del
          SISTRI come individuata agli articoli 1 e 2 i  soggetti  di
          cui ai medesimi articoli  rimangono  comunque  tenuti  agli
          adempimenti di cui agli articoli  190  e  193  del  decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152.>> 
              - Si riportano i testi degli articoli  210  e  229  del
          citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: 
              <<Art. 210. Autorizzazioni in ipotesi particolari. 
              1. Coloro che alla data  di  entrata  in  vigore  della
          parte  quarta  del  presente  decreto  non  abbiano  ancora
          ottenuto  l'autorizzazione  alla  gestione   dell'impianto,
          ovvero  intendano,  comunque,   richiedere   una   modifica
          dell'autorizzazione alla gestione di cui sono in  possesso,
          ovvero ne richiedano il  rinnovo  presentano  domanda  alla
          regione competente per territorio, che si  pronuncia  entro
          novanta  giorni  dall'istanza.  La  procedura  di  cui   al
          presente comma si applica anche a chi intende  avviare  una
          attivita' di recupero o di smaltimento  di  rifiuti  in  un
          impianto  gia'  esistente,  precedentemente  utilizzato   o
          adibito ad altre  attivita'.  Ove  la  nuova  attivita'  di
          recupero o di smaltimento sia sottoposta a  valutazione  di
          impatto ambientale, si applicano le  disposizioni  previste
          dalla parte seconda del presente decreto per  le  modifiche
          sostanziali. 
              2. Resta ferma l'applicazione della normativa nazionale
          di  attuazione  della  direttiva  96/61/CE  relativa   alla
          prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento per gli
          impianti  rientranti  nel  campo  di   applicazione   della
          medesima,   con   particolare   riferimento   al    decreto
          legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. 
              3.  L'autorizzazione  individua  le  condizioni  e   le
          prescrizioni  necessarie  per  garantire  l'attuazione  dei
          principi di  cui  all'articolo  178  e  contiene  almeno  i
          seguenti elementi: 
              a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire o da
          recuperare; 
              b) i requisiti  tecnici,  con  particolare  riferimento
          alla compatibilita' del sito, alle attrezzature utilizzate,
          ai tipi ed ai  quantitativi  massimi  di  rifiuti  ed  alla
          conformita' dell'impianto  alla  nuova  forma  di  gestione
          richiesta; 
              c) le precauzioni da prendere in materia  di  sicurezza
          ed igiene ambientale; 
              d) la localizzazione dell'impianto da autorizzare; 
              e) il metodo di trattamento e di recupero; 
              f) i limiti di emissione in atmosfera per i processi di
          trattamento termico  dei  rifiuti,  anche  accompagnati  da
          recupero energetico; 
              g) le  prescrizioni  per  le  operazioni  di  messa  in
          sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito; 
              h)  le  garanzie  finanziarie,   ove   previste   dalla
          normativa vigente, o altre equivalenti; tali garanzie  sono
          in ogni caso ridotte del cinquanta per cento per le imprese
          registrate ai sensi del regolamento (CE) n.  761/2001,  del
          Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  19  marzo  2001
          (Emas), e del quaranta per cento nel  caso  di  imprese  in
          possesso della certificazione  ambientale  ai  sensi  della
          norma Uni En Iso 14001; 
              l)  la  data  di   scadenza   dell'autorizzazione,   in
          conformita' a quanto previsto dall'articolo 208, comma 12. 
              4.   Ferma   restando   l'applicazione   delle    norme
          sanzionatorie di cui al titolo VI della  parte  quarta  del
          presente   decreto,   in   caso   di   inosservanza   delle
          prescrizioni  dell'autorizzazione  l'autorita'   competente
          procede, secondo la gravita' dell'infrazione: 
              a) alla diffida, stabilendo un termine entro  il  quale
          devono essere eliminate le inosservanze; 
              b)   alla    diffida    e    contestuale    sospensione
          dell'autorizzazione  per  un  tempo  determinato,  ove   si
          manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e
          per l'ambiente; 
              c) alla revoca dell'autorizzazione in caso  di  mancato
          adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida  e  in
          caso di reiterate violazioni che determinino situazione  di
          pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente. 
              5.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non   si
          applicano al deposito temporaneo  effettuato  nel  rispetto
          delle condizioni di cui all'articolo 183, comma 1,  lettera
          m), che e' soggetto unicamente agli adempimenti relativi al
          registro di carico e scarico di cui all'articolo 190 ed  al
          divieto di miscelazione di cui all'articolo 187. 
              6. Per i rifiuti in aree portuali e per  le  operazioni
          di imbarco e sbarco in caso di  trasporto  transfrontaliero
          di rifiuti si applica quanto  previsto  dall'articolo  208,
          comma 14. 
              7. Per gli impianti mobili, di  cui  all'articolo  208,
          comma 15, si applicano le disposizioni ivi previste. 
              8. Ove l'autorita' competente non provveda a concludere
          il procedimento relativo  al  rilascio  dell'autorizzazione
          entro i termini previsti dal comma 1, si applica il  potere
          sostitutivo di cui all'articolo 5 del  decreto  legislativo
          31 marzo 1998, n. 112. 
              9. Le autorizzazioni di cui al presente articolo devono
          essere  comunicate,  a  cura  dell'amministrazione  che  li
          rilascia, all'Albo di cui all'articolo 212,  comma  1,  che
          cura l'inserimento in un elenco nazionale,  accessibile  al
          pubblico, degli elementi identificativi di cui all'articolo
          212, comma 23, senza nuovi o maggiori oneri per la  finanza
          pubblica.>> 
              <<Art. 229. Combustibile da rifiuti e  combustibile  da
          rifiuti di qualita' elevata - cdr e cdr-q. 
              1. Ai sensi e per gli effetti della  parte  quarta  del
          presente decreto, il  combustibile  da  rifiuti  (Cdr),  di
          seguito Cdr, e  il  combustibile  da  rifiuti  di  qualita'
          elevata   (CDR-Q)   di   seguito   CDR-Q,   come   definito
          dall'articolo 183, comma 1, lettera s),  sono  classificati
          come rifiuto speciale. 
              2. 
              3. La produzione del CDR e del CDR-Q deve avvenire  nel
          rispetto della gerarchia  del  trattamento  dei  rifiuti  e
          rimane   comunque    subordinata    al    rilascio    delle
          autorizzazioni    alla    costruzione    e    all'esercizio
          dell'impianto previste  dalla  parte  quarta  del  presente
          decreto. Nella produzione del CDR e del  CDR-Q  e'  ammesso
          per una percentuale massima del cinquanta per cento in peso
          l'impiego  di  rifiuti  speciali  non  pericolosi.  Per  la
          produzione e l'impiego del CDR e' ammesso il  ricorso  alle
          procedure semplificate di cui agli articoli 214 e 216. 
              4. Ai fini della  costruzione  e  dell'esercizio  degli
          impianti di incenerimento o coincenerimento che  utilizzano
          il CDR si applicano le specifiche disposizioni, comunitarie
          e  nazionali,  in  materia  di   autorizzazione   integrata
          ambientale  e  di  incenerimento  dei   rifiuti.   Per   la
          costruzione e per l'esercizio degli impianti di  produzione
          di energia elettrica e per  i  cementifici  che  utilizzano
          CDR-Q si applica la specifica normativa di settore. 
              5. 
              6. >> 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  3,  del  decreto
          legislativo 30 aprile 1998, n. 173  recante:  "Disposizioni
          in materia di contenimento dei costi di produzione e per il
          rafforzamento strutturale delle imprese agricole,  a  norma
          dell'articolo 55, commi 14 e 15, della L. 27 dicembre 1997,
          n. 449." pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 giugno 1998,
          n. 129: 
              <<Art.3. Smaltimento rifiuti agricoli. 
              1. Al fine di  agevolare  il  conferimento  di  piccole
          quantita' di rifiuti pericolosi  agli  appositi  centri  di
          raccolta organizzati dal gestore del servizio pubblico,  da
          concessionari  di   pubblico   servizio   o   da   consorzi
          obbligatori, l'iscrizione all'albo di cui  all'articolo  30
          del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.  22  ,  non  e'
          richiesta  per  il  trasporto  ai  predetti  centri   delle
          seguenti  tipologie  e  quantita'  di  rifiuti   effettuato
          direttamente dai produttori agricoli: 
              a) due accumulatori esausti per singolo trasporto; 
              b)  quindici  litri  di  olio   esausto   per   singolo
          trasporto; 
              c) cinque  contenitori  di  prodotti  fitosanitari  per
          singolo trasporto. 
              2. Gli imprenditori agricoli sono tenuti ad  effettuare
          la comunicazione al catasto, ai sensi degli articoli  11  e
          12 del  decreto  legislativo  5  febbraio  1997,  n.  22  ,
          dall'anno  successivo  a  quello  di  entrata   in   vigore
          dell'apposito modello di registro di carico  e  scarico  di
          cui all'articolo  18,  comma  2,  lettera  m),  del  citato
          decreto legislativo n. 22  del  1997  ,  e  per  i  rifiuti
          prodotti dalla data medesima.>> 
              - L'articolo  186  del  citato  decreto  legislativo  3
          aprile 2006, n. 152, e' riportato nelle  note  all'articolo
          14. 
              - Si riportano gli Allegati A, G ed H alla Parte IV del
          citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: 
              <<ALLEGATO A 
              1 - Categorie di rifiuti 
              Q1 Residui di produzione o di consumo in  appresso  non
          specificati; 
              Q2 Prodotti fuori norma; 
              Q3 Prodotti scaduti; 
              Q4 Sostanze accidentalmente riversate, perdute o aventi
          subito  qualunque  altro  incidente,   compresi   tutti   i
          materiali, le attrezzature, ecc.,  contaminati  in  seguito
          all'incidente in questione; 
              Q5 Sostanze contaminate o  insudiciate  in  seguito  ad
          attivita' volontarie (a esempio residui  di  operazioni  di
          pulizia, materiali da imballaggio, contenitori, ecc.); 
              Q6 Elementi inutilizzabili (a  esempio  batterie  fuori
          uso, catalizzatori esausti, ecc.); 
              Q7 Sostanze divenute inadatte  all'impiego  (a  esempio
          acidi   contaminati,   solventi   contaminati,   sali    da
          rinverdimento esauriti, ecc.); 
              Q8 Residui di processi industriali (a  esempio  scorie,
          residui di distillazione, ecc.); 
              Q9 Residui di procedimenti antinquinamento  (a  esempio
          fanghi di lavaggio di gas,  polveri  di  filtri  dell'aria,
          filtri usati, ecc.); 
              Q10  Residui  di  lavorazione/sagomatura   (a   esempio
          trucioli di tornitura o di fresatura, ecc.); 
              Q11  Residui  provenienti   dall'estrazione   e   dalla
          preparazione  delle  materie  prime  (a   esempio   residui
          provenienti da attivita' minerarie o petrolifere, ecc.); 
              Q12 Sostanze contaminate (a esempio olio contaminato da
          PCB, ecc.); 
              Q13 Qualunque  materia,  sostanza  o  prodotto  la  cui
          utilizzazione e' giuridicamente vietata; 
              Q14 Prodotti di cui il detentore non si serve  piu'  (a
          esempio articoli messi  fra  gli  scarti  dell'agricoltura,
          dalle famiglie, dagli uffici, dai negozi,  dalle  officine,
          ecc.); 
              Q15   Materie,   sostanze   o   prodotti    contaminati
          provenienti da attivita' di riattamento di terreni; 
              Q16 Qualunque sostanza,  materia  o  prodotto  che  non
          rientri nelle categorie sopra elencate.>> 
              <<ALLEGATO G 
              Categorie  o  tipi  generici  di   rifiuti   pericolosi
          elencati in base alla loro natura o all'attivita' che li ha
          prodotti (I rifiuti  possono  presentarsi  sotto  forma  di
          liquido, di solido o di fango) (*) 
              Allegato G.1 
              Rifiuti   che   presentano    una    qualsiasi    delle
          caratteristiche elencate nell'allegato I e  che  consistono
          in: 
              1.  Sostanze  anatomiche:   rifiuti   di   ospedali   o
          provenienti da altre attivita' mediche 
              2.   Prodotti   farmaceutici,   medicinali,    prodotti
          veterinari 
              3. Prodotti per la protezione del legno 
              4. Biocidi e prodotti fitosanitari 
              5. Residui di prodotti utilizzati come solventi 
              6. Sostanze organiche  alogenate  non  utilizzate  come
          solventi, escluse le sostanze polimerizzate inerti 
              7. Sali per rinvenimento contenenti cianuri 
              8. Oli e sostanze oleose minerali (ad esempio fanghi di
          lavorazione, ecc.) 
              9. Miscugli olio/acqua o idrocarburo/acqua, emulsioni 
              10.  Sostanze  contenenti  PCB  e/o  PCT  (ad   esempio
          isolanti elettrici, ecc.) 
              11. Sostanze bituminose provenienti  da  operazioni  di
          raffinazione, distillazione o pirolisi (ad esempio  residui
          di distillazione, ecc.) 
              12. Inchiostri, coloranti, pigmenti,  pitture,  lacche,
          vernici 
              13. Resine, lattici, plastificanti, colle/adesivi 
              14.  Sostanze  chimiche  non  identificate  e/o   nuove
          provenienti da attivita'  di  ricerca,  di  sviluppo  o  di
          insegnamento, i cui effetti sull'uomo e/o sull'ambiente non
          sono noti (ad esempio rifiuti di laboratorio, ecc.) 
              15. Prodotti pirotecnici e altre sostanze esplosive 
              16. Prodotti di laboratori fotografici 
              17. Qualunque  materiale  contaminato  da  un  prodotto
          della famiglia dei dibenzofurani policlorurati. 
              18. Qualunque  materiale  contaminato  da  un  prodotto
          della famiglia delle dibenzoparadiossine policlorurate. 
              Allegato G.2 
              Rifiuti  contenenti  uno  qualunque   dei   costituenti
          elencati nell'allegato H, aventi una delle  caratteristiche
          elencate nell'allegato I e consistenti in: 
              19. Saponi, corpi grassi, cere  di  origine  animale  o
          vegetale 
              20. Sostanze organiche  non  alogenate  non  utilizzate
          come solventi 
              21. Sostanze inorganiche  senza  metalli  ne'  composti
          metallici 
              22. Scorie e/o ceneri 
              23. Terre, argille  o  sabbie,  compresi  i  fanghi  di
          dragaggio 
              24. Sali per rinvenimento non contenenti cianuri 
              25. Polveri metalliche 
              26. Materiali catalitici usati 
              27. Liquidi o  fanghi  contenenti  metalli  o  composti
          metallici 
              28. Rifiuti provenienti  da  trattamenti  disinquinanti
          (ad esempio:  polveri  di  filtri  dell'aria,  ecc.)  salvo
          quelli previsti ai punti 29, 30 e 33 
              29. Fanghi provenienti dal lavaggio di gas 
              30. Fanghi provenienti dagli  impianti  di  depurazione
          dell'acqua 
              31. Residui di decarbonazione 
              32. Residui di colonne scambiatrici di ioni 
              33. Fanghi residuati non trattati o non utilizzabili in
          agricoltura 
              34. Residui della pulitura di cisterne e/o di materiale 
              35. Materiale contaminato 
              36. Recipienti  contaminati  (ad  esempio:  imballaggi,
          bombole di gas, ecc.) che abbiano contenuto uno o piu'  dei
          costituenti elencati nell'allegato H 
              37. Accumulatori e pile elettriche 
              38. Oli vegetali 
              39. Oggetti provenienti da una  raccolta  selettiva  di
          rifiuti  domestici  e  aventi  una  delle   caratteristiche
          elencate nell'allegato I 
              40. Qualunque altro rifiuto  contenente  uno  qualunque
          dei costituenti elencati nell'allegato H e aventi una delle
          caratteristiche elencate nell'allegato I. 
              (*) alcune ripetizioni rispetto alle voci dell'allegato
          H sono fatte intenzionalmente. >> 
              <<ALLEGATO H 
              Costituenti   che   rendono   pericolosi   i    rifiuti
          dell'allegato  G.2  quando  tali  rifiuti   possiedono   le
          caratteristiche dell'allegato I : 
              C1 Berillio, composti del berillio 
              C2 Composti del vanadio 
              C3 Composti del cromo esavalente 
              C4 Composti del cobalto 
              C5 Composti del nichel 
              C6 Composti del rame 
              C7 Composti dello zinco 
              C8 Arsenico, composti dell'arsenico 
              C9 Selenio, composti del selenio 
              C10 Composti dell'argento 
              C11 Cadmio, composti del cadmio 
              C12 Composti dello stagno 
              C13 Antimonio, composti dell'antimonio 
              C14 Tellurio, composti del tellurio 
              C15 Composti del bario, ad  eccezione  del  solfato  di
          bario 
              C16 Mercurio, composti del mercurio 
              C17 Tallio, composti del tallio 
              C18 Piombo, composti del piombo 
              C19 Solfuri inorganici 
              C20 Composti inorganici del fluoro, escluso il fluoruro
          di calcio 
              C21 Cianuri inorganici 
              C22 I seguenti  metalli  alcalini  o  alcalino-terrosi:
          litio, sodio, potassio, calcio, magnesio  sotto  forma  non
          combinata 
              C23 Soluzioni acide o acidi sotto forma solida 
              C24 Soluzioni basiche o basi sotto forma solida 
              C25 Amianto (polvere e fibre) 
              C26 Fosforo, composti del  fosforo  esclusi  i  fosfati
          minerali 
              C27 Metallocarbonili 
              Rifiuti aventi come costituenti: 
              C28 Perossidi 
              C29 Clorati 
              C30 Perclorati 
              C31 Azoturi 
              C32 PCB e/o PCT 
              C33 Composti farmaceutici o veterinari 
              C34  Biocidi  e  sostanze  fitosanitarie  (ad   esempio
          antiparassitari, ecc.) 
              C35 Sostanze infettive 
              C36 Oli di creosoto 
              C37 Isocianati, tiocianati 
              C38 Cianuri organici (ad esempio: nitrilli, ecc.) 
              C39 Fenoli, composti fenolati 
              C40 Solventi alogenati 
              C41 Solventi organici, esclusi i solventi alogenati 
              C42  Composti  organo-alogenati,  escluse  le  sostanze
          polimerizzate inerti  e  le  altre  sostanze  indicate  nel
          presente allegato 
              C43 Composti aromatici, composti  organici  policiclici
          ed eterociclici 
              C44 Ammine alifatiche 
              C45 Ammine aromatiche 
              C46 Eteri 
              C47  Sostanze  di  carattere  esplosivo,   escluse   le
          sostanze indicate in altri punti del presente allegato 
              C48 Composti organici dello zolfo 
              C49 Qualsiasi prodotto della famiglia dei dibenzofurani
          policlorati 
              C50   Qualsiasi   prodotto   della    famiglia    delle
          dibenzo-paradiossine policlorate 
              C51 Idrocarburi e loro composti ossigenati azotati  e/o
          solforati non altrimenti indicati nel presente allegato.>> 
              - Si riporta il testo delle lettere r) ed s) del  comma
          1, dell'articolo 183,  del  citato  decreto  legislativo  3
          aprile 2006, n. 152: 
              <<Art. 183. Definizioni. 
              1. Ai fini della parte quarta del  presente  decreto  e
          fatte  salve  le  ulteriori  definizioni  contenute   nelle
          disposizioni speciali, si intende per: 
              a) -q) (omissis) 
              r)  combustibile  da  rifiuti  (CDR):  il  combustibile
          classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI  9903-1
          e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  come  RDF   di
          qualita' normale, che e'  ottenuto  dai  rifiuti  urbani  e
          speciali non pericolosi mediante trattamenti finalizzati  a
          garantire un potere calorifico adeguato  al  suo  utilizzo,
          nonche' a ridurre e controllare: 1) il rischio ambientale e
          sanitario; 2) la presenza di  materiale  metallico,  vetri,
          inerti, materiale putrescibile e il contenuto di  umidita';
          3) la presenza di sostanze pericolose,  in  particolare  ai
          fini della combustione; 
              s) combustibile da rifiuti di qualita' elevata (CDR-Q):
          il combustibile  classificabile,  sulla  base  delle  norme
          tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni,
          come RDF di qualita' elevata;>> 
              Il DM 5 febbraio 1998 (Individuazione dei  rifiuti  non
          pericolosi  sottoposti  alle  procedure   semplificate   di
          recupero ai sensi degli articoli  31  e  33  del  D.Lgs.  5
          febbraio  1997,  n.  22),  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 16 aprile 1998, n. 88, (S.O.)