Art. 39. Liquidazione sovvenzioni La liquidazione delle sovvenzioni e dei contributi e' disposta ad attivita' ultimata, previa presentazione di documentazione attestante l'osservanza degli adempimenti di legge e la regolarita' della gestione. In particolare deve essere esibito il certificato rilasciato dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (Enpals), ai sensi e per gli effetti del disposto di cui al quarto comma aggiunto all'articolo 10 del decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 708, dalla legge di ratifica 29 novembre 1952, n. 2388, attestante che l'assegnatario della sovvenzione o del contributo non ha alcuna pendenza contributiva nei confronti dell'Ente relativamente al personale occupato per lo svolgimento della manifestazione musicale alla quale la sovvenzione od il contributo si riferisce. Qualora esistano contestazioni o pendenze, l'Enpals rilascia un proprio certificato con l'indicazione dell'ammontare dei contributi assicurativi contestati o comunque pendenti. Il Ministero del turismo e dello spettacolo accantona in tal caso una somma pari a quella contestata o pendente sull'importo della sovvenzione o del contributo assegnato fin tanto che l'Enpals non rilasci un successivo certificato liberatorio; qualora l'assegnatario non provveda a definire entro tre mesi la sua posizione contributiva nei confronti dell'Enpals, il Ministero rimettera' direttamente all'Ente le somme corrispondenti ai contributi dovuti, con effetto liberatorio per l'Amministrazione e per l'assegnatario della sovvenzione o contributo. E' in facolta' del Ministero del turismo e dello spettacolo di concedere all'assegnatario acconti sulla sovvenzione, previa dimostrazione di avere svolto almeno il 50 per cento dell'attivita'.