Art. 39.
                      Liquidazione sovvenzioni

  La  liquidazione  delle sovvenzioni e dei contributi e' disposta ad
attivita' ultimata, previa presentazione di documentazione attestante
l'osservanza  degli  adempimenti  di  legge  e  la  regolarita' della
gestione.
  In  particolare  deve  essere  esibito  il  certificato  rilasciato
dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello
spettacolo  (Enpals),  ai sensi e per gli effetti del disposto di cui
al  quarto  comma aggiunto all'articolo 10 del decreto legislativo 16
luglio  1947,  n.  708,  dalla legge di ratifica 29 novembre 1952, n.
2388,   attestante   che   l'assegnatario  della  sovvenzione  o  del
contributo   non   ha  alcuna  pendenza  contributiva  nei  confronti
dell'Ente  relativamente  al  personale  occupato  per lo svolgimento
della  manifestazione  musicale  alla  quale  la  sovvenzione  od  il
contributo si riferisce.
  Qualora  esistano  contestazioni  o  pendenze, l'Enpals rilascia un
proprio  certificato  con l'indicazione dell'ammontare dei contributi
assicurativi contestati o comunque pendenti.
  Il  Ministero  del turismo e dello spettacolo accantona in tal caso
una  somma  pari  a  quella  contestata o pendente sull'importo della
sovvenzione  o  del  contributo  assegnato fin tanto che l'Enpals non
rilasci un successivo certificato liberatorio; qualora l'assegnatario
non  provveda a definire entro tre mesi la sua posizione contributiva
nei  confronti  dell'Enpals,  il  Ministero  rimettera'  direttamente
all'Ente  le  somme  corrispondenti ai contributi dovuti, con effetto
liberatorio   per   l'Amministrazione   e  per  l'assegnatario  della
sovvenzione o contributo.
  E'  in  facolta'  del  Ministero  del turismo e dello spettacolo di
concedere   all'assegnatario   acconti   sulla   sovvenzione,  previa
dimostrazione di avere svolto almeno il 50 per cento dell'attivita'.