Art. 39.
                    Attivazione di nuove facolta'
  1.  Nel  caso  di  attivazione  di  nuove facolta', le attribuzioni
conferite  dalle  norme  vigenti  e  dalle  disposizioni del presente
statuto  al  consiglio  di  facolta'  sono  esercitate da un apposito
comitato ordinatore, nominato dal consiglio dell'Universita', sentito
il  senato  accademico.  Il  comitato  ordinatore  e' composto da sei
membri  di  discipline  afferenti  ai  raggruppamenti  o  ai  settori
scientifico-disciplinari  nei  quali  siano compresi gli insegnamenti
previsti  dall'ordinamento  didattico  della  facolta',  di cui il/la
presidente     ed     almeno    due    componenti    di    professori
universitari/professoresse  universitarie  di  prima fascia, e almeno
tre docenti di ruolo presso universita' italiane.
  2.  Entro  sessanta giorni dalla loro nomina, i membri del comitato
ordinatore   devono   assumere   le   deliberazioni   necessarie  per
l'ordinamento   della  facolta'  e  per  il  sollecito  inizio  delle
attivita' didattiche.
  3.  I  professori/le  professoresse  di  ruolo  e  i  professori/le
professoresse  che  verranno  chiamati/e a far parte della facolta' a
tempo  pieno  e  per  almeno due anni saranno aggregati/e al comitato
ordinatore.
  4. Il comitato ordinatore cessera' dalle proprie funzioni allorche'
alla      facolta'      risulteranno     assegnati     almeno     tre
professori/professoresse  di ruolo, di cui almeno due di prima fascia
e comunque entro tre anni dalla sua nomina.
  Decorso  tale  termine  senza  che  si  sia  verificata la predetta
assegnazione, il consiglio dell'Universita' puo' prorogare l'incarico
per  un  altro  anno  o  puo'  procedere  a nuova nomina del comitato
ordinatore.

                         Il presidente del consiglio dell'Universita'
                                            Schmidl