Art. 39 

 

				 
              Fornitura dell'accesso agli utenti finali 
      da una postazione fissa e fornitura di servizi telefonici 

 
  1. All'articolo 54 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.  259,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Fornitura dell'accesso
agli utenti finali da una postazione fissa  e  fornitura  di  servizi
telefonici"; 
  b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1.  Qualsiasi  richiesta
ragionevole  di  connessione  in  postazione  fissa  a  una  rete  di
comunicazione pubblica e' soddisfatta quanto meno da un operatore. Il
Ministero vigila sull'applicazione del presente comma."; 
  c) il comma 2  e'  sostituito  dal  seguente:  "2.  La  connessione
consente agli utenti finali di supportare  le  comunicazioni  vocali,
facsimile e dati, a velocita' di trasmissione tali da  consentire  un
accesso efficace a Internet tenendo conto delle tecnologie prevalenti
usate  dalla  maggioranza  dei  contraenti   e   della   fattibilita'
tecnologica  nel  rispetto  delle  norme  tecniche  stabilite   nelle
Raccomandazioni dell'UIT-T."; 
  d) dopo il comma 2  e'  aggiunto  il  seguente:  "2-bis.  Qualsiasi
richiesta  ragionevole  di  fornitura  di  un   servizio   telefonico
accessibile al pubblico attraverso la connessione di rete di  cui  al
primo comma che consente di effettuare e ricevere chiamate  nazionali
e internazionali e' soddisfatta  quanto  meno  da  un  operatore.  Il
Ministero vigila sull'applicazione del presente comma.". 
 
          Note all'art. 39: 
              Il  testo   dell'articolo   54   del   citato   decreto
          legislativo n. 259 del 2003, come modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              "Art. 54. Fornitura dell'accesso agli utenti finali  da
          una postazione fissa e fornitura di servizi telefonici. 
              1. Qualsiasi richiesta ragionevole  di  connessione  in
          postazione fissa a una rete di  comunicazione  pubblica  e'
          soddisfatta quanto  meno  da  un  operatore.  Il  Ministero
          vigila sull'applicazione del presente comma. 
              2.  La  connessione  consente  agli  utenti  finali  di
          supportare le comunicazioni vocali,  facsimile  e  dati,  a
          velocita' di trasmissione tali  da  consentire  un  accesso
          efficace  a  Internet  tenendo   conto   delle   tecnologie
          prevalenti usate dalla maggioranza dei contraenti  e  della
          fattibilita' tecnologica nel rispetto delle norme  tecniche
          stabilite nelle Raccomandazioni dell'UIT-T. 
              2-bis. Qualsiasi richiesta ragionevole di fornitura  di
          un servizio telefonico accessibile al  pubblico  attraverso
          la connessione di rete di cui al primo comma  che  consente
          di   effettuare   e   ricevere   chiamate    nazionali    e
          internazionali e' soddisfatta quanto meno da un  operatore.
          Il Ministero vigila sull'applicazione del presente comma.".