Art. 39. Modi di prestare la cauzione La cauzione puo' essere prestata: 1) mediante deposito di denaro presso la Cassa depositi e prestiti; 2) mediante deposito presso la Cassa depositi e prestiti di titoli di Stato o garantiti dallo Stato ovvero di altri titoli che per legge possano essere accettati a garanzia delle gestioni esattoriali; 3) mediante annotazione di ipoteca o del vincolo cauzionale su titoli delle categorie indicate al numero 2; 4) mediante ipoteca su beni immobili; 5) mediante polizza fidejussoria rilasciata da istituti di assicurazione autorizzati dal Ministro per le finanze, fino all'85% della tangente richiesta. Dalle iscrizioni ipotecarie e dalle annotazioni del vincolo sui titoli deve espressamente risultare che la cauzione e' prestata nell'interesse dello Stato, della provincia, del ricevitore provinciale, del comune e degli altri enti interessati e che la stessa garantisce tutte le obbligazioni dell'esattore derivanti dalla legge e dal contratto esattoriale.