Art. 39.
                         Costruzioni rurali



Non costituiscono redditi di fabbricati i redditi attribuibili alle
costruzioni  o porzioni di costruzioni rurali, e relative pertinenze,
appartenenti al possessore o allo affittuario dei terreni cui servono
e destinate:

a) all'abitazione delle persone addette alla manuale coltivazione
della  terra,  alla  custodia dei fondi, del bestiame e degli edifici
rurali  ed  alla  vigilanza  dei  lavoratori  agricoli, nonche' delle
persone di famiglia conviventi a loro carico;

b)  al ricovero degli animali di cui alla lettera b) dell'art. 28
e di quelli occorrenti per la coltivazione dei terreni;

c)  alla  custodia  delle macchine, degli attrezzi e delle scorte
occorrenti per la coltivazione;

d)  alla  conservazione dei prodotti agricoli e alle attivita' di
manipolazione e trasformazione di cui al secondo comma dell'art. 28.