Art. 39 (L)
Annullamento  del permesso di costruire da parte della regione (legge
17 agosto  1942, n. 1150, art. 27, come sostituito dall'art. 7, legge
6 agosto  1967,  n.  765;  decreto  del  Presidente  della Repubblica
                   15 gennaio 1972, n. 8, art. 1)

  1. Entro  dieci  anni  dalla  loro  adozione  le deliberazioni ed i
provvedimenti  comunali  che  autorizzano  interventi  non conformi a
prescrizioni  degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi o
comunque  in  contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente
al  momento  della  loro  adozione,  possono  essere  annullati dalla
regione.
  2. Il  provvedimento  di annullamento e' emesso entro diciotto mesi
dall'accertamento delle violazioni di cui al comma 1, ed e' preceduto
dalla contestazione delle violazioni stesse al titolare del permesso,
al  proprietario  della costruzione, al progettista, e al comune, con
l'invito  a  presentare  controdeduzioni  entro  un  termine all'uopo
prefissato.
  3. In  pendenza  delle  procedure  di  annullamento la regione puo'
ordinare la sospensione dei lavori, con provvedimento da notificare a
mezzo  di  ufficiale  giudiziario,  nelle  forme  e  con le modalita'
previste  dal codice di procedura civile, ai soggetti di cui al comma
2  e  da comunicare al comune. L'ordine di sospensione cessa di avere
efficacia  se,  entro sei mesi dalla sua notificazione, non sia stato
emesso il decreto di annullamento di cui al comma 1.
  4. Entro  sei  mesi  dalla  data  di  adozione del provvedimento di
annullamento,   deve  essere  ordinata  la  demolizione  delle  opere
eseguite in base al titolo annullato.
  5. I  provvedimenti  di  sospensione  dei  lavori e di annullamento
vengono   resi  noti  al  pubblico  mediante  l'affissione  nell'albo
pretorio  del  comune  dei  dati  relativi agli immobili e alle opere
realizzate.