Art. 39. Costruzioni rurali Non costituiscono redditi di fabbricati i redditi attribuibili alle costruzioni o porzioni di costruzioni rurali, e relative pertinenze, appartenenti al possessore o allo affittuario dei terreni cui servono e destinate: a) all'abitazione delle persone addette alla manuale coltivazione della terra, alla custodia dei fondi, del bestiame e degli edifici rurali ed alla vigilanza dei lavoratori agricoli, nonche' delle persone di famiglia conviventi a loro carico; b) al ricovero degli animali di cui alla lettera b) dell'art. 28 e di quelli occorrenti per la coltivazione dei terreni; c) alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione; d) alla conservazione dei prodotti agricoli e alle attivita' di manipolazione e trasformazione di cui al secondo comma dell'art. 28.